Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30240 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. II, 20/11/2019, (ud. 14/11/2018, dep. 20/11/2019), n.30240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2541/2015 R.G., proposto da:

G.M.R., rappresentata e difesa dall’avv. Michel Martone,

con domicilio eletto in Roma, Via della Conciliazione n. 44.

– ricorrente –

contro

D.B.E., R.F. e R.E.,

rappresentati e difesi dall’avv. Vittorio Petrocco e dall’avv.

Francesco Firriolo, con domicilio eletto in Sestri Levante, Via Fico

n. 32.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1066/2014,

depositata in data 31.7.2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.11.2018

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso

per il rigetto dei primi cinque motivi e per l’accoglimento delle

altre censure.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.B.E., R.F. e R.E. hanno adito il Tribunale di Chiavari, esponendo di esser titolari di una servitù di passaggio su una striscia di terreno in (OMISSIS), di proprietà di G.M.R., servitù costituita con rogito del 6.2.1956 ed oggetto del verbale di conciliazione dell’11.11.1971; che la convenuta aveva chiuso l’accesso al fondo servente con una sbarra automatica ed una tramezza metallica, limitando l’esercizio del diritto di passaggio.

Hanno chiesto di eliminare le opere lesive, con attribuzione delle spese processuali.

Il Tribunale ha respinto la domanda, con pronuncia riformata in appello.

La Corte distrettuale di Genova ha ordinato la rimozione delle opere, rilevando che, in forza del verbale di conciliazione dell’11.11.19171 il diritto era stato costituito su una striscia di terreno dalla larghezza costante di mt. 2,50 “a misurarsi dalla facciata esterna del muro maestro del caseggiato G.” e che la convenuta, riducendo la larghezza dell’accesso, aveva reso più incomodo il transito, esercitato con carichi ingombranti.

Per la cassazione di questa sentenza G.M.R. ha proposto ricorso in 8 motivi, illustrati con memoria.

D.B.E., R.F. e R.E. hanno depositato controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce – letteralmente – l’omessa ricostruzione e motivazione in relazione a fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la sentenza non abbia identificato il fondo dominante e quello servente, trascurando che i resistenti erano proprietari di appartamenti posti al piano superiore dell’edificio confinante con la porzione asservita, ai quali si accedeva tramite una scala posta in fondo alla zona di transito, mentre gli immobili al pian terreno appartenevano alla G. e che, proprio allo scopo di non precludere a quest’ultima l’accesso ai propri garage da un cortile “cieco”, erano state posizionate la sbarra metallica ed il tramezzo per impedire il transito ed il parcheggio di veicoli sul percorso gravato dalla servitù.

Il secondo motivo censura – testualmente – l’omessa indicazione di un fatto dedotto e provato dalla ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza omesso di considerare che la ricorrente aveva consegnato ad un pubblico posteggio le chiavi di accesso alla zona di transito per consentire il solo accesso delle ambulanze e delle carrozzine dei disabili, per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza.

Il terzo motivo censura – testualmente – l’omessa indicazione di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la sentenza non abbia considerato che, con precedente pronuncia del Pretore di Rapallo n. 38/2012, passata in giudicato, era stata dichiarata legittima l’apposizione di due paletti nel punto di accesso al percorso asservito, allo scopo di impedire il transito di veicoli.

Il quarto motivo denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contestando che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto che i manufatti insistessero all’interno della striscia asservita e non invece nel punto di accesso alla suddetta porzione, come era provato dalle risultanze processuali.

I quattro motivi, che sono suscettibili di esame congiunto, sono infondati.

Deve anzitutto considerarsi che la sentenza impugnata è stata depositata in data 31.7.2014 e quindi ricade nel regime risultante dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con L. n. 134 del 2012.

Per effetto della portata sistematica delle novità introdotte, il controllo sulla motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, è circoscritto nei limiti di garanzia del minimo costituzionale e nei soli casi tipizzati dalla giurisprudenza di questa Corte, che non includono anche l’insufficienza o la mera contraddittorietà della motivazione (Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass. 13928/2015; Cass. s.u. 8053/2014).

1.1. Riguardo alla denunciata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve rilevarsi che la Corte di Genova non ha affatto posto in dubbio che si discutesse della lesione della sola servitù di transito pedonale, ma ha ritenuto che la ricorrente, riducendo la larghezza del percorso (che, secondo quanto prescritto dal titolo, doveva avere una larghezza costante di mt. 2,5), avesse pregiudicato le modalità di esercizio del diritto di passaggio fissate dal verbale di verbale di conciliazione dell’11.11.1971.

Il fatto che, quindi, le opere fossero anche volte ad impedire il passaggio e la sosta dei veicoli o che la ricorrente avesse consegnato a terzi le chiavi per l’eventuale accesso di mezzi di soccorso o per il trasporto di disabili non poteva risultare decisivo, essendo legittime le sole opere che non pregiudicassero o rendessero più incomodo il transito pedonale.

In particolare, per quando dedotto in ricorso, le chiavi di accesso non erano state consegnate ai titolari della servitù ma ad un pubblico posteggio e solo per far fronte a situazioni di emergenza, il che non consentiva di ritenere ripristinate le originarie modalità di esercizio del passaggio, che restavano in tal modo subordinate a condizioni limitative non contemplate nel titolo.

2. Il quinto motivo censura la violazione falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, asserendo che il Comune di (OMISSIS) aveva autorizzato l’apposizione di paletti amovibili, muniti di catene, all’ingresso della strada e che con sentenza n. 38/1992 il Pretore di Rapallo aveva escluso che le opere ledessero il possesso della servitù, per cui, trattandosi di decisione passata in giudicato, non era consentito l’accoglimento della domanda petitoria.

Il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 841 e 1064 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando alla Corte di merito di aver ritenuto illegittima l’apposizione della sbarra collocata nel punto di accesso, benchè le opere fossero state autorizzate dal Comune di Portofino ed il Pretore di Rapallo, con sentenza n. 38/1992, avesse escluso la compromissione dell’esercizio della servitù.

I due motivi, che sono suscettibili di esame congiunto, sono infondati.

La pronuncia del Pretore di Rapallo n. 38/1992, passata in giudicato, aveva escluso la lesione del possesso della servitù per effetto dell’apposizione di due paletti, muniti di catena, posizionati al centro dell’accesso alla strada ma detta decisione, essendo intervenuta a definizione della lite possessoria, era priva di efficacia nel giudizio petitorio, riguardando, peraltro, fatti lesivi diversi da quelli oggetto della presente lite (Cass. 7747/1999; Cass. 360/1995).

Lo stesso esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti era funzionale all’accertamento del possesso e non poteva incidere sulla conformità a diritto della situazione di fatto creata con la modifica dello stato dei luoghi, di cui si discuteva in questa sede di merito (Cass. 2300/2016; Cass. 14979/2015; Cass. 21233/2009). Parimenti, il fatto che il Comune di Rapallo avesse autorizzato l’apposizione di due paletti nel punto in cui la ricorrente ha successivamente installato la sbarra metallica, non poteva escludere la violazione della servitù, poichè l’autorizzazione amministrativa esauriva i suoi effetti nel rapporto tra la richiedente e l’amministrazione, ma non poteva in alcun modo incidere sull’ampiezza dei diritti dei resistenti, per come definiti dal titolo costitutivo richiamato in atti.

2.1 La Corte di merito non ha, peraltro, escluso che il ricorrente potesse esercitare le facoltà dominicali consentite dall’art. 841 c.c., ma ha censurato le concrete modalità con cui il fondo era stato messo in sicurezza.

La pronuncia è, sul punto, conforme all’insegnamento di questa Corte, secondo cui il conflitto tra il proprietario del fondo servente, che intenda disporre di chiusura del fondo, e il titolare della servitù di passaggio è regolato dall’art. 1064 c.c., comma 2, nel senso di garantire a quest’ultimo il libero e comodo esercizio della servitù, in base ad un bilanciamento che deve tener conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi, potendo ritenersi leciti i soli disagi che risultino trascurabili secondo una valutazione in concreto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 21129/2012; Cass. 14179/2011; Cass. 6513/2003).

4. Il settimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1067 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza abbia ritenuto illegittime le opere realizzate dal ricorrente, benchè i titolari della servitù avessero riportato disagi minimi.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, senza affatto asserire che qualsivoglia incomodo o limitazione all’esercizio del diritto di passaggio possa legittimare l’eliminazione delle opere lesive, ha accertato in concreto l’effettiva entità della lesione, ritenendola tutt’altro che trascurabile, avendo specificato, con argomentazione del tutto congrua e logica, che non solo la barra di accesso aveva ridotto la larghezza del passaggio, in contrasto con quanto disposto dal verbale di conciliazione dell’11.11.19171, ma aveva reso più incomodo il passaggio, specie se effettuato con carichi ingombranti.

Tale convincimento, che non implica affermazioni in diritto suscettibili di censura nei termini prospettati in ricorso, non può essere sindacato sulla scorta dell’asserita insussistenza di un pregiudizio apprezzabile.

La violazione di legge deve sostanziare o un’errata individuazione della norma applicabile al caso concreto o un vizio di sussunzione della fattispecie, non potendo consistere nell’errata ricognizione dei fatti di causa a mezzo delle risultanze istruttorie, che è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e invade l’ambito delle tipiche valutazioni rimesse al giudice di merito (Cass. 22912/2012; Cass. 18782/2005; Cass. 15499/2004; Cass. 11936/2003).

5. L’ottavo motivo censura la contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte di merito ordinato, in motivazione, la consegna delle chiavi di apertura della sbarra metallica o l’eliminazione dell’impianto, limitandosi in dispositivo a disporre la sola riduzione in pristino.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, come detto, la sentenza non è censurabile per contraddittorietà della motivazione, ricadendo nel regime processuale risultante dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e il fatto che nel dispositivo della pronuncia non sia stato riprodotto anche l’ordine di consegna delle chiavi (in alternativa alla demolizione delle opere) profila non già la violazione denunciata, ma un contrasto tra motivazione e dispositivo, che andava dedotto ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2 (Cass. 5939/2018; Cass. 24600/2017; Cass. 17910/2015) e cui deve ovviarsi in via interpretativa, dovendo ritenersi prevalente la parte del provvedimento capace di fornire una giustificazione del “dictum” giudiziale.

La possibilità di ripristinare il libero esercizio della servitù mediante la consegna delle chiavi appare, in realtà, enunciata solo in astratto ed in un sintetico passaggio della motivazione, mentre l’ordine di demolizione dell’impianto, reiterato anche in dispositivo, appare l’effettivo contenuto del comando giudiziale, essendo l’unica misura idonea a ripristinare l’originaria larghezza del tratto asservito e rimuovere la violazione accertata.

Il ricorso è respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza e con liquidazione in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di D.B.E., R.F. e R.E., pari – complessivamente – ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5200,00 a titolo di compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.

Dà atto che la ricorrente è tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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