Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30235 del 15/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30235 Anno 2017
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CALAFIORE DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 13679-2012 proposto da:
BANCA MONTE DEI

PASCHI

DI

SIENA S.P.A.

C.F.

00884060526, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio
dell’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta
2017
3453

e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO
SCOGNAMIGLIO, giusta procura speciale per Notaio;
– ricorrente contro

SILVA ERMANNO C.F. SGNCLD42B06G337C;

Data pubblicazione: 15/12/2017

- intimato Nonché da:
SILVA ERMANNO C.F. SGNCLD42B06G337C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO 160, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELLO ALESSANDRINI, che lo

SIGNINI, giusta delega in atti;
– con troricorrente e ricorrente incidentale contro
BANCA MONTE DEI

PASCHI

DI

SIENA S.P.A.

C.F.

00884060526, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE Il 326, presso lo studio
dell’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO
SCOGNAMIGLIO, giusta procura speciale per Notaio in
atti al ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 982/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 24/11/2011 R.G.N. 234/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA
CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, assorbito il

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO

ricorso incidentale condizionato;
udito l’Avvocato PORCELLI VINCENZO per delega
Avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito l’avvocato SIGNIINI CLAUDIO.

g

N.r.g. 13679/2012
Banca Monte dei Paschi di Siena/Silva

FATTI DI CAUSA
a questione controversa, per quanto ora di interesse, ha per oggetto il
diritto di Ermanno Silva, già funzionario dipendente della banca Credito
Commerciale (C.C), transitato per cessione di ramo di azienda alla Banca
Monte dei Paschi di Siena nel 1994 e collocato in quiescenza dal primo
maggio 2004, ad ottenere – per il periodo di lavoro precedente – il
trattamento pensionistico integrativo previsto dal contratto collettivo
aziendale della stessa banca di provenienza, stipulato il 24.07.90.
Monte dei Paschi di Siena s.p.a ( M.P.S.) resiste alla domanda sulla base
della considerazione che all’istante era stato liquidato quanto previsto
dall’accordo stipulato dalla stessa banca con le 00.SS. il 21.04.94, con cui,
nelle more di un futuro riesame del regime del trattamento previdenziale del
personale proveniente da Credito Commerciale, era stato previsto che al
medesimo personale, all’atto del pensionamento, venisse riconosciuto un
importo annuo di lire 3.500.000 (€ 1.845) in luogo del trattamento
integrativo maturato presso l’istituto di provenienza.
Rigettata la domanda e proposto appello dall’ex dipendente, la Corte
d’Appello di Torino, con sentenza del 24.11.11, ha accolto l’impugnazione
ed ha dichiarato il diritto dell’istante al chiesto trattamento integrativo sul
presupposto che l’accordo del 21.04.94 (qualificato “ipotesi di accordo”, ma
da ritenere accordo definitivo) non riguardasse il Silva che, lasciato il
servizio nel 2004, rientrava nella regolamentazione della previdenza
integrativa adottata da Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con l’accordo
aziendale del 24.07.97, che garantiva ai partecipanti al Fondo aziendale di
avere un trattamento complessivo non inferiore a quello garantito dai
provvedimenti aziendali adottati al riguardo. L’accordo del 21.04.94 non
sostituiva, pertanto, l’accordo del 24.07.90 vigente al momento del
trasferimento di azienda e tuttora applicabile al momento del
pensionamento del Silva.
Propone ricorso per cassazione M.P.S con unico articolato motivo cui
resiste Ermanno Silva proponendo anche ricorso incidentale condizionato
fondato su quattro motivi cui resiste Monte dei Paschi di Siena con
controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

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Banca Monte dei Paschi di Siena/Silva

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico, articolato, motivo del ricorso principale, Monte dei Paschi di
Siena s.p.a. denuncia la violazione degli artt. 2112 cod.civ., 47 della legge
n. 428/1990, 10 e 12 delle disp. prel. cod.civ., 1362, 1372 e 2074 cod. civ.,
unitamente a vizio di motivazione su punto decisivo della controversia.
In particolare, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata,pur

contraddittoriamente ritenuto che lo stesso non dovesse applicarsi alla
fattispecie concreta posto che, al momento del collocamento in quiescenza
di Ermanno Silva (1.5.2004), la disposizione che fissava nell’importo annuo
di lire 3.500.000 il trattamento integrativo aziendale dovuto al personale già
alle dipendenze di Credito Commerciale era stata superata dal successivo
accordo del 24 luglio 1997, relativo al personale di M.P.S. s.p.a.
La Corte territoriale avrebbe errato nel non attribuire rilevanza alla
circostanza che l’accordo del 21 aprile 1994 si apriva con l’affermazione che
al personale direttivo transitante da Credito Commerciale s.p.a. a Monte
dei Paschi di Siena s.p.a. sarebbe stata garantita l’applicazione del
trattamento contrattuale ed aziendale della seconda e che tale previsione
era stata portata a conoscenza del dipendente con lettera personale, con ciò
escludendosi ogni ultrattività del contratto integrativo aziendale applicato da
Credito Commerciale s.p.a.
2.

Con il ricorso incidentale condizionato, Ermanno Silva denuncia:

l’inefficacia dell’ipotesi di accordo 21.04.94 per violazione delle regole
dell’art. 47, c. 1, I. 428/90, in quanto l’organizzazione sindacale stipulante
non era rappresentativa dei dipendenti di C.C; che la propria adesione
all’ipotesi di accordo 21.04.94 non avrebbe potuto far venire meno i benefici
della precedente norma collettiva più favorevole; che il 21.04.94 fu stipulata
solo una ipotesi di accordo in quanto la prova per testi portava ad escludere
che fosse mai stata tenuta un’assemblea di ratifica; che la prova per testi
offerta al riguardo da M.P.S era inammissibile ex art. 2702, comma 1.
3.

Il ricorso principale è infondato. La questione ha per oggetto

l’accertamento del diritto di Ermanno Silva ad ottenere l’erogazione del
trattamento pensionistico integrativo, relativo al periodo di lavoro intercorso

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riconoscendo carattere definitivo all’accordo del 21 aprile 1994, aveva

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Banca Monte dei Paschi di Siena/Silva
a’

n la banca del Credito Commerciale, nella misura prevista dal contratto
-4 collettivo integrativo per il personale direttivo in vigore alla data del
trasferimento.
4. Il dibattito tra le parti si è articolato sulla base del presupposto,
indiscusso, che la fattispecie sia regolata dalle previsioni dell’art. 2112 terzo
comma cod. civ. in coerenza con il presupposto incontestato che la

fonte contrattuale collettiva aziendale, come tale, parte integrante della
regolamentazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti ed attratta all’interno
dell’ambito normativo del citato articolo 2112 terzo comma cod. civ.
6. Il principio cui si ispira la norma in esame è quello secondo il quale ai
lavoratori che passano alle dipendenze dell’impresa cessionaria si applica il
contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l’azienda
cedente solamente nel caso in cui l’impresa cessionaria non applichi alcun
contratto collettivo, mentre, in caso contrario, la contrattazione collettiva
dell’impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto da quella
applicata nell’impresa cessionaria anche se più sfavorevole, la cui incidenza
non è preclusa rispetto a coloro che non abbiano ancora maturato i requisiti
per l’attribuzione di un diritto previsti dalle precedenti disposizioni collettive.
( Cass. 19303/2015; 10614/2011;5882/2010).
7. La Corte territoriale, nel caso di specie, ha proceduto alla ricognizione dei
contenuti della contrattazione collettiva aziendale in materia di previdenza
complementare successiva alla cessione d’azienda. Così, aderendo alla tesi
di M.P.S., ha riconosciuto come definitivo l’accordo integrativo (definito
“Ipotesi di accordo”), intercorso con le organizzazioni sindacali in data 21
aprile 1994, ma lo ha ritenuto transitorio e quindi non applicabile alla
fattispecie in esame giacché il pensionamento del Silva era avvenuto nel
maggio 2004 e, quindi, trovava applicazione il successivo accordo intercorso
tra M.P.S. e le 00.SS. del 24 luglio 1997, adottato alla luce delle novità
introdotte in materia dal d.lgs.124/1993.
8. L’operazione interpretativa ha condotto la Corte territoriale ad attribuire
valore risolutivo della questione alla volontà delle parti stipulanti, relativa al
personale della Banca per il quale sia previsto da provvedimenti aziendali il

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prestazione previdenziale rivendicata sia stata istituita e disciplinata da

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Banca Monte dei Paschi di Siena/Silva

manere di specifiche guarentigie connesse a peculiarità del sistema
previdenziale di provenienza, di < stabilire una formula che garantisca ai partecipanti al Fondo di avere comunque un trattamento complessivo non inferiore all'importo garantito nei singoli casi dai provvedimenti suddetti e maggiorato dell'indice ISTAT nel frattempo maturato>.
9. Infatti, dal tenore letterale complessivo sia dell’accordo del 21 aprile
1994 che di quello del 24 luglio 1997, secondo la sentenza impugnata, si
trae chiaramente il riconoscimento del diritto del Silva a mantenere le
modalità di calcolo del trattamento pensionistico complementare proprie
dell’accordo vigente presso Credito Commerciale al momento del
trasferimento.
10. La motivazione, dunque, nella sostanza poggia sulla consapevolezza
dell’operatività del principio dell’immediata sostituzione della contrattazione
collettiva applicata dal cessionario a quella applicata presso l’impresa
cedente, come previsto dal terzo comma dell’art. 2112 cod.civ. nella
formulazione applicabile ratione temporis.
Proprio all’interno di tale ambito normativo, la sentenza impugnata ha
collocato la propria interpretazione dell’accordo del 21 aprile 1994,
assegnando allo stesso un testuale carattere transitorio che lo rende
inapplicabile alla fattispecie in esame e, quindi, solo in parte idoneo a
costituire un accordo integrativo immediatamente sostitutivo dell’accordo
del 24.7.1990 vigente presso Credito Commerciale al momento della
cessione. Tale punto non risulta adeguatamente e specificamente attinto dal
motivo di ricorso sotto il profilo del vizio motivazionale, posto che la
ricorrente non indica quale sia il punto essenziale e decisivo per la decisione
della controversia che sarebbe stato omesso o trascurato e si limita ad
indicare una insussistente contraddizione tra tale contenuto e
l’affermazione- del tutto generica- posta in apertura nel testo dell’accordo
del 21 aprile 1994 relativa alla estensione al personale proveniente da
Credito Commerciale della normativa contrattuale applicata presso M.P.S. .
11. Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, dunque, la sentenza
impugnata non attribuisce ultrattività all’accordo stipulato presso il Credito
Commerciale il 24 aprile 1990, certamente superato all’atto della cessione

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Banca Monte dei Paschi di Siena/Silva

alla contrattazione aziendale adottata da M.P.S., ma sulla piena
applicazione dell’accordo sindacale del 24 luglio 1997, disciplinante il
sistema di previdenza complementare per i dipendenti di M.P.S., a cui Silva
aveva aderito partecipando al relativo Fondo dal 18.11.1997.
12. In definitiva, il ricorso va respinto ed il ricorso incidentale condizionato
resta assorbito da tale pronuncia. Le spese seguono la soccombenza e

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente principale al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3000,00
oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per
cento e spese accessorie di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 settembre 2017.
Il Consigliere estensore
Daniela Ceafire

IL CANC IERE

Maria P

iacoia

Il Presidente
Giovanni Mammone

vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

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