Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30227 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14264-2014 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZENOBIO

28 PAL. A, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE LUPO;

– ricorrente –

e contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CALTANISSETTA, A.S., +

ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 88/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 07/02/2014, R. G. N. 682/2011.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 7 febbraio 2014, la Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la decisione resa dal Tribunale di Caltanissetta e rigettava la domanda proposta da F.G. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, alle cui dipendenze aveva prestato servizio nel ruolo di dirigente amministrativo, nonchè di C.S. ed altri 17 in qualità di controinteressati, avente ad oggetto il riconoscimento per gli anni dal 1998 al 2000 del diritto a vedersi corrispondere quale retribuzione accessoria spettante maggiori somme a titolo di componente variabile della retribuzione di posizione e di indennità per incarico di struttura complessa, nonchè del diritto all’interversione del titolo delle somme corrispostegli dalla ASP quale retribuzione di risultato in retribuzione di posizione, ai fini della loro inclusione nella base di computo della pensione;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in rito, infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame proposto dal F. sollevata dalla ASP, nel merito, destituita di fondamento la domanda del F. per avere l’ASP dato corretta applicazione a quanto previsto dal CCNL di comparto per il quadriennio 1998/2001 per quel che riguarda la retribuzione di posizione – atteso che, avendo effettuato la graduazione delle funzioni per la determinazione della posizione variabile su tutti i posti presenti in pianta organica, provveduto a corrispondere l’indennità di posizione variabile ai dirigenti in servizio, fatto transitare le somme non corrisposte per indennità di posizione variabile relative a posti vacanti in organico nel fondo di risultato, una volta riconosciuta al dirigente la retribuzione di posizione nella sua parte fissa e nella misura minima contrattuale della sua parte variabile, ha correttamente corrisposto al medesimo la retribuzione di posizione parte variabile non nella misura massima di cui all’art. 39, comma 10 citato CCNL, bensì esclusivamente nella misura derivante dalla graduazione delle funzioni operata ai sensi dell’art. 26 del CCNL medesimo – nonchè, sulla base di analoghe considerazioni fondate sulla discrezionalità aziendale, con riguardo all’indennità di struttura complessa di cui all’art. 41, comma 2 CCNL;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il F., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione al quale sia la ASP sia i diciotto controinteressati, pur intimati, non hanno svolto alcuna attività difensiva;

che il ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 41 e 50 del CCNL di comparto per il quadriennio 1998/2001 e art. 12 preleggi, lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con l’escludere che le invocate norme contrattuali collettive sancissero il diritto al conseguimento delle contemplate componenti della retribuzione accessoria, la retribuzione di posizione e l’indennità di struttura complessa nell’importo massimo consentito dalle disponibilità del relativo fondo, che dovevano dirsi sussistere con riferimento ad entrambe le voci, stante, nel primo caso, l’arbitrario definitivo storno delle risorse residue a favore del fondo per la retribuzione di risultato;

che il motivo deve ritenersi infondato;

che, infatti, con riguardo al disposto dell’art. 50, comma 5 CCNL per il comparto Sanità relativo al quadriennio 1998/2001, si deve rilevare come correttamente la Corte territoriale ha ritenuto di non poter accogliere l’interpretazione sostenuta dal ricorrente, in quanto la disposizione in questione così formulata “I fondi di cui al comma 1 (relativi cioè al finanziamento della retribuzione di posizione) devono essere integralmente utilizzati. Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nei fondi sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai fondi di cui al presente articolo, a decorrere dall’esercizio finanziario dell’anno successivo” non può essere letta nel senso voluto dal ricorrente per cui le somme residue debbono essere materialmente trasferite al fondo retribuzione di posizione dell’esercizio finanziario dell’anno successivo per essere poi ripartite tra i dirigenti presenti, atteso che la previsione ulteriore, per la quale le somme residue sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno, non può rivestire altro significato se non quello fatto proprio dalla Corte territoriale, per il quale le somme residue, proprio perchè le risorse devono essere integralmente utilizzate, sono distribuite nell’anno tra i dirigenti presenti a titolo di retribuzione di risultato per poi essere nel successivo esercizio appostate finanziariamente ancora nel fondo per la retribuzione di posizione in quanto parte integrante di quel fondo in relazione al numero dei dirigenti in pianta organica, dei quali alcuni solo provvisoriamente risultati non destinatari di quella voce accessoria nell’anno in quanto assenti;

che neppure la censura medesima può trovare accoglimento ove riferita all’art. 41, comma 2 medesimo CCNL avendo, anche in questo caso, la Corte territoriale correttamente disatteso l’interpretazione proposta dal ricorrente fondata sulla lettura della disposizione in parola in contrapposizione con quella recata dallo stesso art. 41, comma 1 per la quale, mentre l’erogazione dell’indennità di struttura complessa nella misura massima ai dirigenti del ruolo sanitario contemplati da quest’ultima disposizione sarebbe stata rimessa alla discrezionalità aziendale, in ragione della formulazione letterale della disposizione medesima, per la quale la misura minima di quell’indennità ivi fissata avrebbe potuto essere “incrementabile” anche gradualmente sino alla misura massima in presenza della relativa disponibilità, dall’art. 41, comma 2 riferito al personale professionale tecnico e amministrativo la discrezionalità amministrativa non sarebbe stata viceversa ammessa, esprimendosi la norma nel senso di imporre il pagamento degli incrementi sino al raggiungimento del valore massimo, non legittimando una tale conclusione la lettera della disposizione, essendo questa, al suo secondo periodo, così testualmente formulata “Gli incrementi sino al valore massimo vengono corrisposti con le stesse modalità previste nella clausola precedente (ovvero quella prevista allo stesso art. 41, comma 1) in presenza della relativa disponibilità nel fondo di cui all’art. 50 comma 3”, di tal che, ammettendosi, con riguardo alla previsione di cui all’art. 41, comma 1 la discrezionalità dell’amministrazione, analoga discrezionalità deve ammettersi in ordine all’erogazione tra il minimo ed il massimo dell’indennità di struttura complessa al personale di cui all’art. 41, comma 2 come appunto sancito dalla Corte territoriale;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione di spese per non avere gli intimati svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA