Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30227 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ing. A.M., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via

F. Corridoni n. 23, presso l’avv. Balboni Barbara, con l’avv. Michele

Troisi del foro di Salerno, che lo rappresenta e difende, per procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANTOMENNA, in persona del sindaco p.t., in appello

elettivamente domiciliato in Salerno alla Piazza Flavio Gioia n. 21,

presso il difensore domiciliatario in quel grado avv. Flaminio

Gallotta;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 153/08, del

28 dicembre 2007 – 6 febbraio 2008;

Udita, all’udienza del 1 dicembre 2011, la relazione del cons. dr.

Forte Fabrizio e sentito il P.G. dr. ZENO Immacolata, che conclude

per la inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6 febbraio 2008, la Corte d’appello di Salerno ha accolto in parte il gravame principale del Comune di Santomenna e respinto quello incidentale dell’ing. A.M. contro la decisione del Tribunale di Salerno del 31 marzo 2005, che aveva dichiarato parzialmente fondata l’opposizione a decreto ingiuntivo in favore del professionista proposta dall’ente locale, riducendo l’importo del credito del suo compenso per gli elaborati tecnici dei lavori di riparazione e ristrutturazione di diciannove fabbricati rurali, da Euro 57.747,79 ad Euro 9.459,08, oltre interessi dalla data del decreto ingiuntivo, detraendo dal credito per la prestazione professionale gli acconti ricevuti e condannando l’appellante incidentale alle spese del grado.

Per la cassazione della indicata sentenza l’ing. A. propone ricorso notificato il 18 marzo 2009 e articolato in tre motivi. Nella impugnativa, in luogo dell’esposizione sommaria dei fatti di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente ha inserito la copia integrale della sentenza impugnata che ha respinto l’appello incidentale del ricorrente in ordine alla natura esecutiva dei progetti elaborati dal professionista, come accertata in primo grado, e alla decorrenza degli interessi dalla data dell’ingiunzione, per i quali, ad avviso dei giudici, mancava la prova di una messa in mora del debitore nel 1984.

Nello stesso ricorso sono riportate fotocopie del verbale di udienza del 12 aprile 1995 e dell’appello dell’ente locale, a prova dell’esibizione dei documenti comprovanti le richieste di pagamento dell’ A. e l’erronea valutazione della soccombenza del ricorrente in appello; il comune intimato non si è difeso in sede di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso dell’ A. denuncia, nei tre motivi in cui si articola, altrettante violazioni di legge e contestuali omesse o contraddittorie e insufficienti motivazioni, in relazione a punti decisivi della causa, desumibili dalla stessa impugnazione.

Il primo motivo censura infatti la sentenza d’appello per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.ri 3 e 5, per avere la Corte respinto l’appello incidentale sulla decorrenza degli interessi di mora dal 1984 o dal 1985, negando che fossero provati gli atti di messa in mora prodotti nel fascicolo di parte, come risulta dal verbale dell’udienza istruttoria in Tribunale del 12 aprile 1995, inserito in copia nel ricorso.

Nel secondo motivo, si lamentano le stesse violazioni di legge e carenze motivazionali del primo in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, e alla medesima questione degli interessi, avendo dato atto la sentenza di primo grado, riprodotta sul punto già con il primo motivo, del deposito in atti di “parcelle professionali relative alle prestazioni effettuate in favore del Comune di Santomenna” e l’invio di “note raccomandate” interruttive della prescrizione alle date del 23.4.1985, 19.3.1990 e 28.12.1992, ostative all’accoglimento della eccezione di estinzione del diritto da parte del comune, che aveva ammesso la ricezione delle prestazioni professionali.

Nel terzo motivo di ricorso, l’ing. A. riporta la copia dell’appello proposto dal Comune per ottenere la riduzione del credito di controparte con la detrazione degli acconti versati, al fine di riaffermare le medesime violazioni di legge e insufficienze motivazionali dei primi due motivi, denunciate questa volta come vizi procedimentali ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, al fine di escludere la sua soccombenza nel secondo grado, non avendo egli contestato la correzione di errore materiale chiesta dal comune con il gravame di merito. La sentenza, avendo accolto il gravame principale del comune, il cui debito è stato ridotto, ha confermato la disciplina delle spese di primo grado a favore dell’ A., esattamente condannato invece a pagare le spese dell’appello.

2. Ciascuno dei tre motivi di ricorso è inammissibile, per le modalità con cui sono stati articolati i quesiti conclusivi di ognuno, essendo preclusa l’intera impugnativa anche per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, mancando in essa una sommaria esposizione dei fatti in luogo della quale si è inserita la riproduzione fotostatica della intera sentenza impugnata, da depositare separatamente ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2 e altri documenti, quali il verbale di udienza istruttoria di primo grado, oltre i limiti dell’art. 372 c.p.c. I fatti oggetto di causa erano quelli relativi alla decorrenza degli interessi, corrispondenti anche agli atti interruttivi della prescrizione, mentre il ricorso si dilunga nel riprodurre l’intera decisione oggetto di esso e persino alcuni dei verbali di udienza del primo grado, contestando poi la soccombenza del ricorrente, che invece aveva subito l’accoglimento del gravame principale di controparte quale appellato, del quale si era respinto l’appello incidentale.

La rilevata inesistenza della “prova di un atto di messa in mora precedente” (pag. 4 sentenza), e la “soccombenza” dell’ A. in appello (pag. 5), non sono stati esplicati in una “sommaria esposizione dei fatti”, che questa Corte ha invece dovuto ricostruire per le omissioni del ricorrente, che ha prodotto la copia dell’intero provvedimento impugnato e di altri atti del processo, senza segnalare i soli fatti rilevanti per la causa, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr. Cass. 16 marzo 2011 n. 6279 e 27 febbraio 2009 n. 4823).

Se a tale chiara mancanza del ricorso, si aggiunge la inidoneità dei tre quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., perchè in essi non sono separatamente riportati i principi di diritto applicati e quelli ritenuti astrattamente corretti, in rapporto alle violazioni di legge denunciate nè vi è la sintesi dei fatti sui quali la motivazione si ritiene omessa o insufficiente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (S.U. 31 marzo 2009 n. 7770 e Cass. 11 aprile 2008 n. 9470), la presente impugnazione deve dichiararsi inammissibile.

3. La mancata difesa della parte intimata comporta che nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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