Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30225 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10005-2014 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIO SPEZIALE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL (OMISSIS) GROSSETO ORA AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE

TOSCANA SUD EST, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO RICHIELLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIA ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1011/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/10/2013, R. G. N. 1140/2012.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 17 ottobre – 2013 la Corte d’appello di Firenze respinge l’appello della Dott.ssa M.L. avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 335/2012, di rigetto del ricorso con il quale la M. aveva impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per venti giorni comminatale dalla USL n. (OMISSIS) della Toscana (oggi AUSL Toscana Sud-Est) con provvedimento del 30 aprile 2011, per fatti risalenti al giugno 2009;

che la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) va respinta l’impugnazione della statuizione con la quale il primo Giudice ha ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare fatta il 30 marzo 2011, a fronte di fatti accaduti nel (OMISSIS), perchè è da escludere che l’Azienda e i soggetti tenuti a dare inizio al procedimento disciplinare – “con credibile oggettività” – fossero venuti a conoscenza dell’episodio contestato prima della pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali (avvenuta il (OMISSIS)) delle fotografie scattate nel reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale cittadino raffiguranti persone camuffate con bende, a somigliare a mummie, in atteggiamento divertito mentre stavano fumando, tra le quali era stata ripresa di spalle anche la Dott.ssa M., che stava scattando delle foto con il proprio cellulare;

b) deve essere respinta anche la censura con la quale si sostiene che il provvedimento sanzionatorio è stato ricondotto a fatti diversi da quelli compresi nella lettera di contestazione;

c) è pacifico, infatti, che la lavoratrice sia stata posta in condizione di presentare le proprie giustificazioni sui fatti compresi nella contestazione disciplinare;

d) il datore di lavoro, sulla base di tali giustificazioni, ha il compito di valutare le condotte alla stregua delle fattispecie previste dalla contrattazione collettiva;

e) tale attività di indagine ha fatto emergere la marginalità del comportamento della M. nella vicenda contestata – consistito solo nello scattare delle fotografie – ma va osservato che la M., anzichè scattare fotografie, pur essendo priva di responsabilità diretta del reparto ove si è verificato l’episodio, comunque, nella sua qualità di dirigente, non avrebbe dovuto tollerare le condotte disdicevoli poste in essere “per scherzo” dalle infermiere del reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale, senza intervenire per far cessare simili condotte e senza segnalare l’accaduto ai superiori;

f) le suindicate mancanze non possono essere qualificate come nuove rispetto a quelle indicate nella originaria contestazione degli addebiti, in quanto corrispondono soltanto ad una diversa valutazione della partecipazione soggettiva della M. all’indicato episodio, che sebbene sia stato commesso materialmente da altre persone, comunque ha visto coinvolta anche la dottoressa con una condotta contraddistinta da probabile leggerezza;

che avverso tale sentenza M.L. propone ricorso, illustrato da memoria, affidato a sei motivi, al quale oppone difese dalla USL n. (OMISSIS) della Toscana (oggi AUSL Toscana Sud-Est), con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è articolato in sei motivi;

che con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., contestandosi la statuizione della Corte d’appello secondo cui non sarebbe da considerare “nuovo” – ma già compreso nella contestazione disciplinare mossa alla lavoratrice – l’addebito relativo all’aver tollerato, nella qualità di dirigente (seppur non responsabile del reparto in cui si è svolto l’episodio censurato), condotte disdicevoli poste in essere “per scherzo” dalle infermiere del reparto stesso, senza intervenire per far cessare simili condotte, senza segnalare l’accaduto ai superiori e anzi soffermandosi a riprendere la scena con proprio telefono cellulare;

che si sottolinea che, in base all’art. 1324 c.c. anche gli atti unilaterali vanno interpretati secondo i canoni previsti dall’art. 1362 c.c. e, nella specie, la Corte d’appello non ha rispettato questi canoni perchè nella lettera di contestazione del (OMISSIS) e nella successiva nota di irrogazione della sanzione del 30 aprile 2011 – entrambe riprodotte nel presente ricorso – le suddette condotte non sono state contestate neppure indirettamente, visto che si è fatto esclusivo riferimento all’improprio utilizzo di materiali sanitari per finalità goliardiche, alla violazione del divieto di fumo e alla pubblicazione sul social network facebook di alcune fotografie idonee a creare discredito e danno all’immagine alla ASL, nonchè alla potenziale violazione della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali degli utenti;

che si precisa che l’Azienda ha sempre dimostrato di considerare fondamentale la pubblicazione delle fotografie e il danno all’immagine (compresi nella lettera di contestazione, come si è detto), ma queste condotte non sono state accertate dal Giudice d’appello che ha dato rilievo a quelle sopra indicate non comprese nella lettera di contestazione degli addebiti;

che, pertanto, si sostiene che la Corte d’appello ha commesso due errori: a) ha esteso indebitamente il contenuto della lettera di contestazione, modificando così l’oggetto della volontà “punitiva”; b) ha tralasciato il fatto preponderante cui quella volontà era diretto (quale indicato nella lettera di contestazione);

che con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, applicabile ratione temporis), secondo cui per effetto del principio d’immutabilità della contestazione dell’addebito disciplinare il datore di lavoro (e il Giudice) non possono fondare la correttezza della sanzione irrogata su fatti che non si configurino come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella contestata e che quindi precludano la difesa del lavoratore sulla base delle conoscenze acquisite e degli elementi a discolpa apprestati a seguito della contestazione dell’addebito;

che, nella specie, per quel che si è detto tale principio è stato violato e con esso il diritto di difesa della ricorrente;

che con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, rilevandosi che la Corte d’appello avrebbe trascurato di valutare gran parte dei fatti contestati e ciò renderebbe priva di qualsiasi base l’affermata “partecipazione soggettiva” della Dott.ssa M. all’episodio su cui la Corte territoriale fonda la statuizione di correttezza della sanzione comminata, tanto più che non vi è stato alcun esame della condotta considerata prevalente dalla ASL – della pubblicazione e divulgazione delle fotografie e quindi non è stato neppure accertato se le fotografie fossero state scattate dalla ricorrente o comunque dalla stessa pubblicate;

che con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza e del procedimento, si sottolinea che in giudizio la ASL di Grosseto ha ampliato e modificato i fatti cointestati, nel senso descritto, tuttavia nè il Giudice di primo grado nè la Corte d’appello hanno recepito tale “alterazione” della contestazione;

che anzi, proprio in appello, la situazione si è aggravata, in quanto la Corte – senza alcun impulso di parte e quindi d’ufficio – ha basato la propria pronuncia sulla ritenuta violazione di obblighi “aggiuntivi” mai enunciati in primo grado, cioè quelli di attivarsi e di impedire la condotta, nonchè di avvisare prontamente il responsabile del reparto, incombenti sulla ricorrente per la sua qualità di dirigente medico;

che, in tal modo, la Corte d’appello, con violazione di tutti i principi che regolano il processo civile, si è pronunciata su elementi estranei al thema decidendum fin dal primo grado, mentre non ha esaminato i fatti contestati;

che con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 5, (ante D.Lgs. n. 150 del 2009), e comunque dell’art. 2106 c.c., della L. n. 300 del 1970, art. 7 e/o del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, per il mancato rispetto del principio di tempestiva contestazione dell’addebito disciplinare, come già rilevato dalla ricorrente fin dal giudizio di primo grado;

che i fatti contestati sono pacificamente avvenuti la sera del (OMISSIS) e l’episodio è stato subito conosciuto dalla ASL;

che, senza che la ASL avesse fornito la prova a proprio carico della tempestività della contestazione (che era rilevata dall’interessata), la Corte d’appello ha escluso che l’Azienda e i soggetti tenuti a dare inizio al procedimento disciplinare “con credibile oggettività” fossero venuti a conoscenza dell’episodio prima della sua pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali (avvenuta il (OMISSIS));

che, peraltro, la suddetta pubblicazione, di cui è stata subito informata la ASL, non esclude la conoscenza dei fatti in data antecedente, tanto più se si considera l’avvenuta divulgazione fotografica degli accadimenti tramite facebook la sera stessa dell’accaduto, divulgazione che ha fatto “scoppiare il caso”, molto prima della pubblicazione della notizia della stampa;

che con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte d’appello posto a carico della ricorrente l’onere relativo alla dimostrazione della tardività dell’inizio del procedimento disciplinare, mentre doveva essere la ASL a provare di non avere avuto idonea conoscenza dei fatti contestati prima della suddetta pubblicazione sui quotidiani;

che i motivi di ricorso – da trattare insieme, data la loro intima connessione – sono da accogliere per le ragioni di seguito esposte;

che, in primo luogo, va rilevato che, a fronte di fatti risalenti al (OMISSIS) contestati con provvedimento del 30 aprile 2011 e sanzionati con provvedimento del 30 aprile 2011, l’apodittica motivazione con la quale la Corte d’appello ha ritenuto tempestiva la contestazione degli addebiti – basata sull’esclusivo assunto secondo cui è da escludere che l’Azienda e i soggetti tenuti a dare inizio al procedimento disciplinare, “con credibile oggettività”, fossero venuti a conoscenza dell’episodio contestato prima della pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali (avvenuta il (OMISSIS)) delle fotografie scattate nel reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale cittadino, senza neppure menzionare il rilievo da attribuire al riguardo alla pubblicazione di alcune fotografie dell’episodio contestato effettuata sul social network facebook la sera stessa dell’accaduto e considerata dalla stessa Azienda idonea a creare discredito a danno all’immagine dell’ASL (come risulta dal brano della contestazione disciplinare riportato nella sentenza impugnata) – si pone in contrasto con consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte secondo cui:

a) in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 165 del 2001, dall’art. 55 fino all’art. 55-octies (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017, qui applicabile ratione temporis), costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2, pertanto ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 4 in, caso di infrazioni soggette a sanzioni più gravi di quelle previste nel primo periodo del comma 1 medesimo articolo (come quella irrogata alla Dott.ssa M.), la contestazione dell’addebito deve essere effettuata entro quaranta giorni dall’acquisizione della notizia dell’infrazione da parte dell’ufficio competente, per tale intendendosi anche il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora;

b) tale decorrenza presuppone che la suddetta notizia dell’infrazione contenga gli elementi sufficienti a dare un corretto avvio al procedimento disciplinare, mentre il termine non può decorrere se la notizia, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione, ma richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito, salvo restando che il differimento può essere giustificato soltanto dalla necessità, per l’Amministrazione datrice di lavoro, di acquisire conoscenza della riferibilità dei fatti, nelle linee essenziali, al dipendente e non anche dall’integrale accertamento degli stessi (vedi, per tutte: Cass. 20 marzo 2017, n. 7134 e Cass. 11 settembre 2018, n. 22075);

c) ne deriva che la tempestività dell’avvio del procedimento disciplinare deve essere valutata in relazione alle caratteristiche proprie delle diverse vicende e anche alla complessità della struttura organizzativa dell’Amministrazione interessata, sicchè il relativo accertamento corrisponde ad una valutazione dei fatti riservata al giudice del merito, che però deve dare conto, in modo chiaro, delle ragioni per le quali – specialmente laddove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l’avvio del procedimento disciplinare (come accade nella specie) – un simile ritardo possa considerarsi giustificato;

d) a tale ultimo riguardo deve essere considerato che la previsione dei termini perentori per dare l’avvio al procedimento disciplinare, nel pubblico impiego contrattualizzato, risponde non soltanto all’esigenza di consentire all’incolpato una più efficace difesa ed escludere il rischio che possa essere avviato nei suoi confronti un simile procedimento in qualsiasi momento ad libitum dell’Amministrazione datrice di lavoro, ma risponde anche criteri generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., visto che le Amministrazioni sono tenute a non tollerare che restino impunite condotte poste in essere dai dipendenti disciplinarmente valutabili, tanto che nel suddetto settore, diversamente da quel che accade nel lavoro privato, l’esercizio del potere disciplinare è obbligatorio e non facoltativo (vedi, per tutte: Cass. n. 8722/2017; Cass. n. 11160/2018; Cass. n. 27387/2018);

e) proprio in considerazione di tali molteplici finalità, l’inerzia nell’avvio del procedimento disciplinare, derivante dall’ingiustificato mancato rispetto dei termini perentori imposti dal legislatore, comporta, per l’Amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare e per il dipendente, la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa (art. 55-bis, comma 2, cit.);

che, nella descritta situazione, la Corte d’appello di Firenze, a fronte di un periodo di quasi due anni intercorso tra l’avversarsi dell’episodio contestato e l’avvio del procedimento disciplinare, ha escluso la tardività dell’iniziativa disciplinare sulla base di elementi inadeguati, in quanto tali a giustificare il mancato rispetto delle suddette complessive e fondamentali esigenze cui risponde la perentorietà dei termini in oggetto, quale prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 55 e 55-bis cit., come interpretati dalla ferma giurisprudenza di questa Corte;

che, peraltro, alla base della suddetta violazione normativa vi è il riferimento alla “credibile oggettività” della conoscenza dell’episodio contestato acquisita dalla ASL solo con la pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali (avvenuta il (OMISSIS)) delle fotografie scattate nel reparto, riferimento che risulta privo di alcun riscontro oggettivo, tanto più a fronte della pacifica diffusione su facebook, nella stessa sera dello “scherzo”, di fotografie dell’evento, richiamate nella lettera di contestazione disciplinare, la quale oltretutto ha la stessa data della pubblicazione dei quotidiani in oggetto;

che per tutte le suindicate ragioni non viene esplicitata la ragione per cui l’increscioso episodio – anche per la sua presumibile atipicità all’interno di un Ospedale – sarebbe venuto a conoscenza della ASL, in particolare del responsabile della struttura interessata e/o dei componenti dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari solo dopo due anni dal suo verificarsi e anche questo dà luogo ad una violazione dell’anzidetta normativa;

che, pur spettando al giudice del merito il compito di verificare in concreto quando un potenziale illecito disciplinare sia stato scoperto nei suoi connotati sufficienti a consentirne la contestazione in via disciplinare e quindi valutare, sulla base delle concrete circostanze di fatto accertate, se il tempo impiegato dall’Amministrazione datrice di lavoro per effettuare la contestazione dell’addebito possa, o meno, considerarsi congruo, è invece questione di diritto – in quanto tale esaminabile anche da questa Corte – stabilire se l’arco temporale intercorso fra la scoperta dell’illecito disciplinare e la sua contestazione dia luogo (oppure no) a violazione del diritto di difesa del lavoratore;

che, nella specie, come si è detto, dalla sentenza impugnata non risultano esplicitate adeguatamente le ragioni che avrebbero giustificato il notevole ritardo registratosi nella contestazione e qUesto, si traduce di per sè nella violazione del fondamentale diritto di difesa dell’attuale ricorrente, che è uno dei diritti tutelati attraverso la configurazione come perentori, da parte dell’art. 55-bis cit., dei termini in materia;

che, pur essendo il suddetto rilievo decisivo, deve essere sottolineato che il suindicato diritto della ricorrente (garantito dall’art. 24 Cost.) risulta essere stato violato anche per molteplici altri aspetti;

che, in particolare, si pone in contrasto con tale diritto fondamentale e con la suindicata normativa in materia che ne è espressione (con riguardo alla posizione dell’incolpato), l’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’Amministrazione datrice di lavoro – dopo la contestazione degli addebiti potrebbe, anche sulla base delle giustificazioni offerte dall’incolpato sui fatti compresi nella contestazione disciplinare, svolgere un’ulteriore attività di indagine per effettuare la “corretta” valutazione dei fatti addebitati e quindi procedere all’irrogazione della sanzione fondandosi su questa nuova valutazione, senza essere tenuta ad esternarne gli esiti all’interessato prima della suddetta irrogazione;

che, infatti, è una regola-cardine del procedimento disciplinare in genere – e di quello nei confronti dei pubblici dipendenti – quella secondo cui il datore di lavoro può effettuare indagini solo prima di procedere alla contestazione disciplinare ponendo l’interessato in condizione di controdedurre sui relativi esiti;

che, in particolare, l’anzidetta affermazione della Corte territoriale si pone in patente contrasto con il fondamentale principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere una sanzione disciplinare sulla base di fatti diversi da quelli contestati e che può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi – nel corso del procedimento disciplinare e/o del successivo giudizio circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione (vedi, per tutte: Cass. 12 marzo 2010, n. 6091; Cass. 17 luglio 2018, n. 19023; Cass. 25 marzo 2019, n. 8293);

che tale contrasto si rinviene, in modo evidente, nella statuizione, chè è portante della decisione, rappresentata dall’esclusione del carattere di “novità” degli addebiti – l’addebito relativo all’aver tollerato, nella qualità di dirigente (seppur non responsabile del reparto in cui si è svolto l’episodio censurato), condotte disdicevoli poste in essere “per scherzo” dalle infermiere del reparto stesso, senza intervenire per far cessare simili condotte, senza segnalare l’accaduto ai superiori e anzi soffermandosi a riprendere la scena con proprio telefono cellulare – cui la Corte territoriale ha fatto riferimento per giustificare la sanzione irrogata;

che le suddette condotte non risultano ricomprese nella lettera di contestazione del (OMISSIS) e nella successiva nota di irrogazione della sanzione del 30 aprile 2011 – entrambe riprodotte nel presente ricorso – nelle quali si è fatto esclusivo riferimento all’improprio utilizzo di materiali sanitari per finalità goliardiche, alla violazione del divieto di fumo e alla pubblicazione sul social network facebook di alcune fotografie idonee a creare discredito e danno all’immagine alla ASL, nonchè alla potenziale violazione della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali degli utenti;

che è sufficiente confrontare gli addebiti contestati con quelli presi in considerazione dalla Corte d’appello (al fine di ritenere legittima la sanzione irrogata) per avere la certezza che questi ultimi non possono essere certamente qualificati come “circostanze confermative” dei primi ovvero fatti che non hanno modificato il quadro generale della contestazione, tanto da consentire alla dipendente di controdedurre agevolmente in relazione ad essi;

che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, i suddetti addebiti certamente non possono neppure considerarsi il mero frutto di una diversa valutazione della partecipazione soggettiva della M. all’episodio contestato – partecipazione che il Giudice d’appello riferisce essere risultata marginale in sede di indagine della ASL (essendo stata limitata allo scatto di alcune fotografie) – valutazione diversa che ha portato la Corte territoriale ad affermare che, sebbene l’episodio contestato sia stato commesso materialmente da altre persone, comunque in esso sarebbe da considerare coinvolta anche la dottoressa M. per una condotta contraddistinta da “probabile leggerezza” (leggerezza che, peraltro, oltre ad essere probabile neppure esplicitata), costituita esclusivamente dai suindicati addebiti differenti e nuovi rispetto a quelli originariamente contestati, sui quali ultimi la Corte d’appello non si è pronunciata specificamente, essendosi limitata a sottolineare la marginalità del comportamento della M. nell’episodio contestato, aggiungendo che tale episodio è stato materialmente commesso da persone diverse dalla ricorrente;

che, in sintesi, il ricorso deve essere accolto, per le ragioni esposte;

che la sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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