Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3024 del 10/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 10/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 10/02/2010), n.3024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14600/2006 proposto da:
TELEOGGI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MEDAGLIE D’ORO 157, presso
lo studio dell’avvocato CIPRIANI Giuseppe Romolo, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GILLO GIUSEPPE, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
34, presso lo studio dell’avvocato PETROCELLI Marco Gustavo, che lo
rappresenta e difende giusta mandato in calce al controricorso;
D.D.A., nella propria qualità di procuratrice
generale di S.M., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell’avvocato ORIANI CARMEN,
rappresentata e difesa dall’avvocato ARCELLA ROBERTO, giusta mandato
in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1936/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 10/05/2005 r.g.n. 142/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;
udito l’Avvocato PETROCELLI MARCO GUSTAVO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per l’estinzione del procedimento.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con sentenza depositata il 10 maggio 2005, la Corte di appello di Napoli ha confermato, così rigettando l’impugnazione della s.p.a. Teleoggi, la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede aveva annullato il verbale di conciliazione intervenuto fra la medesima società e S.M., e dichiarato l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato di costei alle dipendenze di quella società per il periodo 1988/1991, condannato la società al versamento dei contributi previdenziali omessi;
che la s.p.a. Teleoggi ha proposto ricorso per cassazione della indicata sentenza, cui hanno resistito con distinti controricorsi l’INPGI e la S., quest’ultima a mezzo della sua procuratrice speciale;
che successivamente la società ha depositato nella cancelleria di questa Corte atto di rinuncia, con allegato verbale della conciliazione intervenuta con la predetta lavoratrice, rinuncia cui hanno prestato adesione le altre parti e che risulta sottoscritta anche dai rispettivi difensori;
che pertanto il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., nulla provvedendosi per le relative spese.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010