Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30233 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FRANCANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7500/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

RCA Corporation, in persona del l.r.p.t., con sede in (OMISSIS),

domiciliata in Milano alla via P. Castaldi n.8 presso il

rappresentante per i rapporti tributari, dott. Claudio Diamante,

rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Lucisano, presso cui è

elettivamente domiciliata in Roma alla via Crescenzio n.91;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5677/2011 della Commissione Tributaria

Centrale, (Roma), Collegio n.16, emessa il 6/10/2011, depositata il

21/10/2011 e notificata a controparte il 24 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre

2018 dal Consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro la RCA Corporation, in persona del l.r.p.t., con sede in (OMISSIS), per la cassazione della sentenza n. 5677/2012 della Commissione Tributaria Centrale, (Roma), Collegio n.16, emessa il 6/10/2011, depositata il 21/10/2011 e notificata a controparte il 24 gennaio 2012, che ha rigettato il ricorso dell’Intendenza di Finanza, in controversia concernente l’impugnativa del diniego tacito di due separate istanze di rimborso dei versamenti in acconto ed a saldo a titolo di Ilor per l’anno di imposta 1985, corrisposti dalla contribuente, soggetto giuridico esercente attività commerciale, residente negli (OMISSIS) e priva di stabile organizzazione in (OMISSIS);

2. con la sentenza impugnata, la C.T.C. di Roma rilevava che dal primo gennaio 1982 era entrato in vigore il D.P.R. n. 897 del 1980, art. 31 che integrava dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 19, il quale, nell’esentare da Irpeg ed Irpef le imprese con sede in (OMISSIS), le assoggettava ad Ilor;

secondo la C.T.C. tale regime era rimasto in vigore fino al 29 dicembre 1985, dato che il successivo 30 dicembre erano entrate in vigore le disposizioni della nuova Convenzione con gli (OMISSIS), stipulata il 17 aprile 1984 e ratificata con L. n. 763 del 1985;

riteneva, infine, la C.T.C. che ai sensi dell’art. 28 della nuova Convenzione, per le imposte non prelevate alla fonte le esenzioni previste dalla Convenzioni e relative ad Irpeg, Irpef ed Ilor, si applicavano dal primo gennaio 1985, cioè dal primo gennaio dell’anno in cui la Convenzione sarebbe entrata in vigore;

3. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la contribuente si costituisce, resistendo con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 30 ottobre 2018, ai sensi degli art. 375, u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione falsa applicazione dell’art. 28, comma 2, lett. a), della Convenzione Italia – U.S.A. firmata a Roma il 17 aprile 1984 e ratificata con L. 11 dicembre 1985, n.763, nonchè del D.P.R. n. 599 del 1973, art. 1, comma 2, lett. c), allorchè la C.T.C. ha ritenuto l’assoggettabilità ad Ilor delle royalties in questione;

1.2. la censura è fondata;

1.3. l’esame della controversia consente di rilevare come l’istanza di rimborso fosse stata originariamente ritenuta fondata dal giudice di merito D.P.R. n. 599 del 1973, ex art. 1, comma 2, lett. c), in considerazione dell’astratta esposizione dei redditi della società contribuente all’IRPEG;

con sentenza n. 17632/2003 questa Suprema Corte a SS.UU. è intervenuta a chiarire che le royalties percepite in (OMISSIS) da una società con sede negli (OMISSIS) nel vigore della disciplina transitoria di cui allo scambio di note intervenuto tra Italia e USA ed approvato con la L. n. 233 del 1977 (prima della Convenzione di Roma del 17.4.1984) si sottraggono all’Irpef e all’Irpeg ma non all’Ilor, che pertanto è dovuta, dato che il D.P.R. n. 599 del 1973, art. 1 (escludendone la debenza per i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta) si riferisce ai proventi che effettivamente subiscano tale ritenuta, e non a quelli che, pur essendo astrattamente esposti, godano in concreto di esenzione;

a tale principio di diritto fa riferimento la Commissione Tributaria Centrale che però, postasi il problema di come operasse sulla vicenda in esame la sopravvenuta Convenzione di Roma sulla doppia imposizione, entrata in vigore il 30.12.1985, ha correttamente invocato la disciplina transitoria prevista all’art. 28, comma 2 della Convenzione stessa, ma nell’alternativa tra le due ipotesi ivi previste, ha ritenuto configurabile nella specie quella più favorevole alla contribuente, prevista alla lett. b), anzichè quella di cui alla lett. a) invocata dall’odierna ricorrente;

entrata in vigore il 30.12.1985 la citata Convenzione, la disciplina transitoria dettata all’art. 28 ha infatti previsto che le nuove disposizioni fossero applicabili: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la Convenzione è entrata in vigore (e quindi dal 1 febbraio 1986) – b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio dell’anno in cui la Convenzione è entrata in vigore (e quindi dal 1 gennaio 1985);

tanto premesso, non vi è motivo alcuno per escludere che il caso di specie fosse da ricomprendere nell’ipotesi sub a), ricorrendo pertanto nella fattispecie una falsa applicazione della norma della Convenzione, per altro verso pur giustamente individuata dalla Commissione Tributaria centrale come contenente la disciplina da applicarsi per la risoluzione della controversia;

le ritenute delle quali la società contribuente chiede il rimborso integrano, infatti, “imposte prelevate alla fonte”, senza che sulla loro natura, per i fini che in questa sede rilevano, possa assolutamente influire il fatto che si trattasse di ritenute d’acconto o meno, giacchè l’unica condizione contemplata dalla norma per distinguere i due regimi riguarda l’applicazione del sistema di pagamento mediante ritenuta alla fonte o in altra diversa maniera;

ricorrendo nel caso di specie la prima ipotesi, la Convenzione, e più specificamente la disciplina prevista dall’art. 12, è da ritenersi applicabile solo alle imposte prelevate a partire dal giorno 1 febbraio 1986, e non anche quindi a quelle versate nel 1985 alle quali pacificamente si riferisce l’istanza di rimborso oggetto della presente controversia;

con la conseguenza che, ricadendo quest’ultima sotto il regime della disciplina transitoria di cui allo scambio di note intervenuto tra i due Stati, approvato con la L. n. 233 del 1977, ne discende l’applicabilità dell’Ilor senza limitazione alcuna (così in motivazione Cass. sent. n. 7416/2011, che a sua volta richiama, su identica fattispecie, Cass. 9.7.2004, n. 12698);

pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata perchè, in difetto di contraria previsione contenuta in accordi internazionali vincolanti per il nostro Stato, ha escluso l’assoggettamento ad Ilor delle royalties corrisposte per l’anno 1985 alla contribuente, società statunitense priva di stabile organizzazione in (OMISSIS);

invero questa Corte ha affermato che le “royalties” percepite in (OMISSIS) da una società con sede negli (OMISSIS), nel vigore della disciplina transitoria di cui allo scambio di note intervenute tra i due Stati il 13 dicembre 1974 ed approvato con la L. 6 aprile 1977, n. 233 (prima della Convenzione di Roma del 17 aprile 1984, ratificata e resa esecutiva con la L. 11 dicembre 1985, n. 763), si sottraggono all’IRPEF e all’IRPEG, ma non all’ILOR, la quale, pertanto, è dovuta, dato che del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1, escludendone la debenza per i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, si riferisce ai proventi che effettivamente subiscano tale ritenuta, non a quelli che, pur essendo ad essa astrattamente esposti, godano in concreto di esenzione (Sez. U, Sentenza n. 17632 del 20/11/2003; Sez. 5, Sentenza n. 7416 del 31/03/2011; Sez. 5, Sentenza n. 28689 del 03/12/2008);

inoltre, nelle citate sentenze, la Corte ha precisato che, da un lato, la fonte convenzionale, nel prevenire la doppia imposizione, non si riferisce alla tassazione locale e, da un altro, che tale disciplina non contrasta neppure con il principio comunitario di non discriminazione in base alla nazionalità;

nel caso di specie l’anno di imposta cui si riferiscono le istanze di rimborso della contribuente è il 1985, per cui resta confermato il regime transitorio sopra illustrato e non è applicabile la convenzione Italia-Stati Uniti firmata il 17 aprile 1984, entrata in vigore il 30/12/1985;

non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso originariamente proposto dalla società contribuente;

le spese relative alle fasi del giudizio di merito, in ragione delle alterne vicende del procedimento, possono essere integralmente compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative ai gradi del giudizio di merito;

condanna la contribuente al rimborso, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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