Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30241 del 22/11/2018
Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30241
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10944/2012 R.G. proposto da:
Profumeria T. di T.A. & C. s.n.c. in
liquidazione, in persona del legale rappresentante, con l’avv.
Maurizio Spinella e domicilio eletto presso il di lui studio in
Roma, alla via Dardanelli n. 46;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il
Lazio, – Sez. 10 n. 62/10/11 depositata in data 08/03/2011 e non
notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre
2018 dal Co. Fracanzani Marcello M..
Fatto
RILEVATO
che la parte contribuente reagiva avverso avviso di accertamento per la ripresa a tassazione in ragione di diverse ragioni impositive: a) omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 1999; b) mancata esibizione di documenti richiesti con questionario; c) mancata dichiarazione di plusvalenza per oltre trecentomila euro, pari al prezzo di cessione dell’azienda, come da atto registrato;
che il giudice di prossimità apprezzava le ragioni della contribuente, ma l’Ufficio spiccava appello che trovava favorevole accoglimento presso la commissione territoriale;
che insorge la contribuente affidandosi a due motivi di ricorso;
che resiste l’Avvocatura dello Stato con puntuale controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè ancora nullità della sentenza e del procedimento in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
che, nella sostanza, si contesta la violazione del principio dell’unità dell’accertamento e del litisconsorzio nelle società di persone;
che questa Corte ha affinato un orientamento in materia introdotto con S.U. n. 1057/2007 e successivamente specificato, per cui nella società di persone, fra (tutti i) soci e società si crea un litisconsorzio sostanziale, la cui violazione comporta la nullità del processo e la riedizione del giudizio;
che di tale principio non ha fatto buon governo la sentenza qui impugnata;
che il motivo è dunque fondato e merita accoglimento;
che il carattere assorbente del primo motivo, con rinvio al primo giudice, sottrae all’esame del collegio ogni ulteriore motivo di gravame;
che, in definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, dichiara la nullità del giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche la definizione delle spese della presente fase del giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018