Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3024 del 08/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 3024 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: FRASCA RAFFAELE

Ud. 28/09/2017

ORDINANZA

CC

sul ricorso 27616-2015 proposto da:
COMUNE TUGLIE, in persona del Sindaco pro tempore,
Sig. MASSIMO STAMERRA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio
dell’avvocato ROSA ALBA GRASSO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIOVANNI GABELLONE giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

2017
1828

IMPERIALE ANTONIO, considerato domiciliato ex lege in
ROMA,

presso

CASSAZIONE,

la

CANCELLERIA DELLA CORTE

DI

rappresentato e difeso dall’avvocato

ALVARO ANTONIO STORELLA giusta procura in calce al

1

Data pubblicazione: 08/02/2018

controricorso;
– controricorrente nonchè contro

ASSOCIAZIONE COMUNI AMBITO TERRITORIALE GALLIPOLI ;
– intimata –

di LECCE, depositata il 25/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/09/2017 dal Consigliere Dott.
RAFFAELE FRASCA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
CORRADO MISTRI che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso proposto dal Comune di Tuglie;

2

avverso la sentenza n. 572/2015 della CORTE D’APPELLO

R.g.n. 27616-15 (c.c. 28.9.2017)

Rilevato che:
1. Il Comune di Tuglie ha proposto ricorso per cassazione contro
Antonio Imperiale e l’Associazione dei Comuni dell’àmbito territoriale di
Gallipoli avverso la sentenza del 25 agosto 2015, con la quale la Corte
d’Appello di Lecce – in riforma della sentenza di primo grado, che aveva
rigettato la domanda proposta nel dicembre del 2011 da Antonio
Imperiale quale amministratore di sostegno del figlio Giuseppe – l’ha

dichiarato obbligato anche per il futuro a contribuire alle spese per il
pagamento di una quota della retta di ricovero di Giuseppe Imperiale
presso la Casa per la Vita “Le Pesine” di Miggiano, nonché al pagamento
della somma di C 9.255,9 in favore di Antonio Imperiale per l’importo
corrispondente a quella quota dal medesimo corrisposta per il periodo
dal maggio 2010 all’ottobre del 2011.
2. Al ricorso, che prospetta quattro motivi, ha resistito con
controricorso Antonio Imperiale.
3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. e sono state depositate
conclusioni scritte dal Pubblico Ministero.
Considerato che:
1. Con il primo motivo si deduce “violazione di legge. Falsa ed
erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 345, I comma, c.p.c. in
relazione all’art. 360, comma 4, c.p.c.”.
Nel motivo si sostiene che erroneamente la corte territoriale si
sarebbe rifiutata di considerare domanda nuova e come tale vietata in
appello dall’art. 345, primo comma, cod. proc. civ., la prospettazione
come motivo di censura della sentenza di primo grado dell’omesso
esame da parte del giudice di prime cure di documenti che, pur essendo
stati depositati ne relativo giudizio, non erano stati considerati da quel
giudice.
L’assunto è sostenuto assumendo che la proposizione di una nuova
domanda discenderebbe dall’avere l’Imperiale chiesto non «soltanto
che fosse accertato l’avvenuto deposito in primo grado di documenti la
2
Est. Cons. affaele Frasca

R.g.n. 27616-15 (c.c. 28.9.2017)

cui esistenza era stata ignorata, ma anche di dare atto, nel punto A)
dell’appello, <>, non consente certo di ritenere che la
provvidenza di cui trattasi non operi se ci siano soggetti tenuti
alla prestazione alimentare, atteso che è nei commi precedenti
che la legge si occupa della posizione dei familiari.
Il comma 6 vuole solo tenere ferma la disciplina generale
dell’art. 433 sull’individuazione delle persone tenute
all’obbligazione alimentare e, quanto al)/ riferimento al secondo
comma dell’art. 438, nel senso dell’esclusione del potere di
ripartire le risorse in proporzione al livello di bisogno.
Non è poi comprensibile il riferimento all’art. 20, commi 8 e 10 del
regolamento regionale n. 8 del 2002, atteso che si tratta di disciplina
concernente la quota parte a carico dell’assistito, mentre qui si discute
della quota a carico del Comune. La stessa considerazione è a farsi per il
regolamento regionale n. 4 del 2007, che nuovamente evoca la
responsabilità dei soggetti di cui all’art. 433 per la quota parte a carico
dell’assistito (art. 6, comma 1, lett. c) e commi 7 e 8).
3.2. La seconda censura si duole che la sentenza impugnata non
abbia dato rilievo al fatto che non vi era stata previa comunicazione al
Comune del ricovero presso la struttura, siccome sarebbe stato imposto
dall’art. 6, comma 4, della I. n. 328 [erroneamente indicata come 238]
del 2000 e dall’art. 20, comma 3, del regolamento regionale n. 4 del
2007
La censura è priva di fondamento. In disparte la poco comprensibile
evocazione della seconda norma (che dispone così: «I Comuni, nel cui
8
Est. Cons. affaele Frasca

R.g.n. 27616-15 (c.c. 28.9.2017)

territorio si è manifestata la necessità di realizzare gli interventi di cui
all’art. 3, commi 4 e 8, della legge regionale comunicano all’Assessorato
alla Solidarietà della Regione Puglia, entro e non oltre 30 giorni
dall’avvio del procedimento amministrativo relativo all’intervento
indifferibile, la attivazione dell’intervento e la relativa previsione di
spesa, richiedendo l’anticipazione ovvero la compartecipazione alla
stessa spesa»), atteso che essa fa riferimento all’avvio del

procedimento, v’è da rilevare che, avendo ad oggetto la controversia
non già la partecipazione comunale alla retta dall’inizio del ricovero di
Giuseppe Imperiale presso la struttura “Casa per la Vita Le Pesine”, dal
mese di maggio 2010, rilevante, in ipotesi, sarebbe stata la mancanza
di una richiesta a partire da quella data, mentre nel motivo si lamenta
che era mancata la comunicazione del ricovero dal 22 giugno 2009.
Né, in relazione all’affermazione della sentenza impugnata che il
Comune aveva dato riscontro ad una comunicazione del 9 dicembre
2010, si sostiene che essa era l’unica con cui era stato comunicato il
ricovero e che non ve ne fosse stata un’altra.
4. Con un quarto motivo si denuncia “falsa ed erronea applicazione
dell’art. 70 del Regolamento Regionale n. 4/2007 in relazione all’art.
360, commi 3 e 4 [sic], c.p.c.” e, con riferimento all’affermazione della
sentenza impugnata che «non è in contestazione che il figlio
dell’appellante sia affetto da malattia psichiatrica e si trovi ricoverato
presso la struttura Casa per la Vita Le Pesine per la necessaria terapia e
assistenza sociale», vi si sostiene che sarebbe stata violata la
suddetta norma, là dove essa prevede che «La casa per la vita è una
casa famiglia per persone con problematiche psicosociali, intesa come
struttura residenziale a carattere prevalentemente sociale e a bassa
intensità assistenziale sanitaria, per accoglienza temporanea o
permanente, consistente in un nucleo, anche autogestito, di convivenza
a carattere familiare per persone con problematiche psicosociali
definitivamente uscite dal circuito sanitario/psichiatrico, prive di validi
riferimenti familiari, e/o che necessitano di sostegno nel mantenimento
9
Est. Cons. affaele Frasca

R.g.n. 27616-15 (c.c. 28.9.2017)

del livello di autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento
sociale e/lavorativo». L’assunto è che la patologia da cui sarebbe
affetto Giuseppe Imperiale non rientrerebbe fra quelle per cui è prevista
la recettività della “casa per la vita”, poiché si tratterebbe di una
“gravissima patologia psichiatrica di certo non stabilizzata in relazione
alla quale è ipotizzabile solo il ricovero presso strutture ad alta densità

4.1. Il motivo è inammissibile, perché prospetta anche quì una
questione implicante accertamenti di fatto senza indicare se e dove era
stata prospettata nel giudizio di merito.
5. Il ricorso è conclusivamente rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte
resistente e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.
Non è luogo a provvedere quanto al rapporto processuale fra
ricorrente e intimata.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al
resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro
duemiladuecento, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e
gli accessori come per legge. Nulla per le spese quanto al rapporto fra
ricorrente ed intimato. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile, il 28 settembre 2017.

di assistenza”.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA