Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30240 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7493/2012 R.G. proposto da:

B.C. con l’avv. Eugenio Antonio Benvegna e domicilio

eletto in Roma, viale Regina Margherita n. 239;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Sicilia, Sezione staccata di Messina, – Sez. 27 n. 06/27/10

depositata in data 28/01/2011 e non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre

2018 dal Co. Fracanzani Marcello M..

Fatto

RILEVATO

che la contribuente reagiva avverso gli avvisi di accertamento adottati a seguito di p.v.c. redatto dalla G.d.F. ove era rettificato con metodo induttivo il reddito d’impresa ai fini IRPEF, ILOR e SSN pe gli anni 1995 e 1996;

che, nella sostanza, veniva contestata la c.d. frode carosello per interposizione fittizia di operatori privi di struttura (azienda) e di concreta attività imprenditoriale, funzionali solo alla fatturazione e detrazione Iva, senza poi reale versamento all’Erario;

che il giudice di prossimità era favorevole al contribuente, sicchè interponeva appello l’Ufficio;

che la CTR accoglieva l’impugnazione, muovendo dalla pronuncia di questa stessa Corte, resa su affare relativo al medesimo contribuente, risultando i sui rapporti con la società di fittizia intermediazione, tali da giustificare l’adozione del metodo induttivo in presenza di scritture completamente inattendibili, nonchè tali da ritenere la sua piena consapevolezza della frode, secondo gli orientamenti consolidati di questa Corte, anche in tema di rapporto fra pvc e avviso di accertamento;

che insorge la contribuente affidandosi a quattro motivi di ricorso;

che è rimasta intimata l’Amministrazione.

Diritto

CONSIDERATO

che preliminarmente occorre rilevarsi costituire ius receptum per cui la tecnica di redazione dei cosiddetti ricorsi “assemblati” o “farciti” o “sandwich” implica una pluralità di documenti integralmente riprodotti all’interno del ricorso, senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti. Tale eccesso di documentazione integrata nel ricorso non soddisfa la richiesta alle parti di una concisa rielaborazione delle vicende processuali contenuta nel codice di rito per il giudizio di cassazione, viola il principio di sinteticità che deve informare l’intero processo (anche in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata di questo), impedisce di cogliere le problematiche della vicenda e comporta non già la completezza dell’informazione, ma il sostanziale “mascheramento” dei dati effettivamente rilevanti per le argomentazioni svolte, tanto da risolversi, paradossalmente, in un difetto di autosufficienza del ricorso stesso. La Corte di cassazione, infatti, non ha l’onere di provvedere all’indagine e alla selezione di quanto è necessario per la discussione del ricorso. (…) (sull’inammissibilità dei cosiddetti ricorsi “farciti” o “sandwich” è sufficiente qui rinviare alle considerazioni espresse da questa Corte nelle pronunce n. 784 del 2014; n. 22792 e n. 10244 del 2013; n. 17447 del 2012; n. 5698 del 2012, sezioni unite; n. 1380 del 2011; e n. 15180 del 2010). Nella specie, si ritiene che per la sua materiale integrazione nel ricorso, tale imponente coacervo di documenti riprodotti integralmente – in quanto non facilmente individuabile e isolabile – non possa agevolmente espungersi dal ricorso stesso, rendendolo riconducibile a dimensioni e contenuti rispettosi del canone di sinteticità configurato nel modello legislativo del giudizio per cassazione.” (Cass. 18/09/2015, n. 18363; in senso conforme: Cass. 3/02/2004, n.1957);

che nemmeno nella seconda parte del ricorso, da pagina 119 in poi, vi è un momento di sintesi, continuando la riproduzione fotostatica di documenti e, addirittura, di dati normativi;

che, in definitiva, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; che non vi è luogo a disporre sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione finanziaria.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile, nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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