Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30239 del 15/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 15/12/2017, (ud. 28/09/2017, dep.15/12/2017),  n. 30239

Fatto

RILEVATO

1. che G.T. aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, il Ministero degli Esteri per ottenere, ai fini del trattamento di fine rapporto, il riconoscimento del diritto alla anzianità di servizio maturata dal 1.7.1982, data della prima assunzione con contratto a tempo determinato regolato dalla legge locale e successivamente rinnovato, e del diritto, a decorrere dal 30.4.2001, al trattamento retributivo pari a quella dei lavoratori dello stesso Ufficio, inquadrati nel medesimo livello e svolgenti identiche mansioni; la ricorrente aveva precisato che, a seguito dell’opzione manifestata ai sensi del D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 2,comma 5, era stata assunta con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana presso il Vice Consolato Italiano a Tangeri a decorrere dal 1.4.2001 e, a decorrere dal 1.7.2001, presso l’Ambasciata d’Italia a Rabat;

2. che la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 7107 in data 24.11.2011, ha respinto l’appello che la G. aveva proposto avverso la sfavorevole sentenza di primo grado;

3. che la Corte territoriale ha ritenuto che: era pacifico che la G. era stata assunta a Tangeri con contratti a tempo determinato regolati dalla legge locale; a seguito della opzione manifestata ai sensi del D.Lgs. n. 103 del 2002, art. 2, comma 5, il rapporto di lavoro della G. era stato regolato dalla legge italiana e la ricorrente era stata immessa nei ruoli del Ministero degli Esteri; la circostanza che la lavoratrice avesse rifiutato il pagamento del TFR non escludeva la cesura giuridica dei rapporti di lavoro intercorsi con l’Amministrazione prima e dopo l’esercizio del diritto di opzione del D.Lgs. n. 103 del 2000, ex art. 2, comma 5; la diversità di trattamento economico rispetto ai colleghi dell’Ufficio di pari livello e mansioni non aveva carattere discriminatorio perchè trovava ragione nella diversa anzianità di servizio maturata dalla G. nei ruoli del Ministero;

4. che avverso tale sentenza G.T. ha proposto ricorso in cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale il Ministero degli Affari Esteri ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

5. che con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo del giudizio; deduce che all’esito dell’esercizio del diritto di opzione essa ricorrente non era stata immessa nei ruoli dell’Amministrazione ma era rimasta una “contrattista” all’estero e che la soggezione alla legge italiana costituiva l’unica differenza rispetto alla posizione lavorativa correlata ai precedenti contratti; lamenta che l’erronea affermazione della avvenuta immissione nei ruoli del Ministero aveva condizionato la statuizione di rigetto delle domande; deduce che la natura del suo rapporto di lavoro (“contrattista all’estero”) era desumibile dalla disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 2, comma 5 e dall’elenco del personale dell’Ambasciata Italiana a Rabat nel quale essa ricorrente era stata qualificata come “Assistente Amministrativo A Contratto impiegato a contratto”.

6. che con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 103 del 2000, artt. 1 e 2, D.P.R. n. 18 del 1967, art. 154, art. 2120 c.c., artt. 36 e 97 Cost.; sostiene che: l’avvenuta assunzione con il contratto stipulato a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, senza immissione nei ruoli del Ministero, non costituiva novazione dei precedenti contratti; non era stata pattuita alcuna “consensuale espressa risoluzione del rapporto in essere”; all’esito dell’esercizio del diritto di opzione si era realizzata solo una mera conversione-trasformazione del contratto già stipulato in precedenza senza alcuna soluzione di continuità; asserisce che il del citato D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 2, comma 5, si è limitato a prevedere a favore dei dipendenti assunti a contratto di poter optare per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana senza altra prescrizione o condizione;

7. che con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45,commi 1 e 2, dell’art. 7, comma 1 dell’Accordo successivo per il personale assunto presso le rappresentanze italiane all’estero stipulato il 12.4.2001, del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 103 del 2000, artt. 1 e 3, art. 2697 c.c., art. 112 c.p.c., art. 36 Cost., art. 23 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo sottoscritta dall’Italia il 14.12.1955, della L. n. 657 del 1966, art. 14, della L. n. 881 del 1977, art. 7 e omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo del giudizio; sostiene che: il diritto al pagamento della retribuzione attribuita ai dipendenti di eguale livello e qualifica prescinde dall’anzianità di servizio e dagli scatti di anzianità; il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, vieta disparità di trattamento economico e trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dai contratti individuali; la contrattazione collettiva di comparto ha previsto in materia di retribuzione base il principio di parità di trattamento per i dipendenti inquadrati nella medesima posizione economica che prestano servizio presso la medesima sede; il D.P.R. n. 18 del 1967, oggetto di esplicito richiamo nel contratto individuale di lavoro, dispone che la retribuzione base annua è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee, consentendo retribuzioni diverse solo per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita; invoca i principi contenuti nelle fonti sovranazionali richiamate nella rubrica;

8. che i motivi del ricorso, da trattarsi congiuntamente per la connessione tra le argomentazioni che li sorreggono, devono essere accolti sulla base e nei limiti delle seguenti argomentazioni, da considerare assorbenti di altri profili di censura non specificamente presi in esame;

9. che dalla sentenza emerge che la ricorrente, all’esito della manifestazione dell’opzione prevista dal D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103, art. 2, comma 5, in data 1.5.2001 ha stipulato con il Ministero degli Esteri un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge Italiana la circostanza è, d’altra parte, incontroversa tra le parti che riferiscono entrambe dell’avvenuta sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana a seguito della facoltà esercitata dalla ricorrente ai sensi di tale disposizione;

10. che deve darsi continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le disposizioni contenute nel D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri, il cui Titolo Sesto è stato riformulato dal D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 1 (“Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura”), mirano a regolare il rapporto di lavoro del personale assunto a contratto direttamente dagli Uffici dell’Amministrazione siti all’estero in modo autonomo rispetto al rapporto di lavoro del personale direttamente dipendente da quella stessa Amministrazione (Cass. 23089/2016, 20356/2014);

11. che nelle decisioni innanzi richiamate è stato osservato che tale differenza è giustificata dalle “esigenze di servizio” della Rappresentanza diplomatica interessata;

12. che il D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 2, comma 5, nel testo vigente alla data di sottoscrizione del contratto individuale dedotto in giudizio, ha previsto che “Il personale di cittadinanza italiana, in servizio con contratto a tempo indeterminato, o che ha già avuto almeno un rinnovo contrattuale, presso gli istituti italiani di cultura alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha la possibilità di optare, entro sei mesi dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo 6^ del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto;

13. che nel comma 5 dell’art. 2 non è contenuta alcuna espressione letterale che consenta di ritenere che il legislatore abbia inteso escludere in via generale la continuità giuridica del contratto stipulato in esito all’opzione rispetto a quelli stipulati in precedenza e che abbia inteso derogare al principio generale di infrazionabilità della anzianità di servizio ai fini della indennità di fine rapporto, principio che trova fondamento nell’art. 2120 c.c. (Cass. 20228/2014, 3530/1998, 11302/1991, 10574/1990, 4074/1990, 6188/1990, 5595/1986, 990/1986, 52/1982), disposizione questa che trova applicazione nella fattispecie in esame, essendo incontestato che i rapporti intercorsi tra la ricorrente ed il Ministero prima e dopo l’esercizio del diritto di opzione furono rapporti di lavoro subordinato;

14. che la disposizione contenuta nel comma 7 del citato art. 2 si limita a fare salvo il diritto “all’indennità di fine rapporto, nella misura prevista dai contratti di impiego, per gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto” ma non pone alcuna discontinuità tra i rapporti di lavoro sottoposti a regolamentazione giuridica diversa (legge locale/legge italiana);

15. che, in assenza di disposizioni derogatorie del principio di infrazionabilità dell’anzianità di servizio contenute nel richiamato del D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 2,deve ritenersi che la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, regolato dalla

legge italiana, all’esito della opzione di cui all’art. 2, comma 5 del richiamato D.Lgs., non ha comportato alcuna interruzione giuridica tra il rapporto sorto in virtù di tale contratto e quelli nati dai contratti a termine stipulati in precedenza, perchè i rapporti, pur sottoposti a disciplina giuridica diversa (legge locale i contratti più remoti, legge italiana quello a tempo indeterminato stipulato a seguito della opzione), sono incontestatamente proseguiti senza soluzione fattuale nei confronti della medesima Amministrazione datrice di lavoro;

16. che, conclusivamente, deve affermarsi che al rapporto di lavoro del personale che, come la ricorrente, ha optato ai sensi del D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 2,comma 5, per la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, trova applicazione il principio della infrazionabilità della anzianità di servizio ai fini della indennità di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c., in quanto il solo mutamento del regime giuridico non esclude la continuità tra rapporti di lavoro sorti da contratti sottoposti a discipline diverse;

17. che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione del principio innanzi affermato perchè ha ritenuto che il contratto sottoscritto in data 1.5.2001 ha determinato la interruzione del rapporto sorto da tale contratto con quelli a termine ripetutamente rinnovati e sottoposti al regime della legge locale, in ragione del fatto che alla ricorrente era stato offerto il pagamento della indennità di fine rapporto correlata ai contratti a tempo determinato sottoscritti prima dell’esercizio del diritto di opzione e che fosse irrilevante la mancata accettazione di tale offerta;

18. che il rifiuto di tale offerta esclude che le parti abbiano inteso in via consensuale dare vita ad un rapporto giuridico nuovo e distinto rispetto a quelli sorti dai precedenti contratti sottoposti alla legge locale;

19. che la domanda relativa al trattamento economico spettante in relazione al contratto individuale a tempo indeterminato stipulato il 1.5.2001 deve essere esaminata con riferimento alle disposizioni contenute Accordo successivo relativo al personale del ministero degli affari esteri sottoscritto il 12.4.2001, di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del comparto ministeri del 16.2.1999 perchè a tale Accordo fa espresso riferimento il comma 5 del D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 2, nella parte in cui rinvia, tra l’altro, alla disciplina di cui al comma 2;

20. che del citato D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 2, comma 2, stabilisce che “I rapporti di impiego del personale di nazionalità italiana che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana continuano ad essere disciplinati dalle norme contenute nell’Accordo successivo per il personale di cui all’art. 1, comma 4, terzo alinea, del C.C.N.L. comparto Ministeri del 22 ottobre 1997 e nella successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto”;

21. che il richiamato Accordo successivo disciplina e regola la Struttura Della Retribuzione (art. 7), la progressione economica orizzontale (art.9), il Fondo unico per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere (art. 10), l’utilizzazione del fondo unico per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere (art. 11), i criteri per l’assegnazione di compensi differenziati (art. 12), disponendo, quanto a questi ultimi, che “Nell’ambito delle risorse del Fondo unico di cui all’art. 10, sono definiti compensi differenziati in relazione alle eterogenee esigenze del personale in servizio nelle diverse sedi all’estero, da corrispondersi per dodici mensilità a decorrere dal 1 dicembre 2000; La determinazione della misura economica dei compensi di cui al comma 1, avviene sulla base dei seguenti criteri: a. retribuzioni medie per Paese e in relazione a ciascuna posizione economica del personale a contratto; b. incremento del costo della vita all’estero espresso in USA nel biennio 1998-1999. 3. In relazione ai criteri di cui al comma 2, nella Tabella B le sedi all’estero sono ripartite in quattro gruppi e nella Tabella A viene definita la misura dei compensi di cui al comma 1, che sono graduati, all’interno di ciascun gruppo, secondo le posizioni economiche dell’area B. Le Tabelle possono essere modificate nei successivi contratti” e, con norma di chiusura dispone che “Per quanto non espressamente previsto nel suddetto C.C.N.L., continueranno ad applicarsi le norme del Titolo 6 del D.P.R. n. 18 del 1967 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 14 Disposizioni Finali).

22. che deve, conclusivamente, affermarsi che il rapporto di lavoro del personale che, come la ricorrente, ha optato ai sensi del D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 2,comma 5, per la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana e, pertanto, sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 2, è regolato dalle norme nell’ Accordo successivo relativo al personale del Ministero degli Affari Esteri di cui all’art. 1, comma 2, del C.C.N.L. del comparto ministeri del 16.2.1999, Accordo sottoscritto il 16.4.2001;

23. che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione del principio innanzi affermato perchè ha negato il diritto della ricorrente ad ottenere il trattamento retributivo pari a quello dei suoi colleghi di uguale livello e mansioni sull’erroneo rilievo che la diversità di retribuzione corrisposta alla ricorrente trovava giustificazione nel fatto che essa aveva una anzianità nei ruoli del Ministero inferiore a quella dei colleghi collocati a parità di mansioni nel medesimo ufficio;

24. che la Corte territoriale è giunta a siffatta statuizione, senza interrogarsi e senza compiere alcun accertamento in ordine al trattamento economico spettante al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, sottoposto alla legge italiana, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero, nonchè presso gli istituti italiani di cultura, previsto dall’Accordo successivo relativo al personale del Ministero degli Affari Esteri di cui all’art. 1, comma 2, del C.C.N.L. del comparto ministeri del 16.2.1999, Accordo sottoscritto il 12.4.2001;

25. che, sulla scorta delle considerazioni innanzi svolte, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei seguenti principi di diritto di cui ai punti 16 e 22 di questa sentenza e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e conseguentemente cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza Camerale, il 28 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2017

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