Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30238 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROCCARASO, in persona del Commissario Prefettizio pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. RIBOTY 23, presso

l’avvocato CECCHI CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GUALTIERI CESIDIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 478/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Comune di Roccaraso citò il signor V.V. davanti al Tribunale di Sulmona, ed espose che, con atto 5 agosto 1994 e successivo atto prot. del 3 agosto 1995, aveva autorizzato il convenuto ad eseguire lavori di manutenzione di un terreno in territorio comunale per poterlo adibire a maneggio di cavalli stagionale; successivamente era stato accertato che l’area, fino allora ritenuta privata, era demaniale e il comune era stato diffidato dalla Corte dei conti a recuperare il credito nei confronti del V. per l’occupazione del terreno, relativamente alle stagioni estive 1993, 1994 e 1995; il credito era stato quantificato dall’UTE dell’Aquila in L. 11.600.000 e successivamente ridotto dal comune in L. 8.500.000. Di tale somma l’ente chiese il pagamento. Il tribunale accolse la domanda nei limiti ammessi dal V., che per l’occupazione effettiva, stagionale e non rapportata all’intero anno, aveva riconosciuto di dovere la somma di L. 966.520.

2. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza in data 30 maggio 2005, premesso che doveva nella specie trovare applicazione il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 38 e che il presupposto impositivo della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è costituito dall’occupazione di qualsiasi natura di spazi ed aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, comportante un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico, e trova la sua ratio nell’utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all’uso della generalità dei cittadini, mentre resta irrilevante l’eventuale atto di concessione, atteso che l’imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo, mentre l’attestazione, da parte del sindaco, dell’effettiva occupazione del terreno solo per quaranta giorni ogni stagione estiva non poteva che riferirsi anche alla recinzione, temporanea in ragione dell’autorizzazione rilasciata, respinse l’appello.

3. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre il Comune di Roccaraso per due motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

4. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la falsa applicazione il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 38 e l’omessa applicazione della L. n. 1766 del 1927, art. 10 e del R.D. n. 322 del 1928, art. 29 e dei principi che regolano i corrispettivi di natura enfiteutica.

Si deduce che nella specie si trattava non già di tassa per l’occupazione di suolo pubblico, ma di canone di concessione, e doveva aversi riguardo al titolo.

Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione sul punto dell’esistenza di un rapporto inizialmente qualificato come autorizzatorio ma risultato in effetti concessorio.

Il ricorso è fondato.

5. L’ente ha agito in giudizio, secondo l’esposizione del fatto contenuta nella sentenza impugnata, in forza di atto 5 agosto 1994 e successivo atto prot. del 3 agosto 1995, e dunque di atti amministrativi, allegando che ad essi era stata inizialmente attribuita valenza autorizzatoria ma che, per le vicende successive, erano risultati avere natura diversa (concessoria). Sulla base di queste premesse ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dei canoni concessori. Dalla sentenza impugnata risulta che il convenuto ha resistito sostenendo che il suo debito dovesse essere quantificato in relazione ai periodi di occupazione effettiva del suolo; non risulta invece che egli abbia svolto difese in ordine al titolo della pretesa avversaria. In tale situazione, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale dovrebbe nella fattispecie applicarsi il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 38 appare immotivata, non essendo accompagnata dall’illustrazione delle ragioni per le quali nella fattispecie non sarebbe dovuto il canone richiesto dall’ente per l’occupazione del suolo pubblico.

L’unica ragione enunciata a questo proposito è un principio di diritto desunto dalla sentenza di questa corte 12 gennaio 2004 n. 238, nella quale si legge che la norma impositiva (della tassa per l’occupazione di suoli pubblici), siccome prescinde dalla natura dell’occupazione, non fa alcun riferimento agli atti di concessione i quali, quindi, per il legislatore fiscale sono del tutto irrilevanti, visto che l’imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo.

Nella sentenza è inoltre richiamata anche la sentenza di questa corte, 16 dicembre 2003 n. 19254.

6. I citati precedenti non giustificano le conseguenze che ne sono state tratte. Cass. 16 dicembre 2003 n. 19254, non massimata, afferma nel corpo della motivazione che l’esistenza di una concessione dell’ente proprietario non vale di per se ad escludere l’applicazione della tassa, e che non sussiste la pretesa incompatibilità tra il canone di concessione e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, sull’asserita impossibilità per l’ente di riscuotere contemporaneamente sia l’uno che l’uno che l’altra, giacchè i due proventi hanno natura e fondamento del tutto diversi. Il canone ha natura patrimoniale, costituisce la controprestazione del godimento del bene ottenuto in concessione, e trova il suo fondamento giuridico nel rapporto bilaterale (anche se non paritario) che disciplina la concessione stessa. La tassa, invece, ha natura strettamente pubblicistica, e costituisce un’entrata di carattere tributario, imposta per legge in favore dell’ente pubblico territoriale ed a carico di tutti i soggetti che occupino spazi pubblici di pertinenza dell’ente stesso. Si aggiunge che l’ordinamento stesso, considerato nella sua globalità, esclude che i due proventi siano alternativi, e non cumulabili tra loro, e si cita a questo riguardo la L. 15 maggio 1997, n. 127, la quale dispone espressamente, all’art. 17, comma 3 che “il consiglio comunale può determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori”. Una simile previsione, si osserva, della possibilità che i consigli comunali possano ridurre la tassa, o esentarne del tutto i contribuenti, in caso di pagamento di un canone non meramente ricognitivo, ma di carattere patrimoniale (non diretto, cioè, soltanto a prevenire ipotesi di usucapione, o comunque di acquisizione di diritti da parte del privato, in danno dell’ente pubblico) significa necessariamente che, secondo lo stesso legislatore, negli altri casi – quelli di mancato esercizio del potere di riduzione e di esenzione, e quelli di applicazione di canoni meramente ricognitori – la tassa è dovuta per intero nonostante l’obbligo del pagamento del canone. Si tratta di principi di diritto che il collegio condivide, ma che non giustificano l’affermazione, costituente la ratio decidendi della sentenza impugnata, che in presenza di occupazione di suoli pubblici sarebbe dovuta solo la tassa, e non anche il canone di concessione.

Cass. 12 gennaio 2004 n. 238, a sua volta, premette che l’obbligazione tributaria (TOSAP) discende direttamente dalla legge – la quale ne determina rigidamente il contenuto sulla base di criteri oggettivi prestabiliti, senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’ente impositore e senza riconnettere alcuna importanza ai motivi che determinano l’occupazione – e non dal provvedimento comunale di concessione, ed osserva poi che il concetto di occupazione (costituente il presupposto impositivo) richiama solo il fatto oggettivo della relazione materiale concretamente instaurata con la cosa, e prescinde dall’esistenza stessa, oltre che dal contenuto, del titolo che eventualmente, consentendola, rende legittimo il “godimento” ovvero l'”utilizzo” del bene occupato. Da tali affermazioni non può peraltro ricavarsi che il canone di occupazione sarebbe stato sostituito dalla tassa di occupazione, bensì che si tratta di due istituti diversi, sì che l’assenza di una concessione non esclude l’applicabilità del tributo, senza che perciò l’applicabilità del tributo sollevi il beneficiario dello spazio pubblico dal pagamento del canone.

L’impugnata sentenza, che prescinde dal titolo fatto valere in giudizio dal comune concedente, è affetta dai vizi di falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 38 e di omessa applicazione della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 10 denunciati con il ricorso, e deve essere cassata. La causa deve essere rinviata alla medesima corte territoriale la quale, decidendo – in altra composizione – sull’appello dell’ente, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, accerterà la sussistenza del credito fatto valere dal Comune di Roccaraso in relazione al titolo dedotto in giudizio, attenendosi al seguente principio di diritto:

il canone di natura enfiteutica, previsto dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 10 per la legittimazione di occupazioni di terre di uso civico, è dovuto dall’occupante indipendentemente dalla concorrente applicabilità della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni, a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 38.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello dell’Aquila in altra composizione.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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