Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30238 del 15/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 15/12/2017, (ud. 27/09/2017, dep.15/12/2017),  n. 30238

Fatto

CONSIDERATO

Che la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza in data 25/5/2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 471/2011 ha accolto la domanda di costituzione del rapporto d’impiego proposta da R.M.P. vincitrice di concorso bandito dal Comune di Novafeltria, e mai assunta, a far data dalla messa in mora (4/2/2010) e non da quella di pubblicazione della graduatoria (6/03/2009), presa a riferimento dal giudice di prime cure. Che, confermato in entrambi i gradi di merito il diritto all’assunzione, il Tribunale aveva condannato il Comune al solo risarcimento del danno, laddove la Corte d’Appello, accogliendo il ricorso incidentale dell’appellata, aveva emesso una pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro tra la R. e il Comune appellante facendo applicazione dell’art. 2932 c.c..

Che avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il Comune di Novafeltria con due censure, cui resiste con tempestivo controricorso R.M.P., la quale propone altresì ricorso incidentale affidato a un unico motivo, cui resiste il Comune di Novafeltria con controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che con la prima censura il Comune ricorrente deduce omessa motivazione da parte della Corte territoriale in merito all’assenza di prova, relativa alla giustificazione della mancata assunzione, attribuita a una scelta obbligata da precisi vincoli di legge. Che sotto diverso profilo, la censura si appunta sulla violazione di legge e del bando di concorso, e in particolare del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6, e della L. n. 449 del 1997, art. 39, dai quali si evince che il diniego di assunzione può essere giustificato dalla limitazione del fabbisogno di personale per gli enti soggetti al c.d. patto di stabilità; e infine anche sulla violazione dell’art. 10 del bando il quale prevedeva, in conformità con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica per il personale, che le assunzioni dei vincitori di concorso fossero condizionate ai vincoli di legge.

Che con la seconda censura parte ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito al rigetto della domanda di qualificazione del rapporto come part time da parte del Giudice d’Appello, in quanto domanda nuova.

Che il ricorso incidentale proposto da R.M.P. deduce un unico motivo di doglianza, consistente nella violazione dell’art. 1219 c.c., comma 2, n. 1, censurando la sentenza gravata sulla decorrenza della condanna reintegratoria, di undici mesi successiva alla pubblicazione della graduatoria, e nella contestazione per cui, essendo stato il ritardo causato dal fatto illecito del Comune (mora ex re) non era necessaria la messa in mora, in quanto la richiesta di assunzione avrebbe dovuto ritenersi già implicitamente contenuta nella domanda di partecipazione al concorso.

Che la prima censura del ricorso principale è fondata.

Che questa Corte intende confermare il proprio orientamento in base al quale il diritto soggettivo del vincitore di pubblico concorso per il reclutamento di personale in regime contrattualizzato, è subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso. Che “…nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello “jus superveniens”, l’Amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost.” (Cass. n. 12697/2016).

Che il Comune di Novafeltria, ente soggetto al c.d. patto di stabilità, afferma che di fronte a un limite, imposto dalla legge, alla spesa per assunzioni di nuovo personale, è stato costretto, con le delibere di Giunta n.34/2009 e n.13/2010 a ridefinire le scelte precedentemente operate nella programmazione del fabbisogno, mantenendo tra le posizioni lavorative, solo quelle imposte dalla legge, quali le educatrici degli asili nido e un posto di bibliotecario senza il quale il servizio sarebbe cessato, sacrificando la posizione di R.M.P., perchè corrispondente ad un settore, gli Affari generali, già coperto da personale. Che, pertanto, poggiando, la ratio decidendi, in via prevalente, sul presunto accertamento di un modus operandi arbitrario – se non addirittura abusivo – del Comune, essa appare censurabile per aver tenuto in scarsa considerazione le ragioni rappresentate negli atti difensivi dall’appellante. Che pertanto, di fronte allo Jus Superveniens, costituito dai vincoli finanziari introdotti dalle leggi di stabilità negli anni ai quali si riferisce la controversia, il diritto soggettivo all’assunzione del vincitore di concorso, determinando una spesa pubblica ritenuta non conforme alle richiamate esigenze di riduzione dei costi, ben poteva essere sacrificato di fronte a superiori valori di buon andamento, efficienza, economicità dell’agire amministrativo (art. 97 Cost.), così come già affermato da questa Corte.

Che la seconda censura è assorbita.

Che il ricorso incidentale è assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.

Che essendo fondato il primo motivo, e assorbito il secondo motivo del ricorso principale, e assorbito altresì il ricorso incidentale, la sentenza va cassata con rinvio alla corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Dichiara altresì assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2017

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