Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30229 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABEI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.S. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di erede di R.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l’avvocato COZZI ARIELLA, rappresentata

e difesa dall’avvocato BALDASSINI ROCCO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositato il

25/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.S. con atto del 12 febbraio 2008, chiedeva che la Corte d’appello di Campobasso, ai sensi della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dichiarasse il suo diritto all’equa riparazione con riferimento alla durata superiore a quella ragionevole di un giudizio da essa instaurato davanti al Tribunale di Avezzano, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento da trattamento chirurgico colposamente dannoso. Il trattamento in questione era stato subito da R.G., dante causa della attrice. Rilevava che il processo stesso, tuttora pendente, era iniziato nel 1999.

La corte di merito dichiarava l’improcedibilità del ricorso della R., rilevandone la mancata notifica unitamente a quella del decreto di fissazione della udienza, al Ministro della giustizia convenuto. Ha proposto ricorso per cassazione la R., con atto complesso sintetizzato in quattro quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis applicabile alla vicenda.

Il Ministro convenuto resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è innanzitutto ammissibile, contrariamente a quanto sostiene il difensore del Ministro, giacchè i motivi, per quanto non esattamente perspicui, consentono tuttavia in base alla loro lettura unita a quella dei quesiti nei quali sintetizzano, di individuare l’obbiettivo processuale perseguito.

In sostanza il ricorrente lamenta l’errore della Corte di merito, concretizzatosi a suo dire nella violazione della L. n. 89 del 2001 nonchè dell’art. 737 e dell’art. 421 c.p.c.. Lamenta pure la complessiva inadeguatezza ovvero l’insufficienza o la carenza della motivazione sui punti in questione. Sostiene che erroneamente il giudice di merito ha deciso nel senso della improcedibilità della domanda ritenendo non suscettibile di rinnovazione e dunque negando di concedere un termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, al Ministro della giustizia.

1.a La doglianza è infondata, ancorchè per un ragione che precede quella addotta dal giudice del merito, il cui provvedimento va pertanto corretta nel senso che segue. Nei giudizi in questione il principio da osservare è che il deposito dell’atto introduttivo esaurisce i suoi propri effetti nel momento in cui viene compiuto.

L’attività di notificazione che spetta alla medesima parte depositante è conseguente a detta fase conclusa. Una volta dunque che essa non venga compiuta come nella specie è accaduto, non può essere posta in essere successivamente.

2. Il ricorso deve pertanto essere respinto. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi nonchè alle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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