Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30239 del 22/11/2018
Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30239
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7483/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Unifidi Emilia Romagna s.c.r.l., in persona del legale
rappresentante, con l’avv. Roberto Montagnani e domicilio eletto
presso lo studio dell’avv. Simona Rinaldi Gallicani, in Roma alla
via Baldo degli Ubaldi n. 66;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per
l’Emilia Romagna, – Sez. 01 n. 32/01/11 depositata in data
08/02/2011 e non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre
2018 dal Co. Fracanzani Marcello M..
Fatto
RILEVATO
che la contribuente (in allora come Cooperativa Artigiana di Garanzia soc. coop. a r.l.) reagiva avverso tre avvisi di accertamento per gli anni di imposta 1985, 1986, 1987 con riprese a tassazione per Irpeg ed Ilor relative a sei distinte categorie;
che il giudice di prossimità apprezzava le ragioni della contribuente, ritenendo che l’attività svolta da una cooperativa di garanzia non potesse essere sussunta come attività commerciale;
che l’Ufficio interponeva appello, senza trovare soddisfazione, sicchè spiccava ricorso per cassazione, sfociato nella pronuncia di questa Sezione n. 13572, depositata il 16 giugno 2007, ove veniva cassata con rinvio la pronuncia di secondo grado;
che la contribuente riassumeva il giudizio avanti la CTR, contestando i principi di diritto espressi nel giudizio rescindente ed insistendo per l’annullamento degli avvisi di accertamento;
che l’Ufficio si costituiva nella riassunzione, ribadendo la legittimità del proprio operato a difesa degli atti impositivi;
che la CTR, definiva il giudizio rescissorio ritenendo:
a) di non poter procedere allo scrutinio della sentenza di primo grado, in assenza di (reiterazione dell’) appello dell’Ufficio, costituitosi con semplici controdeduzioni;
b) di ritenere inammissibile la riassunzione svolta dalla contribuente, per carenza di interesse alla riforma della sentenza di primo grado a lei favorevole; che la CTR pertanto dichiarava inammissibile il ricorso in riassunzione della contribuente, con salvezza della sentenza di primo grado e persistente caducazione degli atti ivi impugnati, in assenza di appello dell’Ufficio;
che insorge l’Ufficio affidandosi a due motivi di ricorso;
che resiste la contribuente con puntuale controricorso;
che in prossimità dell’udienza parte contribuente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 392,393 e 394 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
che, nella sostanza, si afferma essere stata violata la disposizione che consente la riassunzione a qualsiasi parte del giudizio rescindente;
che, con il secondo motivo si lamenta ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 392,393 e 394 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
che, nel particolare, si afferma la salvezza delle richieste formulate negli atti processuali precedenti, senza necessità di rinnovazione degli originari motivi di appello proposti;
che, per la loro stretta connessione, i motivi possono essere trattati congiuntamente;
che, con orientamento consolidato di questa Corte, cui il collegio ritiene di dare continuità non rilevando ragioni per discostarsene, è stato affermato che, nel particolare, in caso di cassazione con rinvio, fra momento rescindente e rescissorio vi è perfetta correlazione in quanto al rapporto processuale, sicchè la sua corretta costituzione avanti al giudice di rinvio richiede siano evocate in quel giudizio (ad impulso di qualsiasi parte) tutte le parti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata, con l’obbligo per il giudice del rinvio – quando la riassunzione sia stata tempestivamente instaurata solo tra alcune delle parti – di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti cui non sia stato notificato l’atto introduttivo (cfr. Cass. 558/2000; 26177/2007; 18853/2014);
che, dando impulso alla fase rescissoria, la contribuente ha posto le parti nella posizione in cui erano al momento iniziale della fase del giudizio oggetto della resezione chirurgica del giudice di legittimità, con giudizio c.d. chiuso ed impossibilità di mutatio libelli;
che, pertanto, non è necessaria la riproposizione dell’appello da parte dell’Ufficio, essendo tutte le parti rimesse nella situazione in ci si trovavano e non potendo assumere diverse istanze, formulazioni o conclusioni, eccezione fatta per lo ius superveniens (cfr. Cass. 26177/2007; 18853/2014);
che a tali principi non si è attenuta la commissione territoriale nella sentenza impugnata;
che, in definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per l’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda anche la definizione delle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018