Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30235 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15318/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimata-

avverso la sentenza n.55/04/12 della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria, emessa in data 31/5/2011, depositata il giorno

26/3/2012 e notificata il 19/4/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre

2018 dal Consigliere Giudicepietro Andreina.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro C.G. per la cassazione della sentenza n. 55/04/12 della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, emessa in data 31/5/2011, depositata il giorno 26/3/2012 e notificata il 19/4/2012, che ha accolto l’appello della contribuente, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento per Irpef, Iva ed Irap per l’anno d’imposta 2005, a seguito dell’accertamento di maggiori redditi d’impresa e dell’omessa fatturazione di operazioni imponibili;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. dell’Umbria accoglieva l’eccezione preliminare della contribuente in merito al mancato rispetto della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, perchè l’avviso di accertamento non era stato preceduto dal P.V.C. e, quindi, la contribuente non aveva avuto a disposizione i sessanta giorni (termine dilatorio per l’emissione dell’avviso di accertamento) per produrre le proprie osservazioni;

3. con il ricorso, l’Agenzia deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, poichè nel caso di specie la norma era inapplicabile, trattandosi di accertamento su documentazione fornita dalla stessa contribuente, cui era stato notificato avviso a comparire (cd. accertamento a tavolino);

4. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, C.G. è rimasta intimata;

5. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 30 ottobre 2018, ai sensi degli art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la C.T.R. dell’Umbria avrebbe erroneamente ritenuto che nel caso di specie vigesse l’obbligo dell’amministrazione di notificare il P.V.C. alla contribuente ed attendere il decorso del termine dilatorio di sessanta giorni prima di emettere l’avviso di accertamento;

1.2. il motivo è in parte fondato;

1.3. secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Sez. U., Sentenza n. 24823 del 09/12/2015; vedi da ultimo Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20036 del 27/07/2018);

secondo le Sezioni Unite, invero, “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg (o Irpef) ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. a tavolino”;

nel caso di specie, trattandosi di accertamento cd. “a tavolino”, in assenza di accessi, ispezioni e verifiche presso il contribuente, non esisteva l’obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale per l’accertamento delle maggiori imposte dirette (Irpef ed Irap);

la sentenza impugnata risulta difforme dai principi di diritto sopra enunciati e va cassata;

limitatamente all’IVA, come precisato in una recente ordinanza della Corte (Cass. ord. n. 20036/18), il giudice tributario di appello, ove la contribuente abbia adeguatamente dedotto sul punto, dovrà eventualmente effettuare in sede di rinvio la c.d. “prova di resistenza”, ossia verificare in concreto la “non pretestuosità” dell’opposizione, con particolare riguardo alla sua efficacia nella fase dell’istruttoria amministrativa, ove si fosse in quella sede effettuato il contraddittorio nei termini sanciti dalla giurisprudenza unionale (“Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”, Corte di Giustizia dell’UE, 3 luglio 2014, C-129-130/13, Kamino International Logistics, motivazione, punto 82, dispositivo, n. 3, seconda parte);

alla luce dei principi sopra riportati, la sentenza impugnata non ha fatto complessivamente una corretta applicazione della norma di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, per cui va cassata con rinvio alla C.T.R. dell’Umbria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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