Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30233 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 09/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30233
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico
97, presso l’avv. Leone Gennaro, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
Commissione Elettorale Circondariale di Roma in persona del legale
rappresentante, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Roma;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2430 del
31.5.2011;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
9.12.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Udito l’avv. Leone per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
per quanto di ragione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui non hanno resistito gli intimati, avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma aveva confermato la decisione della Commissione Elettorale Circondariale di Roma, che aveva disposto la sua cancellazione dalle liste elettorali. In particolare la detta cancellazione era stata determinata dall’esistenza di una pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, inflitta a seguito di condanna in un giudizio penale, e la Corte di appello aveva a sua volta affermato la correttezza della statuizione, sotto il duplice aspetto che la condanna in questione sarebbe passata in giudicato e che non avrebbe avuto rilievo, in senso contrario, il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena. Tale decisione è stata censurata dall’ A. che con il solo motivo di impugnazione ha segnatamente denunciato violazione degli artt. 29, 166 c.p. e vizio di motivazione, in relazione all’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale la definitività della sanzione accessoria per mancata specifica impugnazione sul punto non avrebbe consentito l’accoglimento del ricorso.
La statuizione sarebbe infatti errata, come già rilevato da questa Corte in precedente pronuncia (Cass. Pen., sez. 1^, 10.11.2004, n. 45381), e comunque superata dal fatto che la stessa Corte territoriale, in sede di incidente di esecuzione, avrebbe revocato la sanzione in questione, circostanza da cui sarebbe discesa la cessazione della materia del contendere. Osserva il Collegio che va condiviso quest’ultimo rilievo, poichè risulta che con ordinanza del 16.12.2010 la Corte di Appello di Roma ha revocato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni precedentemente inflitta a A.A., facendo così venir meno la ragione dell’avvenuta cancellazione dalle liste elettorali del ricorrente.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali, poichè gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011