Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30235 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 20/11/2019), n.30235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3710-2014 proposto da:

T.C., N.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO

BERTOLONE, CORRADO DE GREGORIO, che li rappresentano e difendono;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2554/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/07/2013 R.G.N. 11379/2010.

Fatto

RILEVATO

1. la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dagli odierni ricorrenti, dipendenti del Ministero della Salute appartenenti all’Area funzionale B posizione economica B1S, volta al riconoscimento del diritto all’inquadramento nella posizione B3 in virtù del positivo superamento delle procedure di riqualificazione previste dal CCNL, promosse dal Ministero con bando indetto con decreto direttoriale del 4.5.2001 e dell’utile posizione nella graduatoria approvata con decreto del Direttore Generale del 19.11.2002;

2. la Corte territoriale ha fondato la statuizione sui principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 194 del 2002 che aveva ribadito l’illegittimità del cd “doppio salto” e ha aggiunto che era inidoneo “il mero dato dell’anzianità nella permanenza di una qualifica ai fini del passaggio nella qualifica superiore, posto peraltro che la genericità della prova d’esame (per come sono strutturati i corsi di riqualificazione anche nel caso in esame alla stregua del bando) non garantirebbe una seria verifica della professionalità del personale”;

3. avverso questa sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi al quale ha resistito con controricorso il Ministero della Salute.

Diritto

CONSIDERATO

4. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, dell’art. 15, n. 1, lett. B, sub b) CCNL del 16.2.2009 del Comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, “dell’art. 1 Preleggi” e degli artt. 1173,1321,1334 e 1336 c.c.; assumono che l’intero impianto della sentenza impugnata è fondato sulla erronea ricostruzione della fattispecie dedotta in giudizio, relativa alla procedura concorsuale finalizzata non al passaggio tra un’area e l’altra, ma al passaggio a posizioni più elevate nell’ambito della stessa area (B e non C come erroneamente affermato dalla Corte territoriale), e sulla inadeguata lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2002; deducono che: il decreto di indizione della procedura selettiva alla quale essi ricorrenti avevano partecipato non aveva affatto limitato ai soli interni l’accesso alla qualifica B3 ma aveva riservato agli esterni una percentuale superiore al limite minimo indicato dalla Corte Costituzionale; nella valutazione dei titoli per l’accesso alla posizione economica B3 l’anzianità di essi ricorrenti nella posizione di provenienza non aveva assunto abnorme rilievo; non era configurabile alcun doppio salto nel passaggio dalla posizione BI alla posizione B3 in quanto entrambe le posizioni sono ricomprese nell’ambito della medesima Area di classificazione del personale;

5. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione degli artt. 112,342,345 c.p.c.; imputano alla Corte territoriale: di avere affermato apoditticamente l’inidoneità del mero dato dell’anzianità nella permanenza in una qualifica senza verificare se nel concreto il criterio dell’anzianità fosse stato valorizzato in modo abnorme e se la valutazione di detto criterio fosse stata decisiva per l’attribuzione ad essi ricorrenti della posizione B3; di avere verificato autonomamente la legittimità della procedura mai impugnata in sede amministrativa e di non avere annullato l’intera graduatoria; deducono, inoltre, che il bando di concorso aveva previsto tra i requisiti di accesso alla posizione B3 quello del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e, in mancanza, quello del possesso di un’esperienza professionale di almeno quattro anni nella posizione B2 ovvero di almeno otto anni nelle posizioni economiche B1 e BIS.

6. il primo motivo è fondato.

7. è incontestato che in data 4.5.2001 era stato emanato il bando di riqualificazione del personale del Ministero della Salute per la copertura dei posti disponibili per l’Area B3 profilo professionale di “assistente del settore amministrativo, economico, finanziario, dell’organizzazione e della comunicazione.”(cfr. ricorso pgg. 1 e 30, controricorso pg. 1);

8. è incontestato che il bando (riprodotto nel ricorso nelle parti salienti e rilevanti, pg.30), in conformità alle previsioni dell’art. 15 del CCNL relativo al personale del Comparto Ministeri 1998-2001, aveva previsto che “è ammesso a partecipare al corso il personale appartenente ai ruoli del Ministero della Sanità e inquadrato nelle posizioni economiche B, 131 super o B2 alla data di pubblicazione del presente decreto nel bollettino ufficiale del Ministero della sanità in possesso dei requisiti previsti dall’allegato A del CCNL che di seguito si riportano e si specificano: possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; in mancanza di detto titolo ai candidati è richiesta un’esperienza professionale di almeno quattro anni nella posizione B2 ovvero di almeno otto anni nelle posizioni economiche 131 e B1 super”;

9. l’allegato A di detto CCNL aveva previsto che alla posizione B3 poteva accedersi dall’interno con le modalità previste dall’art. 15, comma 1, lett. B) del presente CCNL, dalla posizione economica B1 verso la posizione economica B3 e dalla posizione economica B2 verso la posizione economica B3; era stato disposto, quanto ai requisiti; che “Per il personale interno proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata rispettivamente nelle suddette posizioni. Per il personale interno, anche in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti: dalla posizione economica B1, verso la posizione economica B3: esperienza professionale di otto anni nella posizione di provenienza; dalla posizione economica B2, verso la posizione economica B3: esperienza professionale di quattro anni nella posizione di provenienza”;

10. è incontestato (cfr. ricorso pg.6, controricorso pg. 3) che il Ministero, dopo l’emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2002, a seguito di un parere richiesto dallo stesso Ministero all’Avvocatura dello Stato sul contenuto di tale sentenza, e, pur avendo approvato la graduatoria con decreto del 19.11.2002, ha inquadrato gli odierni ricorrenti nel profilo B2 sul rilievo della impossibilità per il personale di accedere a posizioni economiche ulteriori rispetto a quella immediatamente superiore;

11. come evidenziato nel punto n. 2 di questa sentenza, l’impianto argomentativo della sentenza impugnata si fonda sulla ritenuta vincolatività per l’Amministrazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 194 del 2002;

12. siffatta statuizione non è corretta in quanto tale sentenza, esaminando il seguito della vicenda già presa in considerazione con la sentenza n. 1 del 1999, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 205, 206 e 207, come modificato dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 22, comma 1, lett. a), b) e c e l’illegittimità costituzionale della medesima L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 22, comma 2, disposizioni, queste, del tutto estranee alla fattispecie oggi in esame, connotata (cfr. punti nn. 8 e 9 di questa sentenza) dal fatto che la procedura di riqualificazione alla quale hanno partecipato i ricorrenti risulta disciplinata dal sopra richiamato CCNL comparto Ministeri;

13. la procedura “per saltum”, prevista dalla procedura di riqualificazione dedotta in giudizio, diversamente da quelle esaminate dalla Corte Costituzionale, per essere riferita al nuovo sistema delle aree funzionali (delineato dall’art. 13 del c.c.n.l. 1998- 2001) e limitata al passaggio tra le posizioni economiche della medesima area funzionale (Cass. SSUU 23329/2009), non presentava profili di contrasto con i principi costituzionali, in particolare con l’art. 97 Cost.(Cass.24570/2016, 13992/2015, 6502/2012);

14. l’accesso “per saltum”, previsto dall’art. 15 del c.c.n.l. del Comparto Ministeri 1998-2001, era, infatti, condizionato agli esiti del percorso di riqualificazione nell’ambito di un procedimento selettivo per esami e titoli, e all’utile collocazione nella graduatoria di merito ed era limitato ai posti preventivamente individuati (Cass. SSUU 23329/2009; Cass. 24570/2016, 13992/2015, 9107/2015, 9294/2014, 6502/2012);

15. l’Amministrazione non aveva alcun potere di modificare le clausole del bando, una volta che erano intervenute la sua pubblicazione, l’espletamento della procedura concorsuale e l’approvazione della graduatoria, tampoco per dare esecuzione, ai principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale 194/2002 (Cass. 24570/2016), estranei alla procedura concorsuale in esame;

16. la disapplicazione delle clausole del bando non poteva, pertanto, trovare giustificazione e, d’altra parte, la graduatoria finale era frutto dell’applicazione dei criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi, previsti dal bando in conformità all’art. 15 CCNL sopra richiamato;

17. ciò che inficia l’atto di inquadramento degli odierni ricorrenti è la violazione dei criteri e delle regole fissate con la deliberazione di indizione della procedura e con le clausole del bando, che ha duplice natura di provvedimento amministrativo e di atto negoziale vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso (Cass. 24570/2016, 9107/2015, 20735/2014);

18. con riguardo alla posizione giuridica di questi ultimi vanno richiamati i principi ripetutamente affermati da questa Corte ed ai quali va data continuità, secondo cui nel rapporto di pubblico impiego privatizzato la posizione del datore di lavoro pubblico non è più quella di supremazia speciale, rivestita prima della riforma, e che la posizione dei pubblici dipendenti è di diritto soggettivo, o, a fronte di specifici poteri discrezionali, degli interessi legittimi di diritto privato, pur sempre, comunque, riconducibili alla categoria dei diritti di cui all’art. 2907 c.c., non degradabile per effetto di atti unilaterali del datore di lavoro, per come per l’innanzi avveniva, allorchè la tutela del lavoratore pubblico era riconducibile (ed era connessa) all’esercizio del potere amministrativo pubblico (Cass. SSUU 14625/2003; Cass. 24570/2016, 14397/2015, 20735/2014, 6502/2012, 240/2012, 3880/2006);

19. sulla scorta delle suesposte considerazioni, il primo motivo di ricorso va accolto con assorbimento del secondo motivo;

20. la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si adeguerà ai principi di diritto enunciati nei punti nn. 12-18 di questa sentenza e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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