Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30237 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6895/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Red Devil s.r.l. in persona del legale rappresentante, con l’avv.

Rossella Pepa e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria

Paola Gentili, in Roma alla via Nemorense n. 81, scala E, interno

13;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia, – Sez. 01 n. 6/01/11 depositata in data 24/01/2011 e non

notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre

2018 dal Co. Fracanzani Marcello M..

Fatto

RILEVATO

che la contribuente reagiva avverso il preavviso di accertamento notificatole in data 5 ottobre 2006, ove sulla scorta delle risultanze di indagine penali – con utilizzo debitamente autorizzato dal magistrato requirente – venivano mossi sei rilievi con relative riprese a tassazione;

che, nel particolare, trattavasi:

1) elementi positivi di reddito non dichiarati;

2) omessa fatturazione di operazioni imponibili/ricavi di esercizio;

3) ancora omessa fatturazione ed occultamento di ricavi tramite accreditamento su diverso conto “altri ricavi”;

4) costi non inerenti all’attività di impresa;

5) quote di ammortamento su materiali non deducibili;

6) elementi positivi di reddito non dichiarati;

che la CTP era favorevole al contribuente limitatamente ai rilievi 1 e 3, mentre per il resto confermava i provvedimenti dell’Ufficio;

che interponeva appello la contribuente e, con atto in pari data, anche la difesa erariale, ciascuno per i capi di sentenza di propria soccombenza;

che la CTR confermava la sentenza di primo grado;

che insorge l’Avvocatura dello Stato affidandosi a quattro motivi di ricorso;

che in contemporanea propone gravame anche la contribuente, con altrettanti motivi di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo l’Avvocatura erariale denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e relativo al punto 1) dell’impugnato avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che, nella sostanza, si lamenta come la CTR abbia escluso la ripresa a tassazione operata dall’Ufficio, ritenendo che la sopravvenienza attiva individuata dai militari della G.d.F. avesse una eguale contropartita in un “finanziamento a terzi”, cosicchè le due poste si azzerano verso l’indifferenza fiscale;

che la CTR pone a fondamento della sua conclusione quanto rilevato dagli stessi militari, a pag. 29 del precitato pvc, di cui però avrebbe frainteso il senso;

che la lettura del pvc – di cui è riportato lo stralcio che qui interessa, anche ai fini dell’assolvimento dell’onere di autosufficienza del motivo (p.6 e 7 del ricorso Avvocatura) – conferma l’assenza di una corrispondente reale posta passiva, donde la proposta di ripresa a tassazione poi fatta propria dall’Ufficio;

che, pertanto, il motivo appare fondato e merita accoglimento per aver posto la CTR il proprio convincimento su di una falsa interpretazione delle risultanze probatorie in atti, generando la contraddizione motiva eccepita dal patrono erariale;

che il secondo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1988, art. 88, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, nella sostanza, viene riproposto il motivo precedente, sulla definizione di “sopravvenienza attiva” che si configura ex lege anche quando si concreti una sopravvenuta insussistenza di passività iscritte negli anni precedenti;

che il motivo può ritenersi assorbito nell’accoglimento del precedente;

che con il terzo motivo si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e relativo al punto 3) dell’impugnato avviso di accertamento, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che con il quarto motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione;

che, più particolarmente, si censura la motivazione della CTR ove ha ritenuto che il prezzo della cessione di una pressa per materiale plastico (bene “merce”, non strumentale all’attività della contribuente) potesse essere compensato con l’eguale importo sborsato per il suo acquisto, portando quindi alla neutralità fiscale dell’operazione;

che, all’opposto, dallo stesso pvc (p.38) emerge la diversa contestazione dei militari, per cui la presenza del costo storico di acquisto, unita al mancato reperimento del bene nella disponibilità della contribuente doveva far presumere la relativa cessione, il cui compenso – erroneamente appostato come “altri ricavi” – simulava un’operazione non fatturata e sottratta ad imponibile;

che il richiamato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, dev’essere letto in combinato disposto con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, ove eleva a presunzione di cessione (vendita) l’assenza dai locali nella disponibilità dell’imprenditore di quei beni iscritti come cespiti;

che tale era la predetta pressa per materiale plastico, iscritta fra i cespiti, addirittura come bene strumentale (pur eccentrico dall’oggetto sociale della contribuente accertata), mentre non era reperito nei locali aziendali ed anzi veniva successivamente dichiarato esser stato ceduto alla ditta di M.P. spa;

che, pertanto, il motivo è fondato e merita accoglimento;

che si deve ora passare all’esame del ricorso incidentale autonomo della contribuente;

che, con il primo motivo del ricorso della contribuente, si censura violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e art. 12, comma 7, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

che, nella sostanza, si lamenta non esser stato annullato dal giudice tributario l’atto impositivo ove ha sbrigativamente ritenuto generiche e non dimostrate le affermazioni contenute nell’apporto partecipativo del privato all’attività amministrativa, in spregio agli articoli di legge sopra richiamati onde prescrivono il dovere della P.A. di tenerli in considerazione, quindi di motivarne l’irrilevanza;

che, dalla lettura della sentenza impugnata (pag. 6, riga 12 e 13) emerge come la CTR abbia fondato il proprio convincimento non solo richiamando l’espressa affermazione dell’Ufficio che ha ritenuto ininfluenti le deduzioni del contribuente, ma da un esame complessivo dell’atto impugnato da cui ricava l’esser state tenute nella prescritta considerazione;

che un tanto esclude il lamentato vizio di motivazione e di violazione di legge, restando inibito a questa Corte ogni ulteriore accertamento di fatto, sicchè il motivo è infondato e va disatteso;

che, con il secondo motivo del ricorso della contribuente si afferma violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 972, art. 54, nonchè carenza di motivazione in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

che il motivo attiene al rilievo n. 2, ove la commissione territoriale ha confermato il giudice di prossimità ritenendo non fornita dal privato la richiesta prova contraria per giustificare un prestito soci/finanziamento ricevuto da terzi;

che, infatti, è linearmente espresso il ragionamento che sostiene l’assunto dell’impugnata sentenza nel non trovar riscontro alla restituzione del prestito entro i 18 mesi e non dar credito alle dichiarazioni del sig. P., nonchè alla sua compensazione (parziale) della somma contestata coll’assumere egli la veste di socio;

che, in questo senso, il giudice di merito ha ritenute contraddette tali dichiarazioni dall’interesse dello stesso dichiarante per un affare in quel di Siracusa, occultando così un’operazione imponibile sotto simulazione di prestito e poi assunzione della qualifica di socio;

che, nella sua linearità, l’argomentazione dell’impugnata sentenza sfugge allo scrutinio di questa Corte, mantenendosi ben al di fuori dall’ambito in cui le è consentito l’intervento censorio in base ai numeri 3 e 5 del più volte richiamato art. del codice di rito;

che neppure ricorre la sollevata censura di violazione di legge, poichè la commissione territoriale ha operato nel bilanciamento delle presunzioni e prove contrarie, con apprezzamento di merito insindacabile da codesta corte;

che, pertanto, il motivo è infondato e va disatteso;

che con la terza doglianza si solleva violazione e falsa applicazione del D.P.R. n 917 del 986, art. 43, comma 2, nonchè carenza di motivazione, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

che la doglianza riguarda l’esclusione di alcuni immobili dai beni strumentali portati a deduzione dalla contribuente;

che la CTR ha ritenuto che tali beni – pur non utilizzati o concessi in locazione – non possono considerarsi strumentali perchè effettivamente mai usati dalla contribuente la quale, peraltro, ha come oggetto sociale la compravendita di immobili, di talchè coerente risulta il loro inquadramento come “beni merce”;

che, infatti può beneficiare del regime previsto per i beni strumentali ciò che è concretamente (e non solo virtualmente) usato dall’impresa nell’esercizio della sua attività ed in coerenza con l’oggetto sociale (Cass. 19191/2017, specialmente p. 4 e precedenti ivi richiamati);

che di tale principio ha fatto buon governo la sentenza impugnata, per cui il motivo è infondato e va disatteso;

che con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43, comma 2, carenza di motivazione, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

che, nella sostanza, si contesta la ripresa a tassazione in occasione della vendita di due immobili di cui al punto precedente, per i quali non è stato riconosciuto dall’Ufficio il regime più favorevole proprio dei cespiti ammortizzabili, ma l’usuale tassazione piena dei beni merce;

che il motivo è infondato ove la ripresa a tassazione in occasione della loro vendita è coerente conseguenza del regime già riconosciuto ai predetti beni (cioè “merce” e non “strumento”), come detto al punto precedente;

che neppure il profilo della carenza di motivazione appare fondato, ove dallo stesso ricorso della contribuente (pag. 22, ultime otto righe) risulta come la CTR abbia operato autonomamente la valutazione in ordine alla (mancata) sussistenza di documentazione probatoria, ulteriore alle scritture contabili ritenute inattendibili, operando così il prescritto giudizio di ponderazione, proprio della fase di merito e sottratto al sindacato di legittimità proprio di questa Corte;

che, in definitiva, il ricorso dell’Ufficio è fondato e merita accoglimento, mentre quello della contribuente è infondato e va respinto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata per i capi di cui in motivazione, rinviando alla CTR per la Lombardia in diversa composizione.

Rigetta il ricorso della contribuente.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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