Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30236 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30236 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 13320-2012 proposto da:
DISCOUNT

PARADISO

S.R.L.

P.I.

00624990891,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO
VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO
ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRANCESCO ANDRONICO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3598

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.

Data pubblicazione: 15/12/2017


l 7q

O

05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,

.21
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA
D’ALOISIO, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

SERIT SICILIA S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 374/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 14/05/2011 R.G.N. 560/2007.

-/

R.G.13320/2012

RITENUTO
che la Corte d’Appello di Catania con sentenza 3747/2011 ha accolto parzialmente
l’appello proposto dalla Discount Paradiso Srl avverso la sentenza del tribunale che

istanza dell’INPS contenente la richiesta di pagamento della somma di Euro
106.923,73 per contributi, somme aggiuntive ed interessi di mora dovuti all’Inps per il
periodo 1996 – 2001;
che in parziale riforma della sentenza impugnata la Corte d’Appello dichiarava non
dovuti i contributi previdenziali ed accessori con riguardo alla posizione dei dipendenti
di Vindigni Anna, Intagliata Giovanni, Castelli Roberto e Rizzo Giuseppe, respingendo
per il resto l’appello;
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Discount Paradiso
Srl con un motivo col quale deduce la violazione dell’articolo 1 della I. n. 389/1989 e
della I. n. 448/1998, degli artt.416 comma 2 e 4, 134 c.p.c., e l’insufficiente
motivazione (in relazione all’articolo 360 numeri 3 e 5 c.p.c.) per avere la Corte
d’Appello ritenuto, confermando sul punto la sentenza di primo grado, che la
questione relativa alla applicazione delle tabelle retributive del CCNL commercio fino
ad 8 dipendenti fosse da ritenere inammissibile e tardiva modifica della causa petendi
in quanto dedotta solo nelle note difensive di primo grado;
che l’Inps ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO
che il motivo è infondato in quanto sul punto, in sede ispettiva, era stato contestato
alla ricorrente di non aver applicato ai propri dipendenti le retribuzioni previste dal
C.C.N.L. del settore commercio stipulato in data 3 novembre 1994 (ovvero di quello
riguardante le imprese fino a 50 dipendenti) con conseguente calcolo di differenze
contributive, nonché indebita fruizione dello sgravio totale ex I. 448/1998 e della
fiscalizzazione degli oneri sociali; mentre la ricorrente afferma ora di essere soggetta,
data la propria consistenza numerica, al C.C.N.L. commercio fino otto dipendenti;

aveva accolto parzialmente l’opposizione contro la cartella esattoriale notificata ad

R.G. a20/2012

chéJ
p

orte d’Appello ha affermato che in sede di ricorso in opposizione la ricorrente,
enzionando il verbale di contestazione, nulla avesse dedotto in merito

all’applicazione di un CCNL diverso da quello indicato nel verbale ispettivo; e che solo
in sede di note conclusive ha tardivamente affermato, dovendo le stesse circostanze
essere dedotte sin dal ricorso introduttivo, di aver applicato il più favorevole CCNL
per le aziende commerciali con un numero di dipendenti fino ad otto, sostenendo di

che la ricorrente sostiene nella doglianza posta a base del ricorso che già dal verbale
ispettivo risultava in fatto che avesse alle proprie dipendenze meno di 8 dipendenti,
mentre aveva potuto sollevare la questione in oggetto – qualificabile mera difesa solo dopo i chiarimenti effettuati dall’INPS in sede di memoria difensiva, posto che dal
verbale ispettivo non era dato evincere con chiarezza, su quali basi la società non
avesse applicato correttamente il CCNL;
che si tratta di un motivo inammissibile posto che la ricorrente da una parte non
riproduce nel corpo del ricorso, né indica tra le produzioni allegate al ricorso per
cassazione, gli stessi atti menzionati (il verbale di contestazione e la memoria
dell’INPS) onde consentire a questa Corte di verificare ex actis la veridicità di quanto
affermato, e dall’altra nemmeno spiega perché non abbia sollevato la medesima
contestazione alla prima udienza utile dopo la costituzione dell’INPS, atteso che
l’onere di contestazione va coordinato con l’allegazione dei fatti costitutivi del diritto
da parte dell’onerato;
che d’altra parte, la stessa doglianza, oltre ad essere intrinsecamente contraddittoria
(affermando che già dal verbale ispettivo fosse evincibile sia il numero di dipendenti
inferiore ad 8, sia la contestazione di non aver applicato il

“C.C.N.L. del settore

commercio stipulato in data 3 novembre 1994”), è infondata nel merito in quanto
costituisce orientamento consolidato di questa Corte che, in relazione al
riconoscimento di sgravi e benefici contribuitivi, l’allegazione e la prova dei fatti
costitutivi della titolarità del diritto sia a carico del datore di lavoro che li pretende, fin
dall’atto introduttivo (da ultimo, sentenza n. 13011 del 24/05/2017);
che il ricorso va pertanto rigettato e le spese del giudizio seguono la soccombenza
come in dispositivo;
P.Q.M.

avere un numero di dipendenti inferiore;

R.G. 13320/2012

La forte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
cessuali liquidate in complessivi C 4200, di cui C 4000 per compensi professionali,
oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori.

Roma, così deciso nella adunanza camerale del 21.9.2017

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