Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30232 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 09/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.E., elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Cesare

14, presso l’avv. Barbantini Fedeli Maria Teresa, rappresentata e

difesa dall’avv. Valenti Stocco Gigliola, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Catanzaro 9,

presso l’avv. Papadia Alberto Maria, che con l’avv. Antonio Lovatini

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1807 del 23.6.2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.12.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Lovatini per I.;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui ha resistito l’intimato, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Padova, accogliendo l’opposizione di P. I., aveva dichiarato la nullità del precetto di pagamento di Euro 10.728,85, intimato per le seguenti causali: a) differenze (per Euro 9.798,00) fra l’assegno di mantenimento mensile stabilito in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. (Euro 207,700) e quello risultante dal deposito della sentenza successivamente emessa (Euro 420,00); b) Euro 550,00 per spese generali (per quanto non specificamente richieste); c) Euro 257,65 per spese legali di precetto.

In particolare in sede di opposizione a precetto il Tribunale aveva deciso nel senso indicato, in ragione della rideterminazione dell’assegno, che in sede di separazione lo stesso tribunale aveva effettuato sulla base della documentazione fiscale riferita al maggio 2005, decisione che veniva censurata dalla S. con la denuncia di un vizio di motivazione.

In particolare il detto vizio sarebbe stato configurabile perchè la questione di diritto affrontata non sarebbe stata risolta “in modo conforme alla giurisdizione della Corte di Cassazione” (p. 5), atteso che il diritto all’assegno di mantenimento nella quantificazione indicata era stato fissato con decorrenza iniziale dalla data del deposito della sentenza, anzichè da quella della domanda. Inoltre la statuizione sarebbe errata anche per altro verso, vale a dire per la mancata liquidazione delle spese generali, indicate in Euro 550,00, pur in assenza di una contestazione sul punto da parte dell’intimato.

Il ricorso è inammissibile.

Ed infatti dalla certificazione della cancelleria del Tribunale di Padova si evince che la sentenza oggetto di esame è stata pubblicata il 23.6.2009, data in cui era ancora vigente l’art. 366 bis c.p.c., per il quale ciascun motivo di impugnazione deve contenere la formulazione del quesito di diritto, nel caso di denuncia di violazione di legge, ovvero l’indicazione del fatto controverso, nel caso di denuncia di vizio di motivazione, adempimenti viceversa inosservati nella specie.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA