Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30228 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30228 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: VALLE CRISTIANO

ORDINANZA

sul ricorso 22991-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
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LATORRACA MONICA;
– intimata –

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avverso la sentenza n. 877/2011 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 28/10/2011 R.G.N.
973/2010.

Data pubblicazione: 15/12/2017

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata
»del 22 giugno 2017, dal consigliere relatore Cristiano Valle.
Rilevato che:
la Corte di appello di L’Aquila, giudice del lavoro, con sentenza del 29
settembre – 28 ottobre 2011, ha accolto l’appello proposto da Monica La
Torraca avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva rigettato la
domanda della stessa, ed ha dichiarato la nullità del termine apposto al
contratto a tempo determinato decorrente dal 15 febbraio 2004, con
conseguente ripristino del rapporto e limitando la condanna della società alla
corresponsione, in favore della La Torraca, delle retribuzioni maturate dalla
data della messa in mora, con vittoria delle spese di lite in favore
dell’appellante;
Poste italiane s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso detta
pronuncia censurandola con plurimi motivi, numerabili complessivamente in
quattro, di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione all’art. 1 e 5
del d.lgs. n. 368 del 2001 e chiedendo, inoltre, in ogni caso, l’applicazione
dell’art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, ai fini della determinazione del
risarcimento del danno;
Monica La Torraca è rimasto intimata.
Poste italiane s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Ritenuto che:
il primo motivo concernente lo scioglimento del rapporto per cd mutuo
consenso, o dissenso, è infondato;
come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, che ha affrontato la
questione riproposta in sede di gravame dalla Poste italiane s.p.a., nel giudizio
instaurato per la dichiarazione di nullità del termine apposto ad un contratto di
lavoro a tempo determinato, affinché possa configurarsi la risoluzione del
rapporto per mutuo consenso, che costituisce pur sempre una manifestazione
di volontà negoziale, anche se tacita, è necessaria una chiara e certa volontà
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n se nsu a le di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, mentre
on è sufficiente un atteggiamento meramente remissivo del lavoratore, che

non può essere inteso come acquiescenza se finalizzato a favorire una nuova
chiamata o addirittura una possibile stabilizzazione (si veda, quale espressione
di un orientamento ad oggi costante: Cass. n. 20704 del 2015), evidenziando
che nel caso di specie unico elemento rilevante addotto alla cognizione

periodo di tempo tra la fine del rapporto a termine e il promuovimento
dell’azione giudiziale;
gli ulteriori motivi di ricorso rubricati 2, 3 e 4 possono essere congiuntamente
trattati stante la loro stretta connessione;
la Corte di appello de L’Aquila, dopo ampio spazio dedicato alla ricostruzione
dell’orientamento di questa Corte relativo al principio di cd. elasticità che deve
ritenersi vincolante nell’interpretazione della causale giustificativa nelle
organizzazioni produttive complesse (orientamento di cui a Cass. n. 1576 e
1577 del 2010 e seguenti) ha affermato l’illegittimità della causale cd.
sostitutiva, ricorrente nella specie, essendo la La Torraca stata assunta “ai
sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 per ragioni di carattere sostitutivo,
correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale
inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito/smistamento e
trasporto presso il Polo corrispondenza Abruzzo/Molise assente con diritto alla
conservazione del posto di lavoro nel periodo dal 1.12.2003 al 14.2.2004”
(tanto risultando dalla sentenza gravata), in quanto ha ritenuto insufficiente in
punto di specificità la causale del contratto a tempo determinato sopra
richiamato non avendo la società datrice di lavoro “provato, nel caso di specie,
il necessario collegamento tra le esigenze di carattere sostitutivo e la
prestazione lavorativa richiesta alla neoassunta” e tanto anche sulla base
dell’istruttoria svolta nel primo grado di giudizio;
l’approdo interpretativo cui perviene la sentenza impugnata è immune da vizi
logici, avendo la Corte di appello adeguatamente dato conto del proprio
convincimento (dovendosi ribadire che la valutazione delle risultanze delle
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giudiziale dalla Società appellata, era quello relativo al decorso di un lungo

Prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie
sultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,
involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero
di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili
– Cass. n. 11511 del 2014 – ), sulla base dell’istruttoria svolta nel primo grado
di giudizio, secondo un apprezzamento non incrinato dal motivo di ricorso, che

lamentare il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, evidenziando come
dall’indagine testimoniale fosse emerso che la La Torraca non solo non era
stata addetta a compiti di recapito, smistamento o trasporto (di cui alla causale
del contratto a tempo determinato), bensì a lavorazioni interne all’ufficio
postale, ma anche che presso di questo il personale a tempo indeterminato era
inidoneo a fronteggiare il carico di lavoro, con conseguente insussistenza del
requisito della temporaneità, necessario ai fini della valida instaurazione di un
rapporto a tempo determinato;
i motivi di ricorso rubricati ai nn. 2, 3 e 4 vanno, quindi, rigettati;
è, viceversa, fondato il motivo ultimo di ricorso incentrato sull’art. 32, comma
5, della I. n. 183 del 2010, stante l’orientamento di questa Corte, reso nella
sua massima espressione nomofilattica, che ne afferma l’applicabilità anche
con riferimento alle fattispecie in cui essa non era stata ancora emanata al
momento della decisione della causa, e, quindi, a maggior ragione esso è
applicabile qualora fosse già vigente al momento della decisione della causa,
anche in fase di impugnazione ed il giudice del gravame non ne abbia tenuto
conto o comunque l’abbia ritenuto non applicabile (Sez. U. n 21691 del 2016,
seguita da n. 16545 del 2016);
nel caso di specie il tema dell’applicabilità dell’art. 32 della I. n. 183 del 2010 è
stato disatteso dalla sentenza di appello ma la difesa di Poste italiane s.p.a. lo
ha validamente riproposto con specifico motivo di impugnazione ed ha chiesto
in ogni caso, applicarsi la detta norma;

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si limita a chiedere un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e a

in conclusione, deve, quindi, accogliersi il motivo di ricorso e disattesi tutti gli
pltri, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con
rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa
composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante
all’odierna intimata ex art. 32 cit., per il periodo compreso tra la scadenza del
termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la

2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere
dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa dell’illegittimità della clausola
appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (per tutte cfr. Cass. n.
3062 del 2016)
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione all’art. 32 I. n. 183 del 2010 e rigetta gli altri
motivi, cassa con rinvio la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di
appello di L’Aquila, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche in
ordine alle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,
sezione IV lavoro, in data 22 giugno 2017.
Il presidente
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IL CAN
Maria

LIERE
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ricostituzione del rapporto di lavoro (si veda, per tutte, Cass. n. 14461 del

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