Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30233 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 20/11/2019), n.30233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27106-2014 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GIULIANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AUGUSTO MORETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI, – DIREZIONE PROVINCIALE LAVORO

TORINO, in persona del Ministro pro tempore” elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 959/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/05/2014, R. G. N. 1380/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con sentenza in data 7 maggio 2014, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello proposto da B.S. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione dell’opposizione all’ordinanza della Direzione provinciale del lavoro di Torino che gli aveva ingiunto, in qualità all’epoca di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Plus Service, il pagamento della somma di Euro 650.467,80 oltre accessori per le violazioni di omissione: di invio al Centro per l’Impiego competente della comunicazione di assunzione di 652 lavoratori, ai sensi della L. n. 608 del 1996, art. 9bis, comma 2; di consegna ad essi, all’atto dell’assunzione, della dichiarazione sottoscritta recante i dati di registrazione sul libro matricola in uso, ai sensi del D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4bis; di consegna ai medesimi del prescritto prospetto paga all’atto di corresponsione della retribuzione, ai sensi della L. n. 4 del 1953, art. 3;

avverso tale sentenza B.S. ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resisteva il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione territoriale del lavoro di Torino con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce violazione di legge per carenza di motivazione ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3 per avere la Corte territoriale ritenuto motivata per relationem l’ordinanza ingiunzione con evidente illogica motivazione di conferma della sentenza del Tribunale (primo motivo); violazione di legge per carenza di istruttoria, non avendo la Corte territoriale ritenuto decisive le prove orali dedotte al fine di una più corretta ricostruzione e valutazione dei fatti (secondo motivo); violazione di legge per erronea interpretazione della L. n. 689 del 1981, art. 8 per unicità dell’azione commissiva delle violazioni, in riferimento a un unico contratto per tutti i lavoratori, senza considerazione della personalità dell’agente nè delle sue condizioni economiche (terzo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono tutti inammissibili;

2.1. in particolare, i primi due (e soprattutto il secondo) veicolano doglianze con una formulazione al di fuori del paradigma legale stabilito per la devoluzione delle questioni in sede di legittimità, posto che il giudizio di cassazione è a critica circoscritta, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito: con la conseguenza che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, qui assente, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 14 maggio 2018, n. 11603);

2.2. tutti poi si sostanziano nella mera reiterazione dei motivi di censura formulati in grado di appello, senza neppure una specifica confutazione delle puntuali e argomentate ragioni in base alle quali la Corte territoriale li ha disattesi, con evidente riflesso sulla violazione del principio di specificità prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959);

3. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e con il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna B.S. alla rifusione, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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