Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3023 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2686 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA, (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e

difeso dagli avvocati Gian Luca Marucchi (C.F.: (OMISSIS)) e Marco

Comporti (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

G.L., (C.F.: (OMISSIS));

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Siena n. 813/2018,

pubblicata in data 28 giugno 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 3 dicembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.L. ha agito in giudizio nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Siena per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito della collisione con un animale selvatico (capriolo) avvenuta sulla strada statale Grossetana.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Siena.

Il Tribunale di Siena ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre l’Amministrazione Provinciale di Siena, sulla base di tre motivi.

Non ha svolto attività difensiva nella presente sede l’intimata. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c. per l’ipotesi di danno da animali selvatici – violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. per inesistenza dei presupposti di responsabilità in particolare della colpa”.

Con il secondo motivo si denunzia “ulteriore violazione artt. 2043 e 2052 c.c. – violazione art. 14 C.d.S. e art. 95 reg. C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 difetto di legittimazione”.

Con il terzo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. violazione e falsa applicazione L. 11 febbraio 1992, n. 157 e L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 – in particolare artt. 1, 16 e 37”.

I tre motivi del ricorso sono intimamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente fondati, nei sensi e nei limiti che saranno illustrati (e comunque certamente con riguardo alla questione assorbente della legittimazione passiva dell’ente convenuto in giudizio).

L’amministrazione ricorrente censura la decisione impugnata sia in relazione alla propria individuazione come ente passivamente legittimato, sul piano sostanziale, a rispondere dei danni riportati dall’attrice, sia in relazione all’accertamento della sussistenza di una propria condotta colposa, causalmente rilevante in relazione ai suddetti danni, quale soggetto pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica nell’area in cui è avvenuto l’incidente.

Va premesso che il tribunale ha, in linea di principio, affermato (in adesione ad un diffuso orientamento, che ha trovato a lungo seguito anche nella giurisprudenza di questa Corte) che per i danni causati dalla fauna selvatica non sarebbe applicabile la fattispecie speciale di imputazione della responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c., onde opererebbero esclusivamente i principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova della condotta colposa ascrivibile all’ente pubblico convenuto.

La ricorrente (che non contesta, anzi afferma di condividere tale orientamento, in diritto) sostiene che però, in concreto, il giudice del merito avrebbe sostanzialmente utilizzato un diverso criterio di imputazione della responsabilità, facendo erroneamente gravare su di essa amministrazione convenuta l’onere della prova del caso fortuito e, in particolare, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità della presenza dell’animale selvatico sulla carreggiata: in tal modo, nei fatti, il tribunale avrebbe in realtà finito per applicare proprio il criterio di imputazione della responsabilità previsto dalla disposizione (art. 2052 c.c.) che in linea di principio aveva affermato non essere operante nel caso di specie. In tale contesto, avrebbe inoltre erroneamente individuato essa amministrazione convenuta come l’ente pubblico deputato all’amministrazione del territorio nonchè alla gestione, custodia e sorveglianza degli animali selvatici, come tale legittimato passivo nelle azioni di responsabilità per i danni causati da detti animali.

Sotto quest’ultimo profilo viene dunque posta, con il ricorso in esame, la discussa questione della individuazione del soggetto (pubblico o privato) tenuto a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici (in particolare, ma non solo, alla circolazione su strade pubbliche).

Orbene, anche a prescindere dalla questione del corretto criterio di imputazione della responsabilità da applicare con riguardo ai danni causati dalla fauna selvatica ed effettivamente utilizzato dal giudice del merito, ai fini della presente controversia assume rilievo assorbente la circostanza che, nell’individuare l’amministrazione provinciale quale legittimata passiva sul piano sostanziale, la decisione impugnata risulta difforme dall’indirizzo di questa Corte, di recente puntualizzato in alcune pronunzie della Terza Sezione Civile (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01-02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020, Rv. 658298 – 01; nonchè, non massimate: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20997 del 02/10/2020; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 del 11/11/2020), in cui sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c., giacchè, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”;

“nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, a norma dell’art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno”;

“in materia di danni da fauna selvatica a norma dell’art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”.

Nella specie risulta assorbente la considerazione che l’amministrazione provinciale – diversamente da quanto affermato dal tribunale – certamente non è il soggetto legittimato passivo (sul piano sostanziale) nelle azioni di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, essendo tale soggetto comunque da individuare in via esclusiva nella Regione (che nella specie non risulta neanche convenuta in giudizio), anche a prescindere dal criterio giuridico di imputazione della responsabilità (con la conseguenza che le censure relative a tale ultima questione perdono concreto rilievo).

La decisione impugnata va di conseguenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta dall’attrice.

2. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, la domanda dell’attrice G. è rigettata. Le spese dell’intero giudizio (anche quindi delle fasi di merito) possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell’oggettiva incertezza interpretativa sussistente in ordine alle questioni giuridiche esaminate.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dell’attrice G.; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, di merito e di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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