Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30241 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.E. (C.F. (OMISSIS)), M.V. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO

8/2, presso l’avvocato VILLANI LUDOVICO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANFOSSI ARMANDO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.M. (C.F. (OMISSIS)), BE.MA. (C.F.

(OMISSIS)), Z.K. (C.F. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso l’avvocato MANZI LUIGI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GLENDI CESARE, giusta procure speciali per

Notaio ELPIDIO VALENTINO di ALASSIO – Rep. n. 46969 – 46970 e 46071

del 28/5/2009;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 315/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 12/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato LUDOVICO FERDINANDO VILLANI che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi, per i controricorrenti, gli Avvocato CESARE GLENDI e EMANUELE

COGLITORE, con delega, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.E. e M.V., con atto notificato il 12.7.1984 hanno citato in giudizio innanzi al Tribunale di Savona B.M. e B.G. per ottenerne condanna al risarcimento dei danni loro cagionati da denuncia calunniosa sporta a loro carico dai convenuti nell’importo in L. 1.500.000.000. Il Tribunale adito, costituitosi ritualmente il contraddittorio e precisate le conclusioni degli attori con riferimento alla richiesta di condanna del solo B.M., con sentenza n. 394 dell’8 aprile 2002 ha disposto il rigetto delle domande, sia principale che riconvenzionale, quest’ultima formulata in relazione al disposto dell’art. 96 c.p.c. Hanno proposto appello innanzi alla Corte d’appello di Genova M.E. e M.V. e si sono costituiti con distinte comparse gli appellati. Il procuratore di B.G. ha dichiarato in quell’atto che il suo assistito era deceduto il (OMISSIS), ed ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per esser stato l’atto notificato presso il di lui difensore costituito in primo grado, nonostante il decesso della parte da esso rappresentata fosse già intervenuto nel corso di quel grado giudizio. All’udienza del 20.4.2005 il giudice istruttore ha dichiarato l’interruzione del processo e gli appellanti lo hanno riassunto con ricorso depositato nella cancelleria del giudice il 2.12.2005 ritualmente indirizzato e notificato alle eredi della parte deceduta. Queste ultime si sono costituite, in un primo momento la figlia Be.Ma. e successivamente la vedova Z. K., ed hanno eccepito l’estinzione dell’appello, in quanto la riassunzione non era avvenuta entro il termine di sei mesi dalla dichiarazione del fatto introduttivo, contenuta nella comparsa di costituzione del de cuius B.G., ed in subordine l’inammissibilità dell’appello per esser stato l’atto introduttivo notificato a quest’ultimo presso il procuratore costituito in primo grado, pur essendo il suo potere rappresentativo cessato con la pubblicazione della sentenza di primo grado depositata l’8.4.2002, dopo il suo decesso, avvenuto il 12.1.98. La Corte territoriale, con sentenza n. 315 depositata il 12 marzo 2008, ha dichiarato l’estinzione del giudizio d’appello.

Ritenuto in linea preliminare che il ricorso introduttivo era stato ritualmente notificato dagli appellanti al difensore della parte defunta, ha rilevato che il giudizio era stato riassunto oltre il termine semestrale posto dall’art. 305 c.p.c., che decorreva dalla dichiarazione del fatto interruttivo da parte del difensore della parte costituita, che era stata espressa nella comparsa di costituzione del 5.11.2003.

Avverso la decisione M.E. e M.V. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui hanno resistito tutti gli intimati con controricorso, ulteriormente illustrandolo con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col 1^ motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 81, 82, 299 e 300 c.p.c. L’errore denunciato risiederebbe nell’affermazione della validità della costituzione del difensore della parte deceduta durante il processo di primo grado, avvenuta in fase di gravame sulla base del mandato conferitogli in primo grado. La Corte d’appello avrebbe fatto malgoverno del principio dell’ultrattività del mandato, che, secondo il consolidato citato orientamento – Cass. S.U. nn. 15783/2005 e 10706/2006-, opera solo nel medesimo grado di giudizio. Il difensore che aveva rappresentato in giudizio il B., deceduto come premesso nel caso del porocesso di primo grado, non poteva perciò costituirsi in appello per lo stessa parte processuale, poichè il suo potere rappresentativo era cessato con l’evento interruttivo, ed era perdurato in forza di quel principio per il solo grado di giudizio in cui esso si era verificato. Il quesito di diritto chiede se la morte della parte costituita avvenuta prima della pubblicazione della sentenza benchè non dichiarata in quel grado, determini la cessazione della rappresentanza processuale in capo al difensore per le fasi successive.

Col 2 motivo denunciano inoltre violazione dell’art. 300 c.p.c., commi 1 e 2 e dell’art. 305 c.p.c. L’errore ascritto alla Corte d’appello consiste nell’aver attribuito efficacia interruttiva alla dichiarazione dell’evento morte contenuta nella comparsa di costituzione del difensore di B.G. – nonostante fossero cessati la rappresentanza processuale ed i poteri connessi in capo al procuratore per le fasi successive alla sentenza di primo grado, cui ha fatto seguito l’ordinanza d’interruzione del giudizio, erroneamente assunta.

Inefficace la dichiarazione del decesso della parte anzidetta resa dal difensore nonostante il suo mandato fosse estinto, il processo non doveva e non poteva essere interrotto. Il quesito di diritto chiede “se sia priva di efficacia interruttiva del processo di secondo grado la dichiarazione di morte di una delle parti avvenuta nel corso del giudizio di primo grado contenuta in una memoria scambiata nel corso del giudizio di secondo grado e sottoscritta dal difensore che aveva rappresentato la parte in primo grado”. I resistenti deducono l’inammissibilità del ricorso sia perchè non centrerebbe la ratio decidendi, sia perchè le riferite censure sarebbero indirizzate contro la parte della decisione impugnata che avrebbe accolto le ragioni dei ricorrenti avendo dichiarato ammissibile l’appello ancorchè l’atto introduttivo fosse stato notificato presso il difensore della parte deceduta nel precedente grado di giudizio, il cui mandato si era estinto. Il principio d’ultrattività del mandato non gioverebbe ai ricorrenti non potendo travalicare la soglia della fase cui si riferisce l’evento interruttivo, e, se opera ai fini della corretta introduzione della successiva fase d’impugnazione, comporta necessariamente anche la regolarità della costituzione del difensore, seppur al solo fine di dedurre l’inammissibilità dell’impugnazione stessa ovvero di dichiarare il decesso del proprio rappresentato. Nel resto il motivo sarebbe ancora infondato avendo la Corte del merito correttamente computato il termine semestrale per la riassunzione del giudizio dal momento in cui venne dichiarato in causa il decesso di B. G., anzichè dalla data dell’ordinanza del giudice istruttore che dispose l’interruzione del giudizio, avente contenuto meramente dichiarativo.

I motivi, connessi logicamente e dunque congiuntamente esaminabili, sono fondati. E’ pacifico che il decesso del convenuto B. G. intervenne nel corso del giudizio di primo grado prima della decisione, ma l’evento non venne dichiarato dal suo procuratore costituito nè notificato agli attori, odierni ricorrenti, e la sentenza che definì quella fase ebbe a statuire pertanto anche sulla domande proposte contro e dal predetto. In questa evenienza, il consolidato orientamento giurisprudenziale afferma la validità dell’impugnazione proposta avverso la parte deceduta presso il procuratore costituito nella fase precedente, a condizione che il giudice del merito abbia riscontrato l’incolpevole ignoranza dell’evento da parte dell’appellante – Cass. S.U. n. 15783/2005, sez. 1 n. 5841/21010. Limitatamente ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995, qual è quello di specie, se il fatto idoneo a determinare l’interruzione del processo si è verificato nel corso del giudizio di primo grado prima della chiusura della discussione, ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il giudizio di impugnazione deve essere instaurato contro gli eredi effettivamente legittimati, con notifica indirizzata nei loro confronti, ma solo se l’altra parte ne sia venuta a conoscenza nelle forme sancite dal disposto dell’art. 300 c.p.c., ovvero abbia potuto averne conoscibilità secondo ordinario criterio di diligenza. Questa è infatti l’unica interpretazione compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) della parte incolpevole” – S.U. citata-. Il principio è stato ineccepibilmente applicato dalla Corte territoriale in relazione allo scrutinio condotto in ordine all’ammissibilità dell’appello, avendo ritenuto regolare e valida la notifica dell’atto introduttivo eseguita presso l’Avv. G., costituito per il B. in primo grado, in ragione del fatto che gli appellanti non avevano avuto conoscenza legale del decesso di quest’ultimo nel corso della fase precedente in cui era intervenuto, nè, secondo il suo prudente apprezzamento, erano stati evidentemente in condizione di averne contezza.

Valorizzando il principio d’ultrattività del mandato, di cui, giova ribadire, ha fatto buongoverno nella indicata prospettiva, il giudice d’appello è nondimeno incorso nel denunciato errore di diritto per aver attribuito effetto alla dichiarazione resa dall’Avv. G. nella comparsa di costituzione, che introduceva in causa la notizia del decesso del suo rappresentato. L’ultrattività del mandato, che nelle indicate condizioni opera ai fini dell’introduzione della fase impugnatoria, non travalica tale soglia e non comprende perciò anche il potere del difensore, legittimato alla mera attività di ricezione dell’atto di gravame, di spendere la sua veste di mandatario costituendosi in giudizio per la parte deceduta, dal momento che, in assenza di specifica regolamentazione, il mandato ad litem che legittima l’esercizio dell’attività difensiva si estingue ai sensi dell’art. 1722 c.c.. Secondo orientamento consolidato di questa Corte – per tutte Cass. n. 10706/2006 e sul suo solco nn. 5387/2009 e 18485/2010-, nel caso considerato, ai fini dell’applicazione del principio generale di cui alla citata disposizione in materia di mandato, non rilevano “le due deroghe contenute nell’art. 300 cod. proc. civ., relative alla facoltà del procuratore di continuare a rappresentare in giudizio la parte che sia defunta dopo la costituzione in giudizio e alla cristallizzazione del giudizio tra le parti originarie in caso di morte di una di queste verificatasi dopo la chiusura della discussione davanti al Collegio, che restano confinate al rigoroso ambito della rispettiva fase processuale in cui l’evento si è verificato e non possono espandersi nella successiva fase di quiescenza e di riattivazione del rapporto processuale”. La facoltà del procuratore di continuare a rappresentare la parte officiante, resistendo agli effetti del decesso intervenuto in causa solo all’interno della fase in cui si è verificato, impone la necessità per lo stesso di munirsi del mandato degli eredi, cui va riferito il diritto d’impugnazione, non solo per introdurre tale fase i ma anche per resistere all’altrui impugnazione esplicando a tal fine la più opportuna attività difensiva, che comprende la stessa dichiarazione dell’evento interruttivo in quanto produttiva di effetti giuridici destinati a ripercuotersi sulla vicenda processuale. Suggestiva ma infondata la svalutazione che nella loro difesa ne propongono i resistenti, tale dichiarazione non si esaurisce in una mera attività materiale, ma rappresenta esplicazione del potere rappresentativo del difensore, cui è demandato in via esclusiva il compito di renderla in giudizio portando a conoscenza delle altre parti e del giudice l’accadimento del fatto interruttivo. La Corte territoriale è pertanto incorsa in errore per aver attribuito effetto alla dichiarazione del decesso di B.G. sebbene l’Avv. G. l’avesse resa in causa in assenza di mandato e dunque della necessaria legittimazione. A mò di corollario, tale errore si è riverberato sull’ordinanza del consigliere istruttore che ha dichiarato l’interruzione del processo, che deve considerarsi tamquam non esset, e quindi sulla decisione conclusiva che è stata assunta all’esito dello scrutinio condotto in ordine al rispetto del termine previsto per la riassunzione, computato a far tempo dalla dichiarazione resa dal predetto difensore. Il processo d’appello, alla luce di quanto premesso, non si è interrotto ed è proseguito, dopo il decesso dell’appellato, nei confronti delle sue eredi, che si sono regolarmente costituite in giudizio coltivandone e facendone proprie le difese a seguito della notifica dell’atto di riassunzione loro indirizzato dagli appellanti, valido atto d’impulso assunto nel termine di legge decorrente dalla data dell’ordinanza d’interruzione, fonte della conoscenza dell’evento, ma comunque attivabile in qualsiasi momento atteso che, in assenza delle condizioni in cui l’interruzione può essere dichiarata, essendo quel provvedimento d’interruzione affetto da nullità, l’onere di osservanza del termine doveva reputarsi “come mai dato”, sì che il processo poteva utilmente essere riassunto anche dopo il decorso del semestre – Cass. n- 1329/2000 e n. 17913/2009. Tutto ciò premesso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova che provvederà all’esame del merito nonchè al governo delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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