Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30226 del 15/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30226 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 17452-2015 proposto da:
SANTODONATO PIETRO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA AGRI 1, presso lo stucilo dell’avvocato
PASQUALE NAPPI, che lo

rappresenta

e difende

unitamente all’avvocato MASSIMO NAPPI, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2017
2648

contro
TRENITALIA S.P.A. P.I, 05403151003, in persona del
legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA

elettivamente
22,

presso

lo

Data pubblicazione: 15/12/2017

studio

dell ‘avvocato

GERARDO

VESCI,

che

lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentalecontro
SANTODONATO PIETRO, elettivamente domiciliato in

PASQUALE NAPPI,

presso lo studio dell’avvocato
che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMO NAPPI, giusta delega
in atti;
-controricorrente al ricorso incidentaleavverso la sentenza n. 4256/2015 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2015 R.G.N.
505/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l’accoglimento del l ° motivo del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale.
udito l’Avvocato GERARDO VESCI.

ROMA, VIA AGRI 1

R.G. n. 17452/15

FATTI DI CAUSA
1.

Con sentenza pubblicata il 15.5.15 la Corte

d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza n.
10/15 del Tribunale della stessa sede, preso atto della

di fatto fondata, viste anche le parziali ammissioni del
lavoratore in sede di procedimento disciplinare) a seguito
della quale Trenitalia S.p.A. aveva intimato il 13.12.11 il
licenziamento, per svariate irregolarità contabili, a Pietro
Santodonato, accordava a quest’ultimo la sola tutela
indennitaria prevista dall’art. 18, comma 6, legge n. 300
del 1970 (come modificato ex lege n. 92 del 2012 da tale
norma), per l’effetto condannando la società a pagargli
sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre Pietro
Santodonato affidandosi a quattro motivi.
3. Trenitalia S.p.A. resiste con controricorso e spiega
ricorso incidentale basato su un solo motivo, cui a sua
volta Pietro Santodonato resiste con controricorso.
4. Le parti depositano memoria ex art. 378 cod. proc.
civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle
disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 18 legge n.
300 del 1970, per avere la Corte territoriale applicato il
nuovo testo di tale disposto, come novellato dall’art. 1
legge n. 92 del 2012, nonostante che il licenziamento per

tardività della contestazione disciplinare (seppur in punto

R.G. n. 17452/15

cui è causa fosse anteriore, essendo stato intimato il
13.12.11.
1.2. Il secondo motivo del ricorso principale deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 7 legge n. 300

la Corte territoriale accolto l’eccezione del divieto di bis
in idem in ordine alla contestazione disciplinare che era
stata prodromica al licenziamento de quo, erroneamente
ritenendo che l’invio dei listini di regolarizzazione al
reparto cui era adibito il ricorrente e non a lui
personalmente costituisse una sostanziale contestazione
disciplinare cui non era poi seguita sanzione alcuna,
sanzione che era stata applicata solo dopo un’espressa e
personale contestazione disciplinare mossa al ricorrente
in data 21.11.11: si obietta a riguardo in ricorso che i
listini di regolarizzazione già contenevano una compiuta
descrizione dell’addebito e, essendo stati indirizzati al
superiore gerarchico del ricorrente, che glieli aveva poi
consegnati il 30.5.11, dovevano sostanzialmente
considerarsi come contestazione disciplinare, tanto che il
ricorrente medesimo si era discolpato con il proprio
superiore inviandogli un’apposita e-mail il 28.6.2011; a
ciò doveva aggiungersi che la contestazione disciplinare
personalmente indirizzatagli il 21.11.11 era meramente
ripetitiva del contenuto dei listini di regolarizzazione.
1.3. Con il terzo motivo ci si duole di violazione e
falsa applicazione dell’art. 2106 cod. civ. e di omesso
esame d’un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la
sentenza impugnata considerato il licenziamento

del 1970 e 61 c.c.n.l. settore ferroviario, per non avere

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sproporzionato e discriminatorio nonostante che per
condotte uguali o addirittura più gravi di quelle
addebitate al ricorrente altri suoi colleghi di lavoro erano
stati puniti con mere sanzioni conservative.

falsa applicazione degli artt. 30, comma 3, legge n. 183
del 2010 e 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame
d’un fatto decisivo, ossia Mvinesistenza – nei caso di
specie – di quel giustificato motivo soggettivo che invece
il Tribunale aveva ravvisato, ritenendo che il fatto
addebitato al lavoratore, sebbene non qualificabile come
giusta causa, nondimeno denotasse comprovata
incapacità o persistente insufficiente rendimento tale da
giustificare il recesso aziendale: lamenta il ricorrente che
la Corte territoriale ha erroneamente ravvisato nella
condotta addebitata una giusta causa di licenziamento,
nonostante che l’indiscussa e meritevole anzianità di
servizio del lavoratore deponesse in senso contrario e
nonostante che non risultasse in alcun modo che Pietro
Santodonato fosse incapace di svolgere le mansioni
affidategli o fosse mai incorso in persistente insufficiente
rendimento.

2.1. Con unico motivo il ricorso incidentale prospetta
violazione e falsa applicazione degli artt. 61, comma 2,
c.c.n.l. settore ferroviario, per avere la sentenza
impugnata ritenuto tardiva la contestazione disciplinare,
senza a tal fine considerare la natura dell’addebito e i
tempi tecnici imposti dalle esigenze istruttorie, come

1.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e

R.G. n. 17452/15

previsto dalla stessa citata clausola contrattuale; inoltre
– prosegue il ricorso – la Corte territoriale, pur
correttamente negando natura perentoria al termine di
30 giorni per la contestazione disciplinare previsto dalla

dimensioni della società, le obiettive difficoltà di
accertamento dell’illecito e della sua imputabilità a Pietro
Santodonato e le conseguenti necessarie attività di
verifica e di istruttoria effettivamente svolte da
Trenitalia; né rispondeva al vero – conclude il ricorso
incidentale – che fin dal 18.5.11 la società avesse
individuato in Pietro Santodonato l’autore delle
irregolarità contabili poi contestategli.

3.1. Preliminarmente disattesa, perché infondata,
l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per
pretesa non autosufficienza (in realtà il ricorso contiene
tutti i requisiti necessari per mettere questa S.C. in
condizione di decidere), deve esaminarsi dapprima il
ricorso incidentale, che riveste carattere potenzialmente
dirimente rispetto alle doglianze fatte valere dal
ricorrente principale.
Tale ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa S.C. ha più volte
precisato che, ove sussista un rilevante intervallo
temporale tra i fatti contestati e l’esercizio del potere
disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere
valutata in relazione al tempo necessario per acquisire
conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee

citata clausola contrattuale, aveva trascurato le

R.G. n. 17452/15

essenziali, al dipendente, riferibilità la cui prova è a
carico del datore di lavoro (cfr.,

ex alíis,

Cass. n.

4724/14; Cass. n. 7410/10).
Il principio dell’immediatezza della contestazione

diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il
pronto allestimento del materiale difensivo per poter
contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti,
e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a
tutelare il legittimo affidamento del prestatore – in
relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere
disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve
comportarsi in conformità ai canoni di correttezza e
buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari
del fatto (cfr., ex aliis, Cass. n. 13167/09).
Sempre alla luce della giurisprudenza di questa S.C.,
il criterio dell’immediatezza va inteso in senso relativo,
poiché si deve tener conto delle ragioni che possono far
ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per
l’espletamento delle indagini dirette all’accertamento dei
fatti, la complessità dell’organizzazione aziendale (la
valutazione in proposito è riservata al giudice di merito:
cfr., per tutte e da ultimo, Cass. n. 1248/16 e Cass. n.
281/16).
Nondimeno, considerato che (come sopra ricordato)
uno dei fondamenti del principio di immediatezza della
contestazione disciplinare è costituito dal rispetto del
concreto esercizio del diritto di difesa del lavoratore,
deve concludersi che più approfondite indagini del datore

mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il

R.G. n. 17452/15

di lavoro sui fatti passibili di responsabilità disciplinare
non contraddicono tale esercizio (cfr. Cass. n.
13482/04), anzi lo rafforzano.
Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata emerge

in sede di procedimento disciplinare, che egli era stato
già individuato come autore delle irregolarità contabili de

quibus e che, ciò nonostante, la società ha ritenuto di
affidare ulteriori accertamenti ad un’apposita
commissione d’indagine, all’esito della quale ha poi
effettuato la contestazione disciplinare.
In breve, non si può fare carico alla società di non
essersi accontentata delle parziali ammissioni del
lavoratore per procedere alla contestazione disciplinare e
di avere, invece, ritenuto di dover svolgere indagini più
approfondite, anche perché – come già affermato da
questa S.C. con sentenza n. 10688/17 – le ammissioni
rese dal lavoratore al datore di lavoro hanno la natura
giuridica, ove accompagnate dall’animus con fitendi, di
confessione stragiudiziale resa alla parte o a chi la
rappresenta (e, infatti, proprio di confessione parla la
Corte territoriale nel caso in oggetto), confessione
equiparata a quella giudiziale (art. 2735 co. 10 c.c.), ma
pur sempre revocabile per errore di fatto o violenza (art.
2732 c.c.).
Pertanto, non si può ritenere che le ulteriori indagini
disposte nel caso di specie non fossero necessarie o che i
tempi di indagine ispettiva violassero di per sé il diritto di
difesa del lavoratore.

che vi erano state delle parziali ammissioni del lavoratore

R.G. n. 17452/15

3.2. L’accoglimento del ricorso incidentale assorbe la
disamina di quello principale.

si dichiara assorbito quello principale e si cassa la
sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, con
rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma
in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito quello
principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al
ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma in
diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 14.6.2017.
Il Consigliere estensore
Dott. Antonio Manna
Il Presidente
Dott. Vincenzo Di Cerbo
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4.1. In conclusione, si accoglie il ricorso incidentale,

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