Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30232 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5390/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

B.E., rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Burgio,

elettivamente domiciliata in Roma alla via Dei Gracchi n.130 presso

l’avv. Giovanni Zappulla;

– controricorrente –

e

Concessionario SERIT Sicilia S.p.A., in persona del I.r.p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 05/16/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, emessa il 23/11/2010, depositata il giorno

11/1/2011 e non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre

2018 dal Consigliere Giudicepietro Andreina.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con quattro motivi contro B.E. e la SERIT Sicilia S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 05/16/11 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, emessa il 23/11/2010, depositata il giorno 11/1/2011 e non notificata, che ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando cessata la materia del contendere per le imposte relative alle annualità 1990 e 2001 e determinando nella misura del 10% il quantum dovuto dalla contribuente in riferimento ad Irpef ed Ilor per l’anno 1992.

2. la C.T.P. di Siracusa aveva accolto il ricorso della contribuente, avente ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento notificata il 14/7/2006, recante un carico d’imposte Irpef anno 1990, Irpef ed Ilor 1992 e Irpef 2001, ritenendo che fosse prescritto il credito vantato dall’Amministrazione;

con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Sicilia, invece, dichiarava cessata la materia del contendere per gli anni 1990 (per le quali vi era stato lo sgravio) e 2001 (per le quali vi era stato il pagamento), mentre riteneva ancora dovuta l’imposta per l’anno 1992, limitatamente alla misura percentuale del 10%, per la riconosciuta fondatezza dell’osservazione della contribuente circa il mancato godimento dell’agevolazione prevista dall’art.9, comma 17, L.n.289/2002;

3. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la contribuente, B.E., si è costituita, resistendo con controricorso, mentre la SERIT Sicilia S.p.A. è rimasta intimata;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 30 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 375, u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la C.T.R. della Sicilia avrebbe affermato la sussistenza dei presupposti normativi di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in tema di definizione automatica per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, senza che vi fosse sul punto una specifica istanza di parte ricorrente, violando il principio della domanda in un giudizio che aveva ad oggetto unicamente la sussistenza del diritto dell’Amministrazione alla riscossione delle imposte e l’eventuale tardività della notifica della cartella di pagamento;

con il secondo motivo, la ricorrente Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9,comma 17, in combinato disposto con l’art. 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

deduce l’Agenzia delle Entrate che la contribuente non ha mai espresso la volontà di avversi del condono, nè ha dedotto di aver versato il 10% del dovuto entro il termine decadenziale previsto dalla legge;

la disposizione agevolativa, quindi, prevedendo una disciplina di favore per il contribuente avente carattere eccezionale, non sarebbe suscettibile di interpretazione estensiva o di applicazione analogica;

ancora con il secondo motivo (contrassegnato in ricorso con il n.2 bis), l’Agenzia denunzia la insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la C.T.R. della Sicilia non ha esaminato la ricorrenza dei presupposti di fatto per l’applicazione della normativa agevolativa;

1.2. i motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente; il primo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo;

1.3. invero, come esposto nel ricorso dell’Agenzia delle Entrate, nel ricorso alla C.T.P. di Siracusa (allegato 2 del ricorso) la contribuente non ha dedotto di aver chiesto di avvalersi dell’agevolazione prevista per le province terremotate, nè di aver pagato nei termini le imposte dovute, sia pure nella misura del 10%;

anzi nella sentenza impugnata si legge che “l’inesistenza del debito sarebbe comunque suffragata dal fatto che la ricorrente non ha usufruito della riduzione del 90% prevista dalla L. n. 289 del 2002”;

la stessa contribuente, nel controricorso depositato nel presente giudizio, precisa di aver dedotto, fin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che, ove si fosse ritenuta in debito, ben avrebbe potuto usufruire della norma agevolativa di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e definire la propria situazione con il versamento del 10% di quanto dovuto entro il 16 aprile 2004;

tale argomentazione, lungi dal costituire una richiesta al giudice di accertare la sussistenza dei requisiti per l’applicazione della disciplina agevolativa, era finalizzata ad avvalorare la tesi che la contribuente, pur nell’impossibilità di dimostrare l’avvenuto pagamento, a causa del lungo tempo trascorso, riteneva di non dover pagare nulla, poichè altrimenti avrebbe fatto ricorso all’agevolazione, assai vantaggiosa, prevista per gli anni 1990, 1991 e 1992 in favore dei soggetti nelle zone terremotate;

come è stato detto con una recente pronuncia di questa Corte, “i motivi dell’opposizione a cartella esattoriale si configurano come causa petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che la decisione di accoglimento della stessa fondata su vizi non dedotti in sede di ricorso introduttivo, oppure dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi, è viziata da extra o ultrapetizione” (Sez. 5, Ordinanza n. 20003 del 27/07/2018);

all’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue, dunque, l’assorbimento di entrambi i profili del secondo motivo;

2.1. con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la C.T.R. della Sicilia non si sarebbe pronunciata sui motivi di appello dell’Ufficio;

2.2. il motivo è inammissibile, poichè la C.T.R. non ha esaminato i motivi di appello dell’Ufficio, ritenendoli assorbiti dall’applicazione della normativa agevolativa;

tali motivi, quindi, non esaminati dal giudice di appello perchè ritenuti “assorbiti”, potranno formare oggetto del giudizio di rinvio;

3.1. con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per la violazione degli art. 111, comma 2, Cost., art. 101 e 102 c.p.c. e D.Lgs. n. 54 del 1992, art. 10 e 14, commi 1, 2 e 3, perchè il giudizio si sarebbe svolto in violazione del contraddittorio;

3.2. il motivo è inammissibile;

3.3. invero, dal tenore espositivo della doglianza non è dato comprendere se effettivamente la ricorrente si dolga della violazione del contraddittorio (invero, sia l’Agenzia delle Entrate, sia il concessionario risultano come parti dei due gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità), oppure deduca unicamente il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio;

comunque, come affermato anche di recente da questa Corte, “in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario” (Cass. ord. n. 10019/2018, che richiama Sez. 5, 2014, n. 10477; Cass. 07/05/2013, n. 10646; Cass. 05/10/2012, n. 16990; Cass. 27/06/2011, n. 14032; Cass. 12/01/2009, n. 369; Cass. 30/10/2007, n. 22939);

4.1. in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo e dichiarati inammissibili il terzo ed quarto, deve, quindi, cassarsi la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo e dichiarati inammissibili il terzo ed il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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