Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30224 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina M. – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 14181 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Poligrafica R. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore R.C., rappresentata e difesa, giusta procura

speciale a margine del controricorso, dall’avv.to Luigi Rotondi e

Alfredo Grammatico, tutti domiciliati presso la cancelleria della

Corte;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n.

607/12/2012, depositata il 27 novembre 2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 ottobre 2018 dal Relatore Cons. Dott. Putaturo Donati Viscido di

Nocera Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

Che:

-con sentenza n. 607/12/2012, depositata il 27 novembre 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Poligrafica R. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 306/03/2011 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio di Avellino aveva contestato a quest’ultima, per l’anno di imposta 2005, un maggiore reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni, in relazione a costi ritenuti indebitamente dedotti e a maggiori ricavi non contabilizzati.

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che 1) era illegittima la ripresa a tassazione della perdita su crediti derivante, a seguito di transazione, dalla rinuncia da parte della società contribuente al credito di Euro 477.366,01 vantato nei confronti dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in quanto la contribuente aveva provato, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), ex art. 101, comma 5, la risultanza della perdita – debitamente iscritta nel bilancio aziendale – da “elementi certi e precisi”, avendo documentato la ragione ad essa sottostante concretantesi nella “scelta economico-aziendale posta in essere dalla società, giustificata dall’opportunità economica di quest’ultima di continuare i rapporti commerciali con l’Istituto di Statistica, notoriamente conosciuto”; 2) la comunicazione ISTAT del 6/12/05, confermata con nota del 21/11/2008 e specificata in data 15/01/09, denotava il mancato uso distorto o anomalo da parte della società della detta rinuncia al credito; 3) il principio della “non inerenza” dei crediti, oggetto di rinuncia, all’esercizio finanziario di riferimento (2005), per essersi gli stessi formati durante il periodo dal 2000 al 2004, non poteva giustificare da solo la pretesa dell’Ufficio, in quanto era stata accertata la mancata riscossione da parte della società dell’importo accertato;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica, con controricorso, la Poligrafica R. s.r.l.;

– la controricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c., insistendo per l’inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 101, comma 5, per avere la CTR ritenuto erroneamente illegittima la ripresa a tassazione della perdita sui crediti – derivante dalla rinuncia al credito di Euro 477.366,00 vantato nei confronti nell’Istat – indebitamente dedotta dalla società contribuente, ancorchè quest’ultima non avesse provato la risultanza della stessa, ai fini della deducibilità, da elementi certi e precisi, e dunque l’irrecuperabilità/inesigibilità del credito rinunciato nei confronti di un soggetto, peraltro, pubblico qual era l’Istituto di Statistica, non essendo la “scelta di convenienza” della contribuente posta alla base di detta rinuncia evincibile dalla richiamata nota del 21 novembre 2008, nella quale l’Istat aveva semplicemente comunicato che, dal riscontro dei mandati, risultava corrisposta alla società la somma di Euro 2.287.906,16 a titolo di compenso delle prestazioni previste nel contratto; tutto ciò, senza considerare, inoltre, l’illegittimità della rinuncia al credito per essere stato emesso il parere favorevole del Collegio sindacale il 14 aprile 2006 allorquando la dichiarazione del Consiglio di amministrazione del 21 marzo 2006 di remissione del debito era già divenuta efficace;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del TUIR, per avere la CTR ritenuto erroneamente deducibile da parte della società contribuente la perdita su crediti nell’anno 2005, ancorchè non fosse il periodo di imposta di competenza, dovendosi, invece, fare applicazione, in materia, del principio di competenza in base al quale il periodo di imposta cui imputare la perdita deve corrispondere a quello in cui si acquista la certezza che il credito non possa essere più soddisfatto e non avendo la contribuente, nella specie, provato la corretta imputazione del costo all’esercizio di competenza per essersi la rinuncia al credito perfezionata nel 2006 successivamente all’anno (2005) in cui la società aveva dedotto il detto costo;

– vanno preliminarmente disattese le eccezioni sollevate dalla contribuente nel controricorso di inammissibilità dei suddetti motivi per difetto di specificità, in quanto gli stessi contengono una chiara esposizione dei fatti di causa e delle ragioni delle ragioni di diritto a loro sostegno, con agevole individuazione del rispettivo thema decidendum;

– ugualmente prive di pregio sono le eccezioni di inammissibilità per assunto difetto di autosufficienza, non avendo, ad avviso della contribuente, la ricorrente assolto all’onere imposto, ai sensi del dell’art. 366 c.p.c., n. 6, di indicazione specifica nel ricorso e di trascrizione, nelle parti oggetto di doglianza, degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, essendo a carico della contribuente l’onere probatorio, anche documentale, in ordine alla sussistenza dei presupposti sostanziali e temporali per la deducibilità delle perdite su crediti;

– il primo motivo è fondato;

– in tema di imposte sui redditi di impresa, grava sul contribuente l’onere di fornire la prova della deducibilità delle perdite su crediti ritenuti dal Fisco indeducibili, dimostrando la natura di componenti negative del reddito d’impresa, sulla base di elementi certi e precisi o, in alternativa, la prova dell’assoggettamento a procedure concorsuali, dovendosi ritenere, al contrario, insuperabile l’accertamento da parte del Fisco della indeducibilità, particolarmente se basato su contestazioni specifiche e minuziose in ordine a crediti specificamente determinati (Cass. n. 7032 del 2018; Cass. n. 447 del 2015; Cass. n. 16823 del 2014); la disciplina fiscale della perdita su crediti, regolata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5, stabilisce, dunque, che l’inesigibilità del credito deve risultare da “elementi certi e precisi”, sicchè, ove la perdita derivi da rinuncia al credito, occorre che l’atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un’effettiva irrecuperabilità del credito. Altrimenti, la rinuncia rientra nel novero degli atti di liberalità indeducibili a fini fiscali. Inidoneo a sorreggere la condotta della società di deduzione delle perdite su crediti imputabili a rinunce è dunque il mero richiamo alla logica imprenditoriale, che, in quanto ritenuta insindacabile, traligna in arbitrio (Cass. n. 10211 del 2018);

– la CTR non ha fatto buon governo dei suddetti principi, in quanto, a fronte della contestazione dell’Ufficio circa la mancata prova da parte della contribuente dell’esistenza dell’asserita perdita su crediti, quale componente negativo del reddito di impresa, ha erroneamente ritenuto illegittima la ripresa a tassazione, in presenza di una mera “scelta economico-aziendale posta in essere dalla società, giustificata dall’opportunità economica di quest’ultima di continuare i rapporti commerciali con l’Istituto di Statistica, notoriamente conosciuto”, senza, dunque, fare ricadere sulla contribuente l’onere della prova circa l’effettiva irrecuperabilità del credito oggetto dell’atto di rinuncia;

– alla luce delle argomentazioni di cui sopra, è evidente la mancanza di pregio delle eccezioni sollevate dalla contribuente di inammissibilità del primo motivo ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, “per avere la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte” e per involgere asserite valutazioni di fatto precluse in sede di legittimità;

– la fondatezza del primo motivo rende inutile la trattazione del secondo, con assorbimento dello stesso;

– in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, perchè proceda a nuovo giudizio, finalizzato a verificare se la rinuncia al proprio credito da parte della società contribuente trovi giustificazione nella esistenza di elementi di fatto che, secondo l’apprezzamento del giudice di merito, depongano o meno per la totale inesigibilità del credito rinunciato. Le spese di questo grado di giudizio saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione;

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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