Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30239 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. II, 20/11/2019, (ud. 14/11/2018, dep. 20/11/2019), n.30239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 371/2015 proposto da:

G.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato EMILIO SALUSTRI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO MANCINI;

– ricorrente –

contro

C.L., C.I., nella qualità di eredi di

GA.RI., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA RE DI ROMA 57,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CAPPUCCI, che le rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANDREA CAPPUCCI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2783/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

14/11/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso il rigetto

del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza depositata in data 10.01.2007 il tribunale di Velletri, sez. distaccata di Albano Laziale, ha rigettato la domanda proposta da G.I. nei confronti di C.B. e Ga.Ri. con cui era stato chiesto accertarsi l’inesistenza di servitù di scolo delle acque piovane e irrigue che a partire dal fondo di loro proprietà si riversano all’interno di quello della parte attrice.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto appello G.I. nei confronti di C.B., nonchè C.I. e L. quali eredi di Ga.Ri., sulla base di un motivo, deducendo che la fattispecie in questione dovrebbe essere ricondotta alla disciplina di cui all’art. 949 c.c. e non dell’art. 913 c.c.. Si sono costituiti nel giudizio di secondo grado C.B., I. e L., chiedendo il rigetto dell’impugnazione e in ogni caso ribadendo l’eccezione di usucapione già sollevata in primo grado.

3. Con sentenza depositata in data 02.05.2014 la corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame, affermando che non risultasse provato che i mutamenti del terreno verificatisi nei pressi del fondo di proprietà dell’appellante avessero reso più gravoso lo scolo naturale delle acque rispetto allo stato originario dei luoghi (dal momento che il giardino di proprietà degli appellati è pressochè pianeggiante, determinando pertanto l’assorbimento delle acque da parte del terreno). “In ogni caso” (p. 3 della sentenza impugnata), la corte ha ritenuto decorso dal 1972 il tempo utile per l’usucapione della eventuale servitù di scolo.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.I. sulla base di tre motivi. C.I. e L. hanno resistito con controricorso.

5. Il procuratore generale, in persona del sost. proc. gen. Dott. Lucio Capasso, ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Deve notarsi in via preliminare che il ricorso risulta proposto nei soli confronti di C.I. e L., quali eredi di Ga.Ri.. Benchè nel ricorso le stesse vengano indicate anche quali aventi causa, senza indicazione del titolo, di C.B., parte dei giudizi di merito, le signore C. si sono qualificate soltanto eredi di Ga.Ri..

1.1. Tali dati danno luogo a una situazione dubbia quanto a regolarità del contraddittorio.

1.2. In argomento, rileva questa corte che, dovendo essere il ricorso disatteso per le ragioni di cui in prosieguo, la corte stessa è esentata dal valutare le questioni processuali in ordine alla regolarizzazione del contraddittorio, ovvero comunque relative all’esercizio di facoltà defensionali da parte di eventuale intimando, dovendo farsi applicazione del principio della “ragione più liquida”, in base al quale – quand’anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità – la loro effettuazione pur nell’ininfluenza sull’esito del giudizio sarebbe lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015).

2. Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 913 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la corte d’appello considerato che il dislivello venutosi a creare tra i due fondi sia stato determinato da un’opera artificiale della soc. coop. La Palma Ciampinese, con la conseguenza che nel caso di specie non poteva trovare applicazione l’art. 913 c.c., che obbliga – con limitazione legale delle proprietà – il proprietario del fondo inferiore a subire lo scolo delle acque.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Con il motivo si deduce vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto; tale vizio, tuttavia, per consolidata giurisprudenza, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

2.3. Con la censura, la parte ricorrente non propone alcun dubbio interpretativo circa l’ambito applicativo del dettato normativo dell’art. 913 c.c., che prevede una situazione giuridica passiva di soggezione da parte del proprietario del fondo inferiore nel ricevere le acque di scolo provenienti dal fondo superiore, da qualificarsi sul piano giuridico come limitazione legale del diritto di proprietà. La parte ricorrente, piuttosto, contesta la situazione concreta, così come accertata dalla corte d’appello, che ha ritenuto che “dalla svolta istruzione non risulta provato che i mutamenti del terreno a monte… abbiano reso più gravoso in maniera apprezzabile e significativa lo scolo naturale…” (seguono considerazioni tratte dalla c.t.u.). E’ evidente, dunque, come si svolga una contestazione di merito, in ordine alla quale si deducono come fondati diversi fatti insussistenti per la corte) che escluderebbero l’applicazione della disciplina dell’art. 913 c.c..

2.4. L’inammissibilità del motivo, dunque, è derivante dalla sua natura di contestazione di merito, non assoggettabile a riesame in sede di legittimità.

2.5. Per ogni altro verso, avendo i giudici d’appello affermato motivatamente che i mutamenti che si sono verificati sul terreno delle odierne controricorrenti non risultano tali da aver determinato un aggravio significativo della situazione preesistente, ai fini dello scolo delle acque, la sentenza risulta perfettamente in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “l’art. 913 c.c., in tema di scolo delle acque, ponendo a carico del proprietario sia del fondo inferiore che superiore l’obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell’uno o dell’altro fondo. Sicchè si tratta di accertamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico e giuridico, non è censurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 13301 del 2002).

3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1061 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), laddove la corte d’appello avrebbe ritenuto fondata l’eccezione di usucapione formulata dai convenuti, pur non trattandosi nel caso di specie di servitù usucapibile, in quanto non apparente.

Con il terzo motivo, poi, si lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), laddove la corte d’appello non avrebbe considerato la mancata riproposizione della domanda di usucapione da parte degli appellati, dal momento che questi ultimi si erano limitati a chiedere nel giudizio di gravame la conferma della sentenza di primo grado che aveva, tra l’altro, rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione.

3.1. I motivi sono assorbiti, in quanto a seguito del rigetto del primo motivo resta sostenuta adeguatamente, a livello di ratio, la decisione impugnata, rilevandosi che con ogni evidenza la ricorrente ha considerato la sentenza sorretta dalla doppia ratio della inesistenza di opere umane (con la conseguente applicabilità della limitazione legale dell’art. 913 c.c., precludente l’accoglimento dell’originaria domanda di G.I.) e dell’usucapione dell’eventuale servitù di scolo (ove insussistente la limitazione legale).

4. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 4.100 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento a carico del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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