Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30232 del 15/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30232 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

SENTENZA

sul ricorso 25177-2014 proposto da:
LOMBARDO RENATO PALMERINO, domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ETTORE FRANCESCO BELLO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3411

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR

presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE

n3PRVMA DI CASSAZION E , rappeSentAtO

e dire2e

Data pubblicazione: 15/12/2017

dall’avvocato GIUSEPPA SIRACUSA, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale notarile in atti;
– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 461/2014 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 04/04/2014 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/09/2017 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SIRACUSA GIUSEPPA.

1115/2010;

R.G.25177/2014

FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 4/04/2014 la Corte d’Appello di Messina, in riforma
della decisione del Tribunale di Barcellona n. 2083/2009, ha accolto il ricorso
del Comune di Novara di Sicilia, accertando la legittimità del trasferimento
presso l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO ME 2), Autorità preposta alla

Palmerino operatore polifunzionale addetto al servizio comunale di nettezza
urbana.
La Corte d’Appello ha ritenuto che il predetto trasferimento, conseguenza
dell’attuazione della I. n.22/1997, (cd. Decreto Ronchi), art. 23, che prevede la
gestione associata della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in
ambiti territoriali ottimali, realizzava una fattispecie legale tipica di
trasferimento o conferimento di attività secondo gli artt. 31 d.lgs. n.165/2001
e 2112 cod. civ., con la conseguenza che, i lavoratori che prima della
costituzione del Consorzio e dell’esternalizzazione del servizio a un soggetto
gestore privato avevano reso prestazioni lavorative nell’attività di raccolta dei
rifiuti solidi urbani presso i Comuni, sarebbero stati ceduti alla nuova gestione,
in via diretta (nella specie, in base alla Convenzione tra Comune di Novara
Sicilia e ATO ME2 si era disposto di trasferire due unità – tra cui il ricorrente di cat. Al e un autista di cat. B1).
In virtù della natura necessitata del passaggio conseguente al
trasferimento per legge delle attività concernenti la gestione integrata del ciclo
dei rifiuti, la Corte territoriale ha escluso altresì la necessità del consenso del
lavoratore al trasferimento, chiarendo che comunque, nel caso in esame, non
avrebbe potuto neanche trovare attuazione il c.d. diritto di opzione, previsto
dall’accordo – quadro 20/04/2004, che autorizza la scelta del distacco
temporaneo da parte del dipendente, fermo restando il rapporto di lavoro
presso il Comune; tale ipotesi viene esclusa dalla Corte territoriale, per
assenza della condizione imprescindibile, posta dall’accordo stesso, della
dichiarata disponibilità da parte dell’ente al mantenimento dei rapporti di
lavoro, definita in sede di contrattazione decentrata. Di contro, la Corte ha
conferito rilievo al fatto che il lavoratore avesse dichiarato espressamente (e

gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, del dipendente Lombardo Renato

altresì confermato) di essere disponibile al trasferimento presso l’ATO ME2
rispettivamente il 27/04/2005 e il 9/10/2005, in seguito al differimento della
data del trasferimento delle unità di personale all’ATO ME 2 da parte del
Comune.
Avverso tale decisione interpone tempestivo ricorso in Cassazione
Lombardo Renato Palmerino con un unico motivo, mentre il Comune di Novara

documenti.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, quanto alla regolarità del contraddittorio, deve rilevarsi
la nullità della notifica del ricorso effettuata al domicilio del difensore costituito
in appello, non più sussistente per morte dell’avvocato, ultimo componente
dello studio legale ad aver mantenuto quel recapito, e conseguente
cancellazione dall’Albo del medesimo.
Peraltro, può omettersi di ordinare d’ufficio la rinnovazione ex art. 291 cod.
proc. civ., dovendo la causa essere decisa Con il rigetto del ricorso per le
ragioni che verranno di seguito esposte. < In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. Sez. Un. n.9936/2014). Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico - sistematica, consente di sostituire il profilo in evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.111, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione 2 di Sicilia ha depositato note illustrative di accompagnamento al deposito dei ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.12002/2014). 2. Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ. e dell'accordo quadro del 20/04/2004, ai sensi dell'art. 360, n.3 cod. proc. civ. gestione privata dei rifiuti, in quanto, lo stesso aveva prestato il proprio consenso al solo distacco presso la società concessionaria, confermando in tal modo l'intenzione di restare alle dipendenze del Comune di Novara di Sicilia, ipotesi questa espressamente contemplata dall'accordo quadro del 20/04/2004, che avrebbe previsto la sola ipotesi del trasferimento volontario. Ciò avrebbe reso illegittima la cessione unilaterale del contratto di lavoro all'ATO ME2 da parte del Comune, non avendo il ricorrente dato alcun consenso al trasferimento definitivo ad altra azienda, previsto come condicio sine qua non, dall'accordo quadro del 20/4/2004, il quale contempla unicamente il trasferimento volontario. Al fine di rafforzare la propria tesi parte ricorrente, riprendendo un passaggio della motivazione del giudice di prime cure, sostiene che l'illegittimità del comportamento del Comune sarebbe rimasto tale anche qualora i dipendenti che avevano esercitate il' diritto di opzione per l'ente comunale fossero stati in esubero, e il Comune fosse costretto a porli in mobilità per incollocabilità in altra posizione alle sue dipendenze. Il motivo è inammissibile. Esso non è autosufficiente, in quanto è inidoneo a contestare, in modo specifico, la lettura dell'accordo quadro da parte della Corte d'Appello, che con motivazione adeguata ed esente da vizi logico-argomentativi ha ritenuto che l'opzione contemplata dall'accordo regionale - quadro fosse possibile unicamente nel caso in cui l'amministrazione comunale avesse espresso la sua disponibilità in sede di contrattazione decentrata. Neppure contesta, la 3 La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere trasferito il dipendente alla censura, la circostanza, richiamata dalla Corte d'Appello, secondo cui il lavoratore per ben due volte avesse prestato il consenso al trasferimento presso l'ATO ME2. Essa si limita a ricostruire i fatti oggetto della decisione di merito secondo una prospettazione a sé favorevole, con ciò mirando a sollecitare da parte di questa Corte un nuovo giudizio sugli stessi, precluso in La censura è inammissibile anche sotto il profilo della deducibilità del vizio della violazione di legge con riferimento all'accordo quadro del 20/4/2004. Trattandosi di fonte dell'autonomia collettiva in sede decentrata, la cui diretta interpretazione è preclusa a questa Corte, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre la censura di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, riproducendo il testo dell'accordo, in modo da consentire la comprensione della doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali. In definitiva, dunque, parte ricorrente si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, e, censurando l'apprezzamento e il convincimento del Giudice dell'appello difforme da quello auspicato, mira a un riesame del merito, inibito in sede di legittimità (Cass. n.3881/2006; Cass. n.7972/2007; Cass. n.25332/2014). Essendo l'unica censura inammissibile il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento nei confronti del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, in Euro 3000dOer competenze professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. 4 sede di legittimità. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nell'Udienza del 12/9/2017

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