Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3023 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3023 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: FANTICINI GIOVANNI

CC

ORDINANZA
sul ricorso 22327-2015 proposto da:
ARCISTO MARISA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ASIAGO 9 presso lo studio dell’avvocato MICHELE
PONTECORVO che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CIURLIA MARIA, FRANZINI ROBERTA, FRANZINI LUIGI in
qualità di eredi di FRANZINI LUIGI, FRANZINI
GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO SILVESTRI, che li rappresenta e difende
giusta procura speciale in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 08/02/2018

- controricorrenti

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 01/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/09/2017 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI;

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RILEVATO CHE:

Luigi Franzini conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di

Novara Marisa Arcisto per ottenere la convalida dello sfratto per
morosità a questa intimato, nonché il pagamento di canoni locativi
scaduti per Euro 3.000,00;
Marisa Arcisto resisteva alla pretesa eccependo la natura

simulata del contratto di locazione dell’1/9/2002, in quanto negozio
collegato alla scrittura privata inter partes del 16/7/2001;

in particolare, deduceva che – in forza della menzionata

scrittura – la stessa Arcisto aveva dato mandato al Franzini di
acquistare all’asta giudiziaria l’immobile già pignorato in suo danno e
di ritrasferire alla stessa esecutata la proprietà del cespite
successivamente all’aggiudicazione, che era stata attribuita al
mandatario una provvista di Lire 100.000.000, che eventuali ulteriori
somme necessarie all’acquisto (sino ad un massimo di Lire
400.000.000) sarebbero state anticipate dallo stesso Franzini, che
sino al ritrasferimento dell’immobile la Arcisto, lasciata nella
disponibilità materiale dell’abitazione, avrebbe dovuto corrispondere
al Franzini la somma mensile di Liire 1.000.000 a remunerazione
della sorte capitale anticipata e a rimborso delle spese inerenti
all’intestazione del cespite;

aggiungeva l’odierna ricorrente di aver previamente avanzato,

innanzi al medesimo Tribunale, domanda ex art. 2932 cod. civ. per
conseguire il trasferimento coattivo dell’immobile in forza della
scrittura del 16/7/2001 e, conseguentemente, instava per la
sospensione del procedimento ex art. 295 cod. proc. civ.;

nel giudizio di opposizione alla convalida dello sfratto,

il

Tribunale di Novara, con la sentenza n. 1003 del 2 dicembre 2014,
respingeva le domande della Arcisto, dichiarava risolto il contratto di
locazione per inadempimento della conduttrice e la condannava al
pagamento della somma di Euro 7.500,00 a titolo di canoni di

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locazione e di occupazione senza titolo sino al rilascio dell’immobile
(già eseguito coattivamente il 25 giugno 2013), oltre a interessi e
spese;

con ordinanza n. 494 del 2 luglio 2015 resa ai sensi dell’art.

436-bis cod. proc. civ. la Corte d’Appello di Torino dichiarava

accoglimento;

Marisa Arcisto propone ricorso per cassazione, notificato in

data 10 settembre 2015 e affidato a due motivi; oggetto
dell’impugnazione è, espressamente, la predetta ordinanza

ex art.

436-bis cod. proc. civ. resa dalla Corte torinese;

resistono con controricorso gli eredi di Luigi Franzini;

la stessa ricorrente ha successivamente prodotto la sentenza

del Tribunale di Novara n. 1083 del 23 dicembre 2015, passata in
giudicato il 18 marzo 2016, che ha accolto la domanda di
trasferimento dell’immobile oggetto del contratto di locazione e della
citata scrittura privata del 16/7/2001.
CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3,
cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363
cod. civ., per avere l’ordinanza della Corte d’appello erroneamente
interpretato, a dispetto del tenore letterale e della comune intenzione
delle parti, la scrittura privata del 16/7/2001, essendo stato escluso
un collegamento negoziale tra questa e la locazione e, invece,
riconosciuto al canone di locazione la natura di remunerazione del
godimento dell’immobile, anziché quella risultante dagli accordi sul
ritrasferimento del cespite.
Con il secondo motivo la parte ricorrente, richiamando l’art. 360,
n. 3, cod. proc. civ., censura la violazione e falsa applicazione degli
artt. 2932 cod. civ. e 295 cod. proc. civ. in quanto erroneamente
sarebbe stata respinta dal giudice dell’appello l’istanza di sospensione

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inammissibile l’appello, difettando la ragionevole probabilità di un suo

del processo, nonostante la pregiudizialità della controversia
introdotta dalla stessa Arcisto, pretesa conduttrice, per vedersi
attribuire ex art. 2932 cod. civ. la proprietà dell’immobile.
2. È preliminare la decisione sull’ammissibilità del ricorso.
Infatti, la ricorrente ha esplicitamente domandato la cassazione

bis cod. proc. civ. dalla Corte d’appello di Torino, mentre l’art. 348ter, comma 3, cod. proc. civ. (richiamato dal menzionato art. 436bis) ammette la proposizione del ricorso alla Corte di legittimità
soltanto «contro il provvedimento di primo grado».
Secondo i precedenti di questa Corte, il divieto di impugnazione
dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello (posto che il gravame si
deve necessariamente dirigere contro la decisione di prime cure) va
contemperato con i principi costituzionali sulla facoltà di adire il
giudice di legittimità per violazione di legge nonché con le regole
dettate dal combinato disposto degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc.
civ., norme che regolano sia la fattispecie, sia le modalità per la
predetta declaratoria; perciò:
– l’ordinanza di inammissibilità dell’appello è comunque
«ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.,
limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge
processuale» (Cass., Sez. U., Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv.
638368-01);
– infatti, in tale caso il provvedimento costituisce un

error in

procedendo che «non potrebbe essere dedotto contro la sentenza di
primo grado, ma unicamente contro la menzionata ordinanza» (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 2351 del 31/01/2017, Rv. 642719-01; ad
esempio, in caso di ordinanza resa prima della data di applicabilità
dell’art. 348-bis cod. proc. civ., come ha statuito Cass., Sez. 6-3,
Sentenza n. 12127 del 13/06/2016, Rv. 640216-01)

5

dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello pronunciata ex art. 436-

-

il ricorso è altresì ammissibile quando il giudice dell’appello

sostituisce alla motivazione di primo grado una propria diversa
argomentazione in punto di fatto o di diritto (Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 13923 del 06/07/2015, Rv. 636019-01; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 15776 del 29/07/2016, Rv. 641291-01; Cass., Sez. 3,

– così operando, il giudice dell’impugnazione finisce con
l’entrare nel merito del giudizio di appello, deragliando dai binari
dell’art. 348-bis cod. proc. civ., che, invece, prevede una delibazione
meramente sommaria; la sostituzione delle ragioni della decisione di
primo grado o la loro integrazione mediante argomentazioni reputate
più convincenti o conformi a diritto implica che la vera decisione di
merito suscettibile di impugnazione è quella resa in secondo grado, la
quale – anche se adottata nelle forme dell’ordinanza prevista dall’art.
348-ter cod. proc. civ. – assume il contenuto di una sentenza di
merito a cognizione piena e, come tale, può essere sottoposta al
vaglio della Corte di legittimità con ricorso per cassazione a norma
dell’art. 360 cod. proc. civ. (e non già ex art. 111, comma 7, Cost.).
Resta esclusa dall’art. 348-ter cod. proc. civ., invece, la possibilità
di veicolare col ricorso avverso l’ordinanza censure che avrebbero
dovuto fondare un’impugnazione avverso la sentenza di primo grado
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20662 del 13/10/2016), il che si verifica
quando il giudice dell’appello si è limitato a esaminare i motivi di
gravame e, in relazione a quelli e in conseguenza di una delibazione
sommaria, a ribadire la correttezza della motivazione della statuizione
impugnata.
Nella fattispecie in esame, la Corte d’appello di Torino non ha
limitato la propria pronuncia di inammissibilità alla formulazione, in
esito a una sommaria delibazione, di un giudizio prognostico
sfavorevole sull’impugnazione (per la mancanza di una «ragionevole
probabilità di essere accolta»), prima facie destituita di fondamento,

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Sentenza n. 15644 del 23/06/2017, Rv. 644750-01);

ma ha “corretto” la statuizione del primo giudice (pur confermandola)
e ha aggiunto alla decisione del Tribunale proprie diverse
argomentazioni.
In particolare, per escludere il collegamento negoziale tra la
scrittura del 16/7/2001 e la locazione asseritamente simulata, la

prime cure riguardante la distanza temporale (14 mesi) tra i due
contratti, quanto piuttosto la motivazione sulla mancanza di una
«futura regolazione dei rapporti tra le parti in ordine all’occupazione
dell’immobile», argomentazione che è stata rafforzata da altre
considerazioni svolte nell’ordinanza: «l’occupazione dell’immobile
avrebbe potuto essere regolata in modo diverso, ad esempio con un
contratto di comodato gratuito in favore della Arcisto mentre, invece,
è stato siglato un contratto di locazione … senza alcuna
controdichiarazione scritta dalla quale desumere chiaramente che il
contratto di locazione era simulato (quanto agli effetti della
occupazione dell’immobile locato), ma così non è stato e non vi è
alcuna prova certa e scritta di un accordo simulatorio tra le parti in tal
senso».
La stessa Corte di merito prosegue esaminando autonomamente il
tenore della scrittura del 16/7/2001 – segnatamente, la pattuizione
dell’indennità di Lire 1.000.000 – per arrivare a fornire una propria
interpretazione del documento, confermata dalla successiva condotta
dell’occupante (anch’essa oggetto di valutazione da parte del giudice
dell’appello): «L’indennità di E. 1.000.000 mensili (pari ad € 516,45)
era prevista nella scrittura del 16/7/2001 a titolo di remunerazione
del capitale impiegato dal Franzini per l’acquisto dell’immobile in sede
esecutiva … e non certo per l’occupazione dell’immobile da parte
della Arcisto, la quale … non ha mai contestato di aver corrisposto i
canoni di locazione pari a € 500 mensili (ben diversi, per entità e
titolo, dalla indennità di cui sopra). … Quest’ultima poi – a

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Corte ha affermato di non condividere tanto il rilievo del giudice di

dimostrazione della diversità degli accordi contenuti nella scrittura del
16/7/2001 e nel contratto di locazione – è risultata inadempiente alla
scrittura predetta (non essendovi prova del versamento della
indennità mensile di € 516,45 = £. 1.000.000)».
Nell’integrare la motivazione di primo grado il giudice dell’appello

ratio decidendi travalicando i limiti di delibazione previsti dall’art.
348-ter cod. proc. civ.: la statuizione, anche se adottata nelle forme
dell’ordinanza prevista dalla citata norma, ha dunque il contenuto di
una sentenza di merito a cognizione piena e, come tale, è suscettibile
di impugnazione col ricorso per cassazione ex art. 360 cod. proc. civ.
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15644 del 23/06/2017).
Resta fermo, in ogni caso, il termine prescritto dall’art. 348-ter,
comma 3, cod. proc. civ., perché, applicando all’ordinanza avente
contenuto di sentenza il termine lungo dalla comunicazione ex art.
327 c.p.c., il decorso di distinti termini comporterebbe il passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado, rendendo incomprensibile la
ricorribilità avverso l’ordinanza (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 18827
del 23/09/2015, Rv. 636967-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 25456 del
12/12/2016, Rv. 641935-01); nella fattispecie, il ricorrente afferma
che l’ordinanza resa luglio 2015 e depositata in pari data non gli è
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C.1.43

stata notificata’^pòiché egli ha inviato la notifica del ricorso (ai sensi
della legge n. 53 del 1994 e succ. mod.) in data 10 settembre 2015,
attesa la sospensione feriale dei termini, il predetto termine di 60
giorni risulta rispettato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso di Marisa Arcisto
è ammissibile.
3. Il giudice di legittimità può procedere al rilievo e alla
valutazione anche d’ufficio di un eventuale giudicato esterno (Cass.,
Sez. L., Sentenza n. 8607 del 03/04/2017, Rv. 643899-01), nel caso
invocato anche dalla difesa della Arcisto.

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ha supportato la decisione con una diversa (e comunque più ampia)

Il passaggio in giudicato, provato attraverso la produzione della
sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (in proposito, v.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6024 del 09/03/2017, Rv. 643407-01),
della sentenza del Tribunale di Novara n. 1083 del 23 dicembre 2015
– che ha accolto la domanda di trasferimento dell’immobile avanzata

questo processo; difatti, «qualora, pendente un giudizio concernente
il pagamento di canoni locatizi rimasti inadempiuti, sopravvenga,
all’esito di un diverso procedimento tra le stesse parti, una sentenza
ex art. 2932 cod. civ., di trasferimento dell’immobile, oggetto del
contratto di locazione, al conduttore, quest’ultimo resta obbligato a
corrispondere alla controparte i canoni non versati fino alla data del
passaggio in giudicato della decisione, la cui natura costitutiva la
qualifica come produttiva di effetti ex nunc da tale data, senza essere
connotata, in quanto tale, da provvisoria esecutività ex art. 282 cod.
proc. civ. se non limitatamente ai capi decisori che non si collochino
in rapporto di stretta dipendenza con quelli costitutivi relativi alla
modificazione giuridica sostanziale» (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
12236 del 12/06/2015, Rv. 635586-01).
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte «Qualora due
giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto
giuridico e uno dei due pervenga al giudicato, l’accertamento di una
situazione giuridica comune a entrambe le cause preclude il riesame
del punto accertato e risolto con il suddetto giudicato, quand’anche il
giudizio successivo sia instaurato per finalità diverse da quelle
costituenti lo scopo e il petitum del primo» (Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 20629 del 13/10/2016, Rv. 642917-01) e, inoltre, «Qualora due
giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto
giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in
giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione
giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative

9

dalla Arcisto ex art. 2932 cod. civ. – non spiega effetti diretti su

ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando
la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel
dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di
diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità
diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del

640811-01).
La succitata sentenza del Tribunale di Novara, nell’accogliere la
domanda ex art. 2932 cod. civ. avanzata dalla Arcisto (la quale aveva
pure richiesto di «accertare e dichiarare – previa occorrendo
dichiarazione della natura simulata del contratto di locazione
dell’immobile sito in Trecate, via Trieste 29 – il proprio diritto al
trasferimento dello stesso immobile …»), ha così ricostruito i rapporti
negoziali tra le parti originati dalla scrittura privata del 16/7/2001:
«È incontestabile e comunque sostenibile che … lineare e chiara
la volontà delle parti cristallizzata nella scrittura disciplinando le parti
in modo chiaro ed analitico finanche lo spazio temporis intercorrente
tra il momento in cui il Franzini sarebbe stato a pieno titolo
proprietario per effetto dell’aggiudicazione e l’Arcisto sarebbe poi
divenuta nuovamente proprietaria del cespite: la somma mensile di £.
1.000.000 sul presupposto che l’attrice avrebbe continuato a
occupare l’immobile garantendo, posto che non risultava proprietaria
in quel lasso di tempo, il pagamento delle utenze che sarebbero
rimaste intestate alla stessa … In una parola affermando senza
ombra di alcun minimo dubbio, che l’immobile veniva acquistato,
appunto, per conto della Arcisto, prevedendosi la sola remunerazione
della quota parte della somma che il Franzini avrebbe anticipato per
l’aggiudicazione; remunerazione stabilita in £. 1.000.000; se le parti
avessero previsto ulteriori obblighi a carico della Arcisto oltre al
pagamento delle utenze … Lo avrebbero regolamentato nella stessa
scrittura: di qui la prova logica, prima che giuridica, della necessità

10

primo» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15339 del 25/07/2016, Rv.

poi di stipulare un contratto di locazione che, quello sì, avrebbe
potuto costituire giustificazione nei confronti dei terzi … È, pertanto,
perfettamente coerente con quanto previsto nella scrittura privata, il
ricorso alla stipula di un pur simulato contratto di locazione, al fine di
giustificare, in primis a fini fiscali, il versamento della pattuita

Franzini, nonostante il decorso di diversi anni, non abbia mai richiesto
adeguamenti Istat, ed emblematico della natura simulata dello stesso
la circostanza che per quanto appena argomentato al precedente
capo, nel contratto di locazione non si fa cenno alcuno alla scrittura
privata del 16/7/2001; già nella citata scrittura risulta previsto
espressamente il godimento dell’immobile da parte della Arcisto, con
il solo obbligo della predetta di pagare, oltre all’indennità di £.
1.000.000, le utenze che sarebbero comunque rimaste intestate
all’attrice: come dire la Arcisto avrebbe continuato a vivere
nell’immobile, senza che per questo, fosse previsto alcun ulteriore
onere a suo carico, eccezion fatta per il pagamento delle utenze per
l’indennizzo mensile. … Alla luce delle esposte considerazioni si
profila consequenziale la declaratoria che l’acquisto in asta giudiziaria
da parte di Luigi Franzini … sia intervenuto per conto della stessa
esecutata».
L’accertamento compiuto nella decisione del Tribunale di Novara
attiene a questioni di fatto e di diritto relative anche alla presente
controversia.
Innanzitutto, il definitivo accoglimento della domanda formulata
dalla Arcisto sulla scorta della scrittura privata del 16/7/2001
impedisce di esaminare i profili di invalidità del predetto contratto,
stipulato in frode alla legge e, segnatamente, all’art. 579 cod. proc.
civ. (in proposito: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3952 del 10/06/1988,
Rv. 459122-01: «Nel caso di vendita con incanto nel procedimento di
espropriazione forzata immobiliare, l’accordo tra il debitore esecutato

11

indennità mensile, né è di poco momento la constatazione che il

ed un terzo, che dal primo sia stato incaricato di acquistare per suo
conto l’immobile, configurando un negozio diretto ad eludere il divieto
ex art. 579 cod. proc. civ. gravante sul debitore di effettuare offerte
all’incanto, è nullo anche con riguardo all’eventuale patto con cui il
terzo, prima dell’aggiudicazione, si obblighi a retrocedere (pactum de

presenza di un mero impegno ad una eventuale retrocessione del
bene al debitore nel caso in cui, successivamente, le condizioni
economiche di questo ne consentano il riacquisto»; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 3842 del 28/12/1953, Rv. 882343-01: «Il divieto di cui
all’art. 673 cessato cod.proc.civ. (riconfermato nell’art. 579 del cod.
proc. civ. vig.) estendendosi al caso in cui l’espropriato partecipasse
all’acquisto all’asta a mezzo di terze persone comprendeva anche
l’ipotesi del mandato senza rappresentanza conferito a un terzo, con
l’incarico di partecipare all’incanto e di acquistare in nome proprio,
ma per conto del debitore»).
In secondo luogo, il giudicato riguarda la natura simulata del
contratto di locazione, volto a dare giustificazione apparente al
godimento del cespite da parte dell’odierna ricorrente in attesa del
ritrasferimento; la sentenza ha altresì accertato il collegamento
negoziale tra la locazione (simulata) e le ulteriori pattuizioni del
16/7/2001, pur in mancanza di una espressa regolamentazione delle
modalità di permanenza della Arcisto nell’immobile successivamente
all’aggiudicazione e al trasferimento in favore di Franzini.
Tali definitive statuizioni si pongono in insanabile contrasto con le
motivazioni su cui si fondano le impugnate decisioni del Tribunale di
Novara e della Corte d’appello di Torino nel processo locatizio: difatti
– proprio muovendo dall’assenza di un collegamento negoziale («il
presunto collegamento (e interdipendenza) tra i due contratti non è
stato affatto provato né, tantomeno, che il contratto di locazione era
simulato, essendo lo stesso valido ed efficace ed avendo, anzi, ha

12

retrovendendo) l’immobile espropriato al debitore, salvo che si sia in

avuto regolare esecuzione tra le parti fino all’inadempimento
dell’Arcisto») – la Corte torinese ha dichiarato inammissibile l’appello
confermando le statuizioni del giudice di prime cure; dirimente, poi, è
la statuizione sull’intervenuto acquisto del Franzini «per conto» della
Arcisto, che – quale mandante – non poteva aver stipulato col

avrebbe dovuto ritrasferire.
Il giudicato formatosi in altra controversia, dunque, riverbera i
suoi effetti anche su questa causa, dovendosi prendere atto del
definitivo accertamento riguardante la natura simulata della
locazione.
Si impone, pertanto, la cassazione della decisione impugnata e,
sussistendone i presupposti, la decisione della causa nel merito ex
art. 384 cod. proc. civ.
4.

Poiché la simulata locazione non spiega effetti

inter partes

(art. 1414 cod. civ.), deve essere respinta l’originaria domanda
avanzata da Franzini, volta ad ottenere la risoluzione del negozio
simulato per inadempimento della locataria, nonché il pagamento dei
canoni locativi e, cioè, un petitum incompatibile con l’accertata
inefficacia del contratto.
5.

Le alterne vicende processuali giustificano la compensazione

delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte
cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le
domande avanzate da Luigi Franzini;
compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile, il 19 settembre 2017.

Franzini una locazione avente ad oggetto l’immobile che questi le

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