Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30225 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA A. DORIA 48, presso l’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

Nonchè da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DORIA 48,

presso l’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

07/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato RANIERI RODA, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale; rigetto

dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso principale; per l’assorbimento del secondo motivo dello

stesso ricorso; per l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Roma depositato il 7.2.08 con cui la PDCM veniva condannata ex L. n. 89 del 2001 al pagamento in suo favore di un indennizzo di Euro 7750,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Lazio.

Che la PDCM ha resistito con controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale al quale resiste con controricorso la Z..

La Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Diritto

OSSERVA

Con il primo motivo del ricorso principale si censura la decisione per avere riconosciuto gli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda.

Con il secondo motivo si lamenta che la liquidazione delle competenze sia avvenuta in violazione dei minimi tariffari.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce l’omessa motivazione sulla questione sollevata con la memoria di costituzione relativa alla consapevolezza da parte della ricorrente della infondatezza della domanda proposta nel giudizio presupposto.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

Va esaminato per primo il ricorso incidentale che riveste carattere preliminare. Risulta dalla memoria difensiva di costituzione nel giudizio di merito della Presidenza del Consiglio, riportata integralmente nel ricorso in osservanza del principio di autosufficienza, che questa aveva eccepito la sussistenza della consapevolezza nella ricorrente della infondatezza della propria azione relativa all’accertamento del diritto a percepire l’indennità giudiziaria in misura maggiorata e del diritto all’indennità di amministrazione durante il periodo di puerperio in virtù della L. n. 537 del 1993 e della successiva ordinanza della Corte Costituzionale del febbraio 1996 nonchè della L. n. 525 del 1996 che, introducendo una disciplina satisfattiva di gran parte delle richieste dei ricorrenti, aveva fatto venir meno ogni ansia ed incertezza. Su tale eccezione, non si rinviene nell’ordinanza impugnata alcuna motivazione.

Il ricorso è pertanto fondato poichè tale questione doveva essere preliminarmente esaminata dalla Corte d’appello investendo essa l’accertamento in concreto della esistenza del danno non patrimoniale.

Il ricorso incidentale va pertanto accolto, assorbito quello principale, con conseguente cassazione del decreto inpugnato e rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie quello incidentale, assorbito il principale, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese alla Certe d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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