Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30227 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 29/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4024/12 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

B.G., rappresentato e difeso, come da mandato a margine del

controricorso, dall’avv. Giuseppe Cristiano, con domicilio eletto in

Roma, via di San Saba, n. 7 presso lo studio dell’avv. Emilia

Fucile;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 495/34/10 depositata in data 13 dicembre 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.10.2018

dal Consigliere dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

Fatto

RILEVATO

che:

Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata dalla Serit Sicilia s.p.a. di Catania, con la quale si ingiungeva il pagamento dell’importo di Euro 257.538,05 a titolo di Irpef ed Ilor in relazione all’anno d’imposta 1996, deducendo che in data 12/11/2002 l’Agenzia delle Entrate gli aveva notificato due avvisi di accertamento ai fini Irpef ed Ilor per l’anno 1996 e che dalla mancata impugnazione dei predetti atti impositivi era derivata l’iscrizione a ruolo, nonostante la definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 1.

I giudici di primo grado, aderendo alla difesa dell’Agenzia delle Entrate, rigettavano il ricorso ritenendo che il contribuente non potesse fruire del condono in quanto sottoposto a procedimento penale per reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, di cui il contribuente aveva avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

Proposto appello, la Commissione regionale lo accoglieva, osservando che l’impedimento costituito dall’esercizio dell’azione penale ex D.Lgs. n. 74 del 2000 doveva essere correlato all’imposta o alle imposte rilevanti nel medesimo arco temporale, con la conseguenza che gli effetti della condotta penalmente rilevante consumata nel 1994 non poteva spiegare effetti in relazione all’anno d’imposta 1996, per il quale non risultava alcuna pendenza penale.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi ad un unico motivo di ricorso.

Il contribuente resiste mediante il deposito di controricorso, con il quale eccepisce la inammissibilità del ricorso perchè notificato oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Il contribuente, con nota di deposito del 18.10.2018, ha prodotto sentenza n. 14166 del 2012, con la quale è stato rigettato il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso altra sentenza della C.T.R. che, nei confronti del medesimo contribuente, ha ritenuto che l’esercizio dell’azione penale per reati di natura fiscale consumati in anno diverso da quello cui si riferisce l’avviso di accertamento non sia di ostacolo all’applicazione del condono.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare, va respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per decorso del termine per impugnare.

1.1. La sentenza è stata depositata in data 13.12.2010 e pertanto l’impugnazione doveva essere proposta entro la data del 28 gennaio 2012.

L’atto di impugnazione, come risulta dalla relata di notifica allegata al ricorso, è stato consegnato per la notifica in data 30.1.2012, e dunque tempestivamente, considerato che il giorno 28.1.2012 cadeva di sabato e che, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., il termine processuale deve intendersi prorogato al lunedì successivo, ossia al 30/1/2012.

2. Il controricorrente ha pure eccepito che sia il numero della raccomandata che il numero cronologico vengono indicati soltanto nella copia del ricorso spedita al difensore (avv. Antonino Morina), mentre sulla copia spedita alla residenza del contribuente non si rinvengono tali dati.

Dall’esame delle relate di notificazione, prodotte unitamente al ricorso per cassazione, si evince, in realtà, che anche la copia spedita alla residenza del contribuente reca il numero della raccomandata ed il numero del cronologico e risulta spedita in data 30.1.2012.

3. Quanto, inoltre, alla dedotta mancanza di sottoscrizione sulla busta, da parte del notificante, richiesta dalla L. n. 53 del 1994, art. 3, comma 1, lett. b), va osservato che eventuali irregolarità della notificazione devono intendersi sanate per effetto del raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., essendosi il contribuente tempestivamente costituito in giudizio e difeso nel merito.

4. Con l’unico motivo del ricorso, la difesa erariale, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenzia che la C.T.R. ha erroneamente interpretato la norma richiamata in rubrica, considerato che dalla lettura della disposizione normativa si evince che il legislatore non ha inteso introdurre alcuna diretta correlazione tra i reati commessi nel corso dell’annualità di accertamento ed oggetto dell’azione penale, di cui il contribuente deve avere formale conoscenza, e la pretesa impositiva che ha dato luogo all’avviso di accertamento.

Ad avviso della ricorrente, la norma di cui si discute preclude l’accesso al condono qualora, entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione di cui trattasi, in relazione a determinate fattispecie criminose sia stata esercitata l’azione penale di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

3. Il motivo è fondato e va accolto.

4. La L. n. 289 del 2002, art. 15, prevede, al comma 1 (nel testo modificato dalla L. n. 27 del 2003, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 282 del 2002), che “gli avvisi di accertamento peri quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora intervenuta la definizione, nonchè i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo modalità previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lett. b-bis). La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione”.

5. Si impone, quindi, di verificare se la causa ostativa al condono prevista dall’ultimo periodo della norma – sostanzialmente analoga a quella stabilita nei precedenti della L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 3, lett. d), art. 8, comma 10, lett. b) e art. 9, comma 14, lett. b) – operi o meno nei soli casi in cui vi sia stretta connessione e, quindi, corrispondenza oggettiva, tra la fattispecie di reato contestata ed i rilievi oggetto dell’atto impositivo definibile in via agevolata, oltre che coincidenza tra la persona nei cui confronti è rivolta la pretesa tributaria e quella che ha beneficiato della condotta penalmente rilevante.

6. Come è stato chiarito da questa Corte, l’interpretazione restrittiva della norma non trova alcun aggancio nel tenore letterale della stessa, nel quale si fa generico riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, senza menzionare altri requisiti specifici (Cass. n. 11926 del 28/5/2014) e tale conclusione trova conferma nell’argomento (già rilevato da Cass. n. 21395 del 30/11/2012), secondo cui, quando il legislatore ha voluto – nello stesso testo normativo in esame – introdurre un nesso diretto tra reati e posizioni tributarie, lo ha fatto espressamente; infatti, il comma 7 dell’art. 15 stabilisce che il perfezionamento della definizione comporta l’esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati previsti dalla L. n. 74 del 2000 ivi indicati, nonchè per gli ulteriori reati menzionati, “quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria”.

La ratio della norma in esame va, in sostanza, rinvenuta nella volontà del legislatore di precludere l’accesso alla definizione agevolata a chiunque fosse stato imputato di un qualsiasi reato tributario, in ragione, cioè, di una sorta di “indegnità” a fruire del beneficio del condono, godendo il legislatore in materia di disciplina di condoni fiscali di ampia discrezionalità, come tale insindacabile (Cass. n. 11926 del 28/5/2014).

7. Questa Corte ha pure affermato il principio secondo il quale opera, con riguardo alle persone giuridiche, la causa ostativa alla definizione, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 1, qualora nei confronti del rappresentante legale sia stata esercitata l’azione penale per gli illeciti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 (Cass. n. 21795 del 5/12/2012; Cass. n. 26810 del 18/12/2014; Cass. n. 20088 del 24/9/2014; in senso conforme, in ordine al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9,Cass. n. 8324 del 25/5/2012).

8. Va, infine, rilevato che la sentenza di questa Corte n. 14166 del 6 agosto 2012, prodotta dal controricorrente, non spiega effetti preclusivi sulla presente controversia, sia perchè i due giudizi non fanno riferimento al medesimo rapporto giuridico, stante l’autonomia dei diversi periodi di imposta e dei relativi condoni, sia perchè l’efficacia del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla “interpretazione giuridica” della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poichè detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, nè è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto (Cass. n. 23723 del 21/10/2013).

9. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi del comma secondo dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

Le spese di lite dell’intero processo, essendosi i principi giurisprudenziali richiamati consolidati in epoca successiva alla proposizione del ricorso, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.

Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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