Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30231 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30231 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 7418-2013 proposto da:
DI DUCA LUIGI C.F. DDCLGU75E06B715J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA POSTUMIA 3, presso lo studio
dell’avvocato ANGELA ORLANDO, rappresentato e difeso
dagli avvocati MONICA BERARDI, ANTONIO CERCHIA, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

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POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134 presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 15/12/2017

- controricorrente –

E CON RICORSO SUCCESSIVO SENZA R.G.N.
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134 presso lo studio

difende, giusta delega in atti;
– ricorrente successivocontro

DI DUCA LUIGI C.F. DDCLGU75E06B715J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA POSTUMIA 3, presso lo studio
dell’avvocato ANGELA ORLANDO, rappresentato e difeso
dagli avvocati MONICA BERARDI, ANTONIO CERCHIA, giusta
delega in atti;
– controricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 1042/2012 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 21/03/2012 R.G.N. 9522/08;

dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la rappresenta e

PROC. nr . 7418/2013 RG

RILEVATO
che con sentenza in data 29.2/21.3.2012 ( nr.1042/2012) la Corte di
Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di S. Maria Cpaua
Vetere in data 29.10.2007 (nr. 6620/2007), che aveva accolto la
domanda proposta da LUIGI DI DUCA nei confronti di POSTE ITALIANE spa
per la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro

«ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di
provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa
ed addetto al servizio di recapito, presso la filiale di Caserta-UDR di Caserta
Ellittico, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro»
riformando unicamente la statuizione in punto di conseguenze economiche e
condannando POSTE ITALIANE al pagamento della indennità ex articolo 32
L. 183/2010 (liquidata in sei mensilità di retribuzione oltre accessori dalla
scadenza del termine apposto al contratto) ;

che avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi il lavoratore
LUIGI DI DUCA , articolato in tre motivi e la società POSTE ITALIANE spa,
affidato a tre motivi; ciascuna delle parti ha opposto difese con
controricorso al ricorso avversario;

CONSIDERATO
in via preliminare che non ricorre il difetto di procura al ricorso del
difensore di POSTE ITALIANE, come eccepito nel controricorso di LUIGI DI
DUCA; la procura speciale è stata conferita univocamente per la
impugnazione della sentenza nr. 1042/2012 della Corte di Appello di Napoli,
come risulta dal suo rilascio a margine del ricorso, dal riferimento al
«presente giudizio» e dalla individuazione nell’atto di ricorso (già in
premessa) della sentenza impugnata;

che il lavoratore ha dedotto:
– con il primo motivo: ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.,
violazione e falsa applicazione degli articoli 176, 136, 170 cod.proc.civ.
nonché dell’articolo 101 cod.proc.civ., in combinato disposto con l’articolo

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stipulato tra le parti di causa nel periodo dalli 1.6.2004 al 30.9.2004 per

PROC. nr . 7418/2013 RG

32 comma 7 legge 183/2010 nonché lesione del diritto di difesa e del diritto
al giusto processo ex articoli 24 e 111 Cost., con conseguente nullità del
procedimento ex articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ: ha esposto che con
ordinanza pronunziata in camera di consiglio all’esito della udienza del
27.4.2011 il collegio d’appello aveva rinviato la causa, fissando alle parti
termine fino a dieci giorni prima della nuova udienza di discussione per il

delle eccezioni, come disposto dall’articolo 32 comma 7 della legge
183/2010. Ha lamentato che la ordinanza, pronunziata fuori udienza, non
era stata comunicata alle parti e che dalla consultazione del registro
informatico risultava soltanto il rinvio e non anche le sue ragioni né tanto
meno la concessione di un termine per la integrazione delle difese; alla
data di celebrazione della nuova udienza non aveva avuto accesso al
fascicolo d’ufficio, in quanto, secondo la prassi, il fascicolo era nella
disponibilità del giudice relatore;
con il secondo motivo : violazione e falsa applicazione dell’articolo 112
cod.proc.civ., in combinato disposto con gli articoli 434 comma 1 nr.

1 e

329 comma 2 cod.proc.civ.; ha censurato la applicazione da parte del
giudice dell’appello della disciplina indennitaria di cui all’articolo 32 legge
183/2010, assumendo che la riforma delle statuizioni di primo grado sul
risarcimento del danno era preclusa dalla formazione del giudicato interno
giacchè quanto alla condanna risarcitoria l’unico motivo di appello proposto
da POSTE ITALIANE spa concerneva la mancata pronunzia sulla eccezione
di aliunde perceptum;
con il terzo motivo : violazione e falsa applicazione dell’ articolo 11 Cost.,
della direttiva CE 1999/70, degli articoli 47 del Trattato di Lisbona, 46, 47,
52 nr. 3 della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA UNIONE
EUROPEA ( o CARTA di NIZZA) , 6 CEDU , 6 nr.2 TUE in combinato
disposto con l’articolo 6 CEDU; con il motivo si dubita della compatibilità
dell’articolo 32 legge 183/2010 con i vincoli derivanti dall’appartenenza
dello Stato Italiano alla Unione Europea e dalle convenzioni internazionali
richiamate;
che la società POSTE ITALIANE ha impugnato la sentenza deducendo:

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deposito di note scritte contenenti eventuali integrazioni delle domande e

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con il primo motivo di ricorso: ai sensi dell’art. 360 co.1 nr. 3 cpc.violazione e falsa applicazione degli articoli 1 DL.gs . 368/2001 e 1362 e
segg. cod.civ. ; ha censurato la sentenza per avere ritenuto la genericità
della causale sostituiva del termine indicata nel contratto di lavoro ;
con il secondo motivo: ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.,
insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato

cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli articoli 253, 420 e 421
cod.proc.civ., per avere la Corte di merito affermato la inammissibilità delle
istanze istruttorie in assenza di un attento esame dei capitoli della prova
costituenda e senza attivare i poteri istruttori d’ufficio;
con il terzo

motivo— ai sensi dell’ art. 360 nr. 3 cod.proc.cìv.—

violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 L. 183/2010 e dell’articolo
429 cod.proc.civ. censurando:
– sotto il primo profilo, la liquidazione della indennità in sei mensilità
dell’ultima retribuzione piuttosto che nella misura minima di legge senza
considerare la condotta del lavoratore — che benchè sollecitato, aveva
omesso di riferire in ordine alla sua condizione lavorativa— l’unicità e la
breve durata del contratto di lavoro;
– quanto alla disciplina degli accessori, la statuizione di decorrenza della
rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data di scadenza del
termine apposto al contratto di lavoro (mentre gli accessori

al più

decorrevano dal momento delle pronunzia giudiziaria di conversione del
contratto) ;

che ritiene il collegio si debba accogliere il terzo motivo

del ricorso di

POSTE ITALIANE spa;

che, infatti:
Quanto al ricorso di LUIGI DI DUCA
– il primo motivo è infondato; esso muove dall’assunto che la ordinanza
resa dal collegio d’appello all’esito della camera di consiglio del 27.4.2011
sia da qualificarsi come «ordinanza pronunziata fuori dell’udienza» e che,
come tale, essa fosse soggetta a comunicazione a cura del Cancelliere, ai

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oggetto di discussione tra le parti nonché, ai sensi dell’articolo 360 nr. 3

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sensi dell’articolo 176 comma 2 cod. proc. civ. Va in contrario rilevato che la
ordinanza emessa nella udienza di discussione all’esito della camera di
consiglio è una ordinanza pronunziata «in udienza», alla quale si applica il
regime della prima parte dello stesso articolo 176 vo. 2 cod.proc.civ., a
mente del quale le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute
dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi, a nulla rilevando,

(in termini: Cassazione civile, sez. lav., 09/05/2007, n. 10539). Non si è
pertanto determinato alcun vizio del contraddittorio suscettibile di dare
luogo a nullità del procedimento (art. 156 cod. proc. cív., comma 2) e della
sentenza (art. 159 c.p.c., comma 1)
– il secondo ed il terzo motivo sono infondati. Quanto al secondo motivo,
le sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 27/10/2016 n. 21691
hanno chiarito che se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro
in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti
della parte principale determinerebbe necessariamente anche la
caducazione della parte dipendente, come nel caso del rapporto esistente
tra la statuizione di invalidità della clausola del termine e le statuizioni
economiche consequenziali, la impugnazione proposta nei confronti della
parte principale impedisce, per il sol fatto di essere proposta, il passaggio in
giudicato anche della parte dipendente .
I dubbi di costituzionalità sollevati con il terzo motivo per violazione
degli artt. 11 e 117 della Costituzione sono stati vagliati e superati dalla
Corte Costituzionale: con la sentenza del 5/07/2014, n. 226 in relazione
alla possibile violazione della clausola di non regresso di cui all’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 28 giugno
1999, n. 70 CE nonchè con la sentenza dell’ 11/11/2011, n. 303 quanto
alla assunta violazione dell’art.6 della CEDU per la applicazione retroattiva
della norma ai giudizi in corso. La giurisprudenza di questa Corte si
egualmente consolidata nell’escludere la violazione dell’art. 47 della Carta
dei diritti fondamentali della UE (ex plurimis: Cassazione civile sez. lav. 27
marzo 2017 n. 7788; 04/07/2016, n. 13598)
Quanto al ricorso di POSTE ITALIANE spa:

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dunque, la mancata presenza delle parti all’atto della lettura dell’ordinanza

PROC. nr . 7418/2013 RG

– il primo motivo è inammissibile, in quanto non conferente alla ratio

decidendi della sentenza impugnata. Contrariamente a quanto assunto dalla
società qui ricorrente, il giudice dell’appello non ha ritenuto la genericità
della causale sostituiva indicata nel contratto di lavoro ed, anzi, ha
affermato, dopo avere richiamato i principi espressi da questa Suprema
Corte in relazione a clausole di analogo tenore, che « nessun dubbio può

dell’apposizione del termine fosse stata sufficientemente indicata» ( pagina
7 della sentenza impugnata); la domanda del lavoratore è stata accolta,
invece, sotto il diverso profilo della mancanza di prova della sussistenza
effettiva della ragione indicata nel contratto;
– il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Corte di merito ha
valutato come generici i capitoli di prova articolati da POSTE ITALIANE spa
rilevando che detti capitoli non indicavano alcun elemento specifico volto a
dimostrare il collegamento tra le esigenze indicate nel contratto e la singola
assunzione a tempo determinato. La parte ricorrente ha lamentato l’omesso
esame dei capitoli di prova articolati, che ha trascritto in ricorso, senza
localizzare gli atti processuali contenenti tale capitolazione ( ai sensi
dell’articolo 366 nr. 6 cod.proc. civ.) e senza provvedere al loro deposito
(ex articolo 369 nr. 4 cod.proc.civ.); in tal modo non ha assolto al proprio
onere di specificità della censura. La parte controricorrente ha peraltro
opposto che i capitoli di prova indicati nella memoria difensiva del primo
grado e nel ricorso in appello da POSTE ITALIANE non erano quelli indicati
nel ricorso qui in esame ma quelli, di diverso contenuto, da essa trascritti
nel controricorso;

il terzo motivo è fondato limitatamente alla impugnazione della

disciplina degli accessori posta dalla sentenza impugnata.
Le censure articolate in riferimento alla quantificazione della indennità ex
articolo 32 comma 5 L. 183/2010 sono infondate.
Deve in questa sede darsi seguito all’orientamento espresso da questa
Corte (Cassazione civile, sez. lav., 22/01/2014, n. 1320; Cassazione civile
sez. lav. 17 marzo 2014 n. 6122)— in continuità con quanto da essa
affermato in relazione al risarcimento del danno derivato dal licenziamento

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sussistere che effettivamente l’indicazione delle ragioni poste a fondamento

PROC. nr . 7418/2013 RG

illegittimo nell’ area in cui opera la tutela obbligatoria (Cassazione civile,
sez. lav., 08/06/2006, n. 13380)— secondo cui la determinazione, tra il
minimo e il massimo, della misura dell’indennità risarcitoria prevista all’art.
32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 in caso di illegittima
opposizione del termine al contratto di lavoro spetta al giudice di merito ed
è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. La censura

lamenta l’omesso esame non sono tali da privare di fondamento la decisione
assunta, in sè logicamente e congruamente motivata.
In ordine al regime degli accessori sulla indennità di cui al richiamato
articolo 32 questa Corte ha ripetutamente affermato, in conformità con
l’interpretazione costituzionalmente corretta offerta dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, che la indennità configura una
sorta di penale ex lege posta a carico del datore di lavoro che ha apposto il
termine nullo che copre il periodo— cosiddetto intermedio— decorrente dalla
scadenza del termine alla sentenza di conversione del rapporto (v. Cass.
29.02.12 n. 3056; 9.08.13 n. 19098; 11.02.14 n. 3029, 17.07.14 n.
16420). In definitiva, come affermato dalla Corte Costituzionale nella
pronunzia citata, la normativa risulta, nell’insieme, adeguata a realizzare
un equilibrato componimento dei contrapposti interessi. Al lavoratore
garantisce la conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di
lavoro a tempo indeterminato, unitamente ad un’indennità che gli è dovuta
sempre e comunque, senza necessità né dell’offerta della prestazione, né di
oneri probatori di sorta. Al datore di lavoro, per altro verso, assicura la
predeterminazione del risarcimento del danno dovuto per il periodo che
intercorre dalla data d’interruzione del rapporto fino a quella
dell’accertamento giudiziale del diritto del lavoratore al riconoscimento della
durata indeterminata di esso (e non oltre). Tale impostazione è stata fatta
propria dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, che all’art. 1 comma 13, con norma
di interpretazione autentica, ha previsto che «la disposizione di cui alla L. 4
novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si interpreta nel senso che
l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore,
comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo

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sotto questo profilo difetta di decisività giacchè le circostanze di cui si

PROC. nr . 7418/2013 RG

compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con
il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Trattandosi di indennità forfettaria ed onnicomprensiva su di essa non
spettano nè la rivalutazione monetaria nè gli interessi legali fino alla data
della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola
appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (Cass.,sez. lav.

17/03/2016, n. 5344).
Dalla data della sentenza che dispone la conversione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e delimita temporalmente la liquidazione della
indennità trova invece applicazione l’articolo 429, comma 3, cod.proc.civ, in
tema di rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, in quanto la norma si
riferisce a tutti i crediti connessi al rapporto e non soltanto a quelli aventi
natura strettamente retributiva (Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2016, n.
5344).
La Corte di merito nel disporre la decorrenza della rivalutazione
monetaria e degli interessi legali dalla data di scadenza del contratto a
termine ( 1.10.2004) non si è adeguata ai suddetti principi.

che

pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento

del terzo motivo del ricorso di POSTE ITALIANE; non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 cod.proc.civ., comma 2,
può procedersi a pronunzia di merito, dichiarando che la rivalutazione
monetaria e gli interessi legali sono dovuti dal datore di lavoro a decorrere
dalla pronunzia della sentenza di primo grado.
Le spese dei gradi di merito si regolano in conformità alle relative
statuizioni; le spese del presente grado si compensano per l’esito
sostanziale di reciproca soccombenza.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013
sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012
( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della
sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente LUIGI DI
DUCA dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

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11.02.14 n. 3027; 17/02/2016,n. 3062; Cassazione civile, sez. VI,

PROC. nr . 7418/2013 RG

PQM
La Corte rigetta il ricorso di LUIGI DI DUCA.
Accoglie il terzo motivo del ricorso di POSTE ITALIANE spa; dichiara
inammissibili il primo ed il secondo. Cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara dovuti
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della sentenza di primo

Conferma le spese dei gradi di merito. Compensa le spese del presente
grado.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente DI
DUCA dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 19.7.2017
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