Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30238 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7255/2012 R.G. proposto da:

Milano Fulgida s.r.l., in persona del legale rappresentante, con il

prof. avv. Gaspare Falsitta, gli avvocati Nicoletta Dolfin, Rita

Gradara e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma,

in Largo Somalia, 67;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia, – Sez. 31 n. 17/31/11 depositata in data 14/02/2011 e non

notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre

2018 dal Co. Fracanzani Marcello M..

Fatto

RILEVATO

che la contribuente reagiva avverso il provvedimento impositivo che riprendeva a tassazione, tra l’altro, la somma di Euro.217.050,29 relativo a sanzioni per ritardato pagamento di contributi INPS, portati a deduzione dalla contribuente sul presupposto trattarsi di costi inerenti l’attività di impresa;

che il giudice di prossimità apprezzava le ragioni della contribuente in ordine alla deducibilità delle sanzioni INPS, mantenendo l’accertamento per le altre voci;

che, ciascuno per i capi di rispettiva soccombenza, interponeva appello l’Ufficio ed appello incidentale la contribuente, riproponendo anche la domanda di disapplicazione delle sanzioni non penali, ritenuta assorbita in ragione dell’annullamento del recupero a tassazione delle predette sanzioni;

che la CTR accoglieva l’appello dell’ufficio e rigettava l’impugnazione incidentale della contribuente confermando sui punti la sentenza di primo grado, alla cui motivazione rinviava per relationem;

che insorge la contribuente affidandosi a tre motivi di ricorso;

che resiste l’Avvocatura dello Stato con puntuale controricorso;

che in prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso, ossia se le sanzioni per ritardato versamento di contributi INPS abbia natura afflittiva o risarcitoria, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che il motivo non attinge alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza, fondata invece sull’inerenza o meno del relativo costo ai fini della sua deduzione;

che il motivo, così come posto, è quindi inammissibile;

che con il secondo motivo si lamenta violazione di legge del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, vigente all’epoca dei fatti (ora art. 109) per cui le sanzioni Inps sarebbero da considerare sempre come oneri deducibili, proprio in quanto sanzioni civili di carattere risarcitorio e non amministrative di carattere afflittivo;

che nella sostanza, si lamenta aver errato la CTR nel ritenere le sanzioni per ritardato versamento dei contributi Inps come oneri non deducibili, in ragione dell’affermata natura di sanzione civile (e non amministrativa) recepita da questa Corte;

che la predetta natura di sanzione civile – affermata dalla Sezione Lavoro – non comporta per automatica conseguenza l’inerenza della “sanzione” all’attività di impresa, intesa come inevitabilità di un costo per il funzionamento ordinario dell’attività nel perseguimento dell’oggetto sociale (cfr. Cass. 5072/2015);

che, infatti, la natura risarcitoria è condizione necessaria, ma non sufficiente, per ritenere inerente alla – cioè inevitabile per la – attività di impresa anche la spesa ulteriore, derivante dal pagamento di somma “aggiuntiva” in ragione del ritardato pagamento di oneri (quelli previdenziali) necessariamente dovuti all’attività di impresa;

che, diversamente opinando, verrebbe svilita proprio la funzione coercitiva della sanzione, consentendo all’imprenditore di valutare se corrispondere tempestivamente, ovvero se lucrare sul differimento del termine ad adempiere, sapendo di poter comunque portar a deduzione il maggior costo delle sanzioni;

che, pertanto, il motivo è infondato e va disatteso;

che con il terzo motivo si lamenta omissione di pronuncia per violazione dell’art. 112 c.p.c. in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

che, nello specifico, il patrono della contribuente afferma di aver riproposto in appello la domanda subordinata di disapplicazione della sanzione non penale nelle ipotesi previste dalla L. n. 546 del 1992, art. 8 e che era stata dichiarata assorbita dall’accoglimento in primo grado dell’annullamento della ripresa a tassazione delle sanzioni;

che, ai fini dell’autosufficienza del motivo, viene riproposto a pag. 12 e 13 del ricorso per cassazione lo stralcio dell’atto di appello (incidentale) con la riproposizione (in via subordinata) della domanda dichiarata assorbita;

che dall’esame della sentenza impugnata non si evince alcun passaggio in cui sia stata presa in considerazione tale domanda;

che il motivo è quindi fondato e va accolto;

che, in definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal terzo motivo di gravame

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese nel presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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