Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30233 del 15/12/2017
Civile Sent. Sez. L Num. 30233 Anno 2017
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA
SENTENZA
sul ricorso 11859-2012 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
I.N.P.S.
SOCIALE
C.F.
80078750587
in
persona
del
suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
2017
3447
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati ANTONINO SGROI,
LELIO MARITATO, CARLA
D’ALOISIO, giusta delega in atti;
Data pubblicazione: 15/12/2017
- ricorrenti contro
EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A. in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
dall’avvocato GIULIANO MANNA, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 54/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 21/02/2012 R.G.N. 291/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato ANTONINO SGROI;
udito l’Avvocato GIULIANO MANNA.
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
Rp111859/ 2012
INPS C/ Edili .zia Provinciale Grossetana S
udienza 13 settembre 2017
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza del 22 febbraio 2012,
grado che aveva accolto l’opposizione a ruolo esattoriale, svolta
da Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A., in riferimento a cartella avente
ad oggetto contribuzione minore e somme aggiuntive, per il periodo agosto
2007-febbraio 2008; accoglieva, in motivazione, l’appello incidentale
proposto dalla S.p.A. Edilizia Provinciale Grossetana relativamente al capo
della sentenza di primo grado che aveva disposto la compensazione per
intero, fra le parti, delle spese di lite.
2. La Corte escludeva la sussistenza dell’obbligazione contributiva
argomentando – in adesione ad altri precedenti della medesima Corte
fiorentina – dalla natura pubblica dell’opponente; in particolare, osservava
come non fosse significativa la veste formale di società per azioni
della Edilizia Provinciale Grossetana e come, invece, dovesse attribuirsi
dirimente rilievo alle caratteristiche sostanziali della sua attività
(corrispondente alla competenza delle cessate Aziende Territoriali per
l’Edilizia Residenziale Pubblica) e alla presenza, nella specie, di indici atti a
identificare, anche alla stregua della giurisprudenza comunitaria, un
organismo di diritto pubblico, esonerato, come tale, dalle contribuzioni
minori.
3. Quanto al gravame proposto, in via incidentale, dalla Edilizia Provinciale
Grossetana S.p.A., la Corte affermava di non condividere l’orientamento
del giudice di primo grado, che aveva posto a base della compensazione
l’esistenza di un giurisprudenza non ancora consolidata, non risultando
pronunce difformi in materia, a fronte, invece, di plurime sentenze tutte
favorevoli alle tesi della società, e in mancanza del richiamo ad altri giusti
motivi che consentissero di derogare al principio di soccombenza.
Rossana lanano estensore
Rgi 11859/2012
respingeva il gravame proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza di primo,
4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’I.N.P.S., affidandosi
a due motivi; la S.p.A. Edilizia Provinciale Grossetana ha resistito con
controricorso.
5. Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata, in
continuità con le numerose decisioni di questa Corte che hanno già,
con dovizia di passaggi argomentativi che si hanno qui per
natura di ente di diritto pubblico (v., al riguardo, Cass.
nn.3714,4274,4275, 7023 del 2016, alle cui motivazioni si rinvia).
6. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, con il quale l’INPS ha
denunciato violazione e falsa applicazione di norme di legge in tema di
contribuzione di maternità (art.21, L.n.1204/1871) malattia (art.6,
L.n.138/1943), assegni familiari (art.75, d.P.R. n.797/1955), fondo di
garanzia – gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art.
24, L. n. 88/1989 (art.2, co. 8, L.n.297/1982), nonché violazione e falsa
applicazione dell’art. 20 D.L.n. 112/2008 conv. con modif. in L. n.
133/2008, art. 49 L n. 88/1989, dell’art.5 L n. 274/1991 e della Legge
della Regione Toscana n. 77/1988, e l’assorbimento del secondo motivo di
censura, indirizzato avverso la regolazione delle spese dei gradi di merito.
7. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte
d’appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sulle
singole obbligazioni contributive nonché sull’eventuale loro misura e
decorrenza, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,
alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 settembre 2017
Il Presidente
onsigliere
Giovanni Mammone
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richiamati, negato alla Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. la