Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30240 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. Domiciliato in Roma, piazza Cavour, nella

Cancelleria civile Corte di cassazione; rappresentato e difeso

dall’avv. Massa Giunio, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Genova, depositato in

data 20 gennaio 2009;

Sentita la relazione all’udienza del 13 dicembre 2011 del consigliere

dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. Del Core Sergio, il quale ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale P.G. ha riassunto, a seguito di decisione di questa Corte suprema n. 4430 del 21 febbraio 2008, il giudizio nei confronti del Ministero della Giustizia in merito a una domanda di equa riparazione per durata non ragionevole di un processo.

In particolare, si è rilevato che – per essere tale atto pervenuto a mezzo posta alla Cancelleria – non risultavano rispettate le formalità inerenti al deposito, a mani del cancelliere, così integrandosi un’invalidità insuscettibile di sanatoria, non essendo per altro applicabili le ipotesi – ritenute di stretta interpretazione – che consentono la costituzione mediante invio dell’atto (come, ad esempio, nel caso previsto dall’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 1).

Per la cassazione di tale ricorso il P. ha proposto ricorso, affidato a dieci motivi. L’amministrazione non ha svolto attività difensiva. Il Collegio ha disposto la motivazione della decisone in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

il secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente per evidenti ragioni di priorità logico giuridica, e con il quale si deduce, formulandosi idoneo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 166, 113 e 156 c.p.c., sostenendosi che nessuna norma stabilisce la nullità del deposito di un atto a mezzo del servizio postale e che nella specie l’iscrizione a ruolo era regolarmente avvenuta, così realizzandosi lo scopo dell’atto, è fondatele Sezioni unite di questa Corte, così confermando un principio già affermato con l’arresto richiamato dal ricorrente (Cass., 16 maggio 2008, n. 12342), hanno affermato che l’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria – al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza-ingiunzione – realizza un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un “nuncius”, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156 c.p.c., comma 3; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione (Cass., 4 marzo 2009, n. 5160);

l’accoglimento del motivo in esame determina l’assorbimento di ogni altra censura; il decreto impugnato deve pertanto essere cassato, con rinvio alla Corte di appello di Genova, che applicherà il principio sopra indicato, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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