Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30237 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30237 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CALAFIORE DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 11875-2012 proposto da:
BON VLADIMIR C.F. BNOVDM59R30Z118N,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato GINA TRALICCI, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.P.S.
2017
3611

SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE
C.F.

80078750587,

in

DELLA

PREVIDENZA

persona

Presidente e legale rappresentante pro
elettivamente domiciliato

in ROMA,

BECCARIA

l’Avvocatura

29,

presso

VIA

del

suo

tempore,
CESARE
Centrale

dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati

Data pubblicazione: 15/12/2017

SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO,
GIUSEPPINA GIANNICO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 6950/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/11/2011 R.G.N.

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

7243/2010;

n.r.g. 11875/2012
Bon/Inps
-#
CF;2″94

RILEVATO
Che la Corte d’appello di Roma con la sentenza impugnata ha respinto
l’appello proposto nei confronti dell’INPS da Vladirnir Bon n.q. di erede
di Bon Ljuba Juricic avverso la sentenza del Tribunale di Roma del
17.6.2010 che aveva dichiarato inammissibile per nullità della procura
il ricorso promosso dal predetto nei confronti dell’INPS per differenze

fruito;
che la Corte territoriale ha confermato la declaratoria di nullità della
procura alle liti conferita all’estero riscontrata nel caso di specie,
essendo tale procura priva della legalizzazione della firma ;
che avverso tale sentenza Vladimir Bon ricorre per cassazione con
due motivi;
Che l’I.N.P.S. resiste con controricorso;
che il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso;
considerato
che la Corte reputa che il ricorso debba essere rigettato;
che, in particolare, con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia
violazione o falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ. e dell’art.
112 cod. proc. civ. dovendosi ritenere vigente ma non applicato dalla
Corte territoriale il principio della sanabilità del difetto di procura alle
liti peraltro non oggetto di eccezione da parte dell’Inps;
che la tesi della ricorrente tendente ad affermare l’erroneità della
sentenza impugnata per la mancata applicazione del disposto dell’art.
182 cod. proc. civ. con l’effetto di sanare la carenza accertata dai
giudici di merito non è fondata posto che le Sezioni Unite di questa
Corte hanno di recente ribadito che il principio secondo cui gli atti posti
in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di
rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi

sull’importo della pensione di reversibilità di cui la dante causa aveva

n.r.g. 11875/2012
Bon/Inps

i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle
liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto
processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti
stabiliti dall’art. 125 cod. proc. civ., (Cass., S.U., n. 13431 del 2014;
Cass. n. 9464 del 2012);
che si è precisato che tale regola mantiene valore anche dopo la

del 2009;
che con il secondo motivo di ricorso si sostiene, inoltre, che la Corte
territoriale, violando gli artt. 434, 115,116, 83 e 232 cod. proc. civ.,
abbia errato nel ritenere superata la presunzione di rilascio in Italia
della procura ed abbia posto a carico della parte ricorrente l’onere di
provare tale circostanza attraverso l’ordine di presentazione all’udienza
per rendere l’interrogatorio formale;
che tale motivo è infondato poiché la Corte territoriale ha posto a base
del ritenuto superamento della presunzione di rilascio della procura in
Italia una serie di elementi, quali l’assenza di ogni indicazione del
luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica (stabile)
residenza del ricorrente in Croazia, la mancanza di dimostrazione di un
suo ingresso in Italia, il suo comportamento processuale e, in
particolare, la mancata comparizione in udienza per rispondere
all’interrogatorio formale deferitogli;
che, come emerge dalla sentenza impugnata, l’interrogatorio formale
era stato deferito sulla circostanza relativa al luogo in cui la procura a
margine del ricorso era stata sottoscritta: la mancata risposta
rappresenta pertanto un fatto qualificato riconducibile al più ampio
ambito del comportamento della parte nel processo cui il giudice può
riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova,
secondo la sua prudente valutazione (Cass. 13 novembre 1997, n.
11233; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27320);
Che la parte non trascrive il contenuto della procura cui la sentenza si
riferisce, non deposita l’atto contestualmente al ricorso per cassazione,
tr■

modifica degli artt. 83 e 182 cod. proc. civ., introdotta dalla L. n. 69

n.r.g. 11875/2012
Bon/Inps

nè fornisce indicazioni per un facile reperimento dell’atto stesso nel
presente giudizio, allo stesso modo non indica e non specifica con
quale atto ed in quali termini avrebbe fatto rilevare al giudice d’appello
le circostanze idonee a giustificare la mancata comparizione della parte
a rendere l’interrogatorio formale, per contrastare le conseguenze di
ordine probatorio che il giudice ne ha tratto a norma dell’art. 232
c.p.c., (cfr. Cass., 8 febbraio 1963, n. 222), per cui il motivo difetta di

che in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la
soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in difetto di idonea
dichiarazione di esonero sottoscritta dalla parte ai sensi dell’art. 152
disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, in favore del contro ricorrente,
che liquida in complessivi Euro 2000,00 per compensi, oltre ad Euro
200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e
spese accessorie .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 settembre 2017.
Il Presidente

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