Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30224 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30224
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA A. DORIA 48, presso l’avvocato ABBATE
FERDINANDO EMILIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
30/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato RANIERI RODA, con delega, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DEL CORE Sergio che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo;
assorbimento del secondo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
T.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Roma depositato il 30.9.08 con cui la PDCM veniva condannata ex L. n. 89 del 2001 al pagamento in suo favore di un indennizzo di Euro 7500,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Lazio.
Che la PDCM non ha resistito con controricorso.
La Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.
Diritto
OSSERVA
Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione per avere riconosciuto gli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda.
Con il secondo motivo si lamenta che la liquidazione delle competenze sia avvenuta in violazione dei minimi tariffari.
Quanto al primo motivo di ricorso , si osserva che la Corte d’appello ha liquidato l’equo indennizzo per complessivi Euro 7.500,00 sulla base di Euro 1500,00 per anno di ritardo determinato all’attualità, il che sta a significare che in detta somma sono compresi anche gli interessi a partire dalla domanda,del tutto correttamente ha pertanto riconosciuto gli ulteriori interessi a decorrere dalla data del decreto. La doglianza del ricorrente risulta pertanto non giustificata e quindi infondata.
Il secondo motivo risulta fondato essendosi la Corte d’appello discostata dai minimi tariffari assorbito dovendo questa Corte, a seguito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso provvedere alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
Il ricorso va in conclusione accolto in relazione a tale motivo con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta.
Sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito per cui, ferma restando la condanna della PDCM al pagamento dell’equo indennizzo stabilito dal giudice di merito, la stessa va altresì condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
In ragione dell’accoglimento parziale del ricorso le spese del presente giudizio si compensano per i due terzi.
PQM
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo,cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito condanna l’Amministrazione al pagamento di un terzo delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 oltre Euro 30,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, compensati i restanti due terzi nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 750,00 per onorari, Euro 721,00 per diritti ed Euro 25,00 per spese oltre spese generali, Iva e cpa; spese tutte da distrarsi in favore dell’avvocato Ferdinando Emilio Abate antistatario.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011