Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30229 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30229 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

ORDINANZA

sul ricorso 2429-2014 proposto da;
CATINI MARIA PIA CTNMRP51D63H282I,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA N 7, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCA CALONZI, rappresentata
e difesa dall’avvocato MARIO TRAVAGLINI, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

2017
3023

CAMERA

DI

COMMERCIO,

INDUSTRIA,

AGRICOLTURA,

ARTIGIANATO DI RIETI in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA APPIA NUOVA 59, presso lo studio
dell’avvocato NICOLETTA VIARANI, rappresentata e

Data pubblicazione: 15/12/2017

difesa dall’avvocato MARIELLA CARI, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 9601/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 14/11/2013 R.G.N. 2821/2012;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

R.G. 2429/2014

RILEVATO CHE
1. con sentenza in data 14 novembre 2013 la Corte di Appello di Roma ha
respinto l’appello proposto da Maria Pia Catini avverso la sentenza del Tribunale
di Rieti che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna della
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Rieti al pagamento
della complessiva somma di C 27.054,52, pretesa a titolo di differenze sulla

premio incentivante, le indennità di comparto, di disagio e di vacanza
contrattuale nonché la retribuzione accessoria;
2. avverso tale sentenza Maria Pia Catini ha proposto ricorso affidato a sei
motivi, ai quali ha opposto difese la Camera di Commercio di Rieti;
3. il P.G. in data 12.5.2017 ha concluso per l’accoglimento del sesto motivo e per
il rigetto degli altri motivi di ricorso;
4. sono state depositate memorie entrambe le parti.

CONSIDERATO CHE
1. il primo motivo denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,

la «falsa

applicazione ed errata interpretazione dell’art.77 D.I. 12.7.1982, dell’art. 2,
comma IX legge 335/1995 e dell’art. 12 legge 153/1969» e rileva che in forza
del rinvio recettizio contenuto nell’art. 77 del Regolamento, che include nella
base di calcolo dell’indennità di anzianità le voci stipendiali pensionabili e
quiescibili, tutti i compensi percepiti nell’ultimo anno di servizio, purché
pensionabili, concorrono a formare la retribuzione onnicomprensiva, da
moltiplicare per gli anni di servizio prestato alle dipendenze della C.C.I.A.A.;
1.2. il secondo, il terzo ed il quarto motivo censurano la sentenza impugnata per
avere erroneamente interpretato la dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL
Regioni ed Autonomie Locali del 14.9.2000, in violazione dei canoni di
ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1367 cod. civ. (2° motivo),
dell’art. 3 Cost. ( 3° motivo) e dell’art. 81 Cost. ( 4° motivo), perché le parti
contrattuali avevano chiaramente inteso rinviare alle disposizioni normative che a
quella data regolavano il trattamento di fine rapporto dei dipendenti camerali,
anche in considerazione della diversa posizione di questi ultimi rispetto agli altri
appartenenti al comparto Regioni e Autonomie Locali;

indennità di anzianità, calcolata dall’ente senza includere nella base di calcolo il

1.3. la quinta censura, formulata ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,
addebita alla Corte territoriale di avere respinto l’impugnazione senza motivare
sulle ragioni dell’asserita infondatezza della domanda, limitandosi a richiamare
uno dei due orientamenti formatisi nella giurisprudenza di legittimità ed
omettendo di dare conto del contrasto giurisprudenziale;
1.4. il sesto motivo denuncia «violazione dell’art. 156 c.p.c. e/o violazione
dell’art. 92 c.p.c. – nullità della sentenza per contraddittorietà tra parte motiva e
dispositivo in punto di spese del giudizio» e rileva che la Corte territoriale, dopo

giustificare l’integrale compensazione, in dispositivo ha condannato la ricorrente
a rifondere alla C.C.I.A.A. le spese del grado, quantificate in C 1.980,00;
2. i primi cinque motivi di ricorso, da trattarsi unitariamente perché connessi,
sono infondati perché la decisione impugnata è conforme all’orientamento ormai
consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, a partire dalla sentenza n.
18288 del 2009, ha ritenuto infondate analoghe domande avanzate dagli ex
dipendenti delle Camere di Commercio ( cfr. Cass. nn. 18382 e 20037 del 2009,
Cass. n. 10654 del 2012, Cass. n.20753 del 2013, Cass. nn. 20527 e 20525 del
2014, Cass. n. 22377 del 2015 e più di recente Cass. nn. 5697,4817, 4623 e
4324 del 2017 );
3.

secondo tale indirizzo « in tema di indennità di anzianità per il personale

dipendente delle Camere di commercio assunto anteriormente al primo gennaio
1996, la cui unica fonte di disciplina è costituita, ex L. n. 335 del 1995, ex art. 2,
comma 7, dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell’interpretazione
letterale e logico sistematica del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14
settembre 2000 e, in particolare, dell’allegata dichiarazione congiunta n. 3, che
ha confermato espressamente la perdurante vigenza del decreto interministeriale
12 luglio 1982 e successive modifiche, deve escludersi l’onnicomprensività
dell’indennità di anzianità e il computo, nell’ultima retribuzione, delle voci
retributive considerate pensionabili a fini diversi dalla citata L. n. 335, art. 2,
comma 9, dovendosi ritenere una diversa interpretazione confliggente con i
principi di parità di trattamento tra appartenenti al medesimo comparto e di
armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici e privati, oltreché
idonea ad inficiare la disposizione contrattuale

de qua

per il maggiore e

significativo onere di spesa che essa implicherebbe. » ( Cass. n. 18288/2009
cit.);

7

avere dato atto nella motivazione di un contrasto di giurisprudenza idoneo a

3.1. le pronunce sopra richiamate, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp.
att. cod. proc. civ., hanno ritenuto infondati tutti gli argomenti sui quali la
ricorrente ha fatto leva per sostenere una diversa interpretazione della
dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL Regioni ed Autonomie Locali del
14.9.2000;
3.2. l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte è
condiviso dal Collegio, sicché non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 374
cod. proc. civ. per la rimessione alle Sezioni Unite, in quanto il contrasto

ha motivatamente dissentito da Cass. nn. 10437 e 11519 del 2006 e da Cass.
n. 3189 del 2009) deve ritenersi definitivamente superato;
4. è invece fondato il sesto motivo perché, quanto al regolamento delle spese
processuali, sussiste un insanabile contrasto fra dispositivo e motivazione;
4.1. detto contrasto determina la nullità in parte qua della sentenza impugnata,
perché il principio in forza del quale nel rito del lavoro il dispositivo prevale sulle
difformi statuizioni contenute nella motivazione diviene operante solo qualora la
nullità non venga tempestivamente fatta valere in sede di impugnazione ( Cass.
8894 del 2010);
4.2. alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del
processo, come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché
di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ.,
ispirata a tali principi, una volta dichiarata la nullità – con conseguente
cassazione – della sentenza impugnata la Corte può direttamente decidere la
causa nel merito, ove non siano necessari, come nella fattispecie, accertamenti
in fatto ( Cass. n. 24914 del 2011);
4.3. il contrasto sorto nella giurisprudenza di questa Corte, solo recentemente
superato dal consolidarsi di uno dei due orientamenti, giustifica la pronuncia di
integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di appello;
4.4. per le medesime ragioni devono essere compensate le spese del giudizio di
legittimità;
4.5. non sussistono la condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater dPR 115 del 2002

P.Q.M.

3

verificatosi dopo la pronuncia della richiamata sentenza n. 18288 del 2009 ( che

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa
integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello.
Compensa integralmente anche le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale in date 28 giugno e 12 luglio 2017
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3)

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9 unzionarìo Giudizirsio
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CORTE SUPREMA DI CASSAIMr,„..
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Il Presidente

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