Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3024 del 11/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 3024 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 9670-2010 proposto da:
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA
2013

LUIGI, FAVATA EMILIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2974
contro

SABATINI SANTE C.F. SBTSNT53T16G878Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA B. TOSATTI 26, presso lo

Data pubblicazione: 11/02/2014

studio dell’avvocato RAMICONE FRANCESCA, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente
avverso la sentenza n.

21/2010

della CORTE D’APPELLO

di L’AQUILA, depositata il 12/01/2010 R.G.N.

629/2008;

udienza del

22/10/2013

dal Consigliere Dott. IRENE

TRICOMI;
udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA per delega LA
PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL FATTO
La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 21/010, accoglieva l’appello
proposto da Sabatini Sante nei confronti dell’INAIL, avverso la sentenza del Tribunale
di Pescara n. 1829 del 2008, e condannava l’appellato ad erogare all’appellante la
rendita nella misura determinata anteriormente alla revisione, ed a corrispondergli gli
interessi legali maturati sulle differenze relative ai ratei già scaduti.
Il Sabatini aveva adito il Tribunale a seguito della intervenuta diminuzione, per
revisione operata dall’Istituto, di una rendita unica da se medesimo fruita.
La rendita era stata costituita anche per infortunio verificatosi nel 1990. La
revisione era intervenuta con riferimento a tale infortunio in data 15 giugno 2005.
Afferma la Corte d’Appello che era decorso il termine entro cui poteva essere
effettuata la revisione, atteso che lo stesso non decorreva dalla ultima precedente
modifica, ma dalla costituzione del diritto. Nella specie, la rendita era stata costituita
per infortunio verificatosi nel 1990 e la revisione oggetto di contestazione era
intervenuta il 15 giugno 2005.
Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l’INAIL
prospettando un motivo di impugnazione.
Resiste con controricorso Sabatini Sante.
Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione degli artt. 80, 83 e
137 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cpc.
Deduce il ricorrente, che trova applicazione nella specie la giurisprudenza del
giudice di legittimità secondo la quale (Cass., S.U., n. 6402 del 2005) in caso di
costituzione di rendita unica INAIL ai sensi dell’art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965,
derivante da più inabilità soggette a diverso regime temporale di revisione (nella specie,
malattia professionale e infortunio sul lavoro), il termine (esterno, cioè decorrente dalla
data di detta costituzione) entro il quale può procedersi a revisione della rendita per
variazioni dello stato di inabilità dell’assicurato (a domanda di questi o per disposizione
dell’INAIL) deve essere individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento
proprio della componente dell’inabilità complessiva di cui si rileva la variazione;
conseguentemente, ove sia dedotto in giudizio il consolidamento della rendita unificata,
per il decorso del termine della revisione il giudice adito deve stabilire, sulla base delle
allegazioni e delle prove acquisite al giudizio, a quale componente dell’inabilità
complessiva sia da riferire la variazione della riduzione dell’attitudine lavorativa in
relazione alla quale è stata formulata la domanda dell’assicurato, o è stato disposto il
provvedimento dell’Istituto.
Nella specie l’assicurato era titolare di rendita unificata, tra l’altro, per un
infortunio del 1990, costituita in data 25 febbraio 2004, con decorrenza dal 5 maggio
1998, ragione per la quale, assume il ricorrente, la revisione intervenuta in data 15
giugno 2006 era tempestiva, non essendo decorso il termine decennale di cui all’articolo
83 del T.U. n. 1124 del 1965.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il termine per l’esercizio
del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dagli artt. 83 e 137 del d.P.R. n.
1124 del 1965 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie
professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale,
incidendo sull’esistenza stessa del diritto, in quanto individua l’ambito temporale entro il
quale assumono rilevanza le successive modificazioni, “in pejus” o “in melius”, delle
condizioni fisiche del titolare incidenti sull’attitudine al lavoro, collegando la legge al
3

Il Presidente

decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle
condizioni fisiche (ex plurimis, Cass., n. 20994 del 2010).
Sia il termine decennale, sia quello quindicennale, decorrono dalla data di
costituzione della rendita, come espressamente stabilito dall’art. 83, commi 6 e 7, per gli
infortuni sul lavoro, e dall’art. 137, comma 6, per le malattie professionali. Tale
momento coincide con quello in cui la inabilità permanente di origine professionale
raggiunge la misura minima indennizzabile, che costituisce la data di maturazione del
diritto alla prestazione, dalla quale decorre la prestazione, anche se il provvedimento,
amministrativo o giudiziario che la riconosce, sia successivo (Cass., 4843 del 2006, n.
21082 del 2013).
La giurisprudenza richiamata dal ricorrente ha poi affermato che in caso di
costituzione di rendita unica INAIL ai sensi dell’art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965,
derivante da più inabilità soggette a diverso regime temporale di revisione (nella specie,
malattia professionale e infortunio sul lavoro), il termine (esterno, cioè decorrente dalla
data di detta costituzione) entro il quale può procedersi a revisione della rendita per
variazioni dello stato di inabilità dell’assicurato (a domanda di questi o per disposizione
dell’INAIL) deve essere individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento
proprio della componente dell’inabilità complessiva di cui si rileva la variazione, nella
specie dieci anni.
La Corte d’Appello, dunque, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti
principi nel ritenere intervenuta la revisione oltre il termine consentito.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.
L’esito alterno delle decisioni di merito e le difficoltà delle problematiche
esaminate inducono a ritenere sussistenti ragioni per compensare interamente tra le parti
le spese dei giudizi di merito e quelle del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese
dei giudizi di merito e quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013

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