Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30223 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina M. – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 3326 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

S.A. rappresentata e difesa, giusta procura speciale a

margine del controricorso, dall’avv.to Rolando Salusest, tutti

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv.to Marco Tocci

in Roma, Via Vittoria Colonna n. 40;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio n. 236/02/2011, depositata il 6 ottobre 2011,

non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 ottobre 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

che:

-con sentenza n. 236/02/2011, depositata il 6 ottobre 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di S.A. avverso la sentenza n. 1/01/2009 della Commissione tributaria provinciale di Rieti che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva contestato a quest’ultimo, esercente attività di geometra, per l’anno di imposta 2003, un maggiore reddito imponibile, ai fini Irpef, Irap e Iva, in relazione a presunti ricavi non contabilizzati;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) il contribuente, per l’anno di imposta 2003, aveva aderito al concordato preventivo biennale del D.L. n. 269 del 2003, ex art. 33, convertito dalla L. n. 326 del 2003, per cui, ai sensi dei commi 8 e 8bis del detto articolo, erano inibiti i poteri spettanti all’Amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo e comma 2, lett. a) d) e d-bis); 2) nella specie, avendo nell’avviso di accertamento in questione, l’Ufficio dichiarato di procedere ai sensi dell’art. 39 cit., del comma 1 – senza precisare a quale delle quattro lettere della disposizione intendesse riferirsi – e discendendo l’accertamento da elementi che, in via presuntiva, portavano a configurare una mancata dichiarazione di compensi – tali essendo l’acquisizione di dati presso l’Ufficio del territorio di Rieti, da utilizzare come presunzioni di ricavi conseguiti e la determinazione, sempre in via presuntiva, dei ricavi omessi- era inibito all’Ufficio l’accertamento “della esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici purchè queste siano gravi, precise e concordanti”, ex art. 39, comma 1, secondo periodo, lett. d) cit.; 3) l’unico rilievo invocato dall’Ufficio relativo alla mancata preclusione del potere di accertamento nel caso in cui, come nella specie, il maggior reddito accertato fosse superiore al 50% di quello dichiarato (dell’art. 33, ex comma 8 bis, cit.), era privo di pregio, in quanto trattavasi di un’ulteriore condizione posta a carico dell’Amministrazione nelle limitate ipotesi – non ricorrenti- in cui era consentito esercitare il potere di accertamento nei confronti di chi avesse aderito al concordato preventivo;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica, con controricorso, il contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c) e d), in combinato disposto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 33, commi 8 e 8 bis, convertito dalla L. n. 326 del 2003, per avere la CTR ricondotto erroneamente l’accertamento operato dall’Ufficio alla tipologia di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, cit. – con applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 33, comma 8, – e non già del medesimo D.P.R., all’art. 39, comma 1, lett. c) – escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 33 cit., comma 8 – pur avendo l’Ufficio desunto – come precisato nella motivazione dell’atto impositivo – l’inesattezza/incompletezza degli elementi indicati nella dichiarazione, in modo certo e diretto, dalle pratiche catastali (domande di accatastamento e/o di variazione) reperite presso l’UTE e svolte dal contribuente nell’esercizio, nell’anno 2003, della sua attività professionale di geometra; con ciò, ad avviso dell’Agenzia, erroneamente escludendo – pur trattandosi di un accertamento condotto, ai sensi dell’art. 39 cit., del comma 1, lett. c), e, dunque, non soggetto alla preclusione di cui al comma 8 dell’art. 33 cit. – la rilevanza dell’art. 33 cit., comma 8bis relativo, quale condizione legittimante l’accertamento, al necessario superamento (del 50%) del reddito accertato rispetto a quello dichiarato;

– in disparte il profilo di inammissibilità per non avere l’Agenzia, in difetto del principio di autosufficienza, riportato in ricorso – se non frammentariamente – il contenuto dell’avviso di accertamento in questione, il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto investe una questione – quella concernente la erronea riconduzione da parte del giudice di appello dell’accertamento in questione alla tipologia di cui all’art. 39, comma 1, lett. d) secondo periodo, cit., in luogo di quella di cui all’art. 39, comma 1, lett. c) cit. con conseguente erronea applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 33,comma 8, non compresa nel thema decidendum della sentenza impugnata e in ordine alla quale la ricorrente non risulta avere assolto all’onere di allegazione circa l’avvenuta deduzione quale motivo di appello (limitato, come si evince dalla CTR, alla denuncia dell’assunta violazione del comma 8bis dell’art. 33 cit.); ciò in ossequio al condivisibile orientamento secondo cui “i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio” (ex multis, Cass. sez. 3, Ord. n. 907 del 17/01/2018), essendo onere del ricorrente, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., sez. 6 – 1, Ord. n. 15430 del 13/06/2018);

– peraltro, anche a volere ritenere – come eccepito nel controricorso che la suddetta questione – dell’inapplicabilità, ad avviso dell’Ufficio, nella specie, dei limiti al potere di accertamento ex art 33, comma 8, cit., stante la riconducibilità dell’accertamento in questione a quello D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. c) – fosse stata dall’Agenzia dedotta nelle controdeduzioni in primo grado, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità la statuizione del giudice di primo grado su un punto della controversia al quale non sia stato posto il gravame specifico da parte del soccombente e sia perciò mancata rispetto ad esso una pronuncia del giudice d’appello (Cass. Sez. 3, n. 1228 del 03/03/1981; Sez. L, n. 5637 del 15/03/2006; Sez. L, n. 6733 del 21/03/2014);

– il suddetto motivo si profila nel merito, comunque, infondato;

– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. c) e d), consente l’accertamento induttivo del reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, ove “l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati” risultino, tra l’altro, in modo certo e diretto, da “atti e documenti in possesso dell’ufficio” (lett. c) o, ancora, qualora “l’esistenza di attività non dichiarate o l’insussistenza di passività dichiarate” sia desumibile “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè… gravi, precise e concordanti” (lett. d);

– nella specie, a fronte di una contestazione dell’Ufficio di inesattezza/incompletezza della dichiarazione, relativa all’anno 2003, quanto ai ricavi omessi, fondata – come ribadito anche in ricorso (pag. 4) – sulla “individuazione di domande di accatastamento e/o variazione fatte nel 2003, reperite presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio, in relazione alle quali, sia nell’atto di accesso che successivamente non venivano trovati i necessari riscontri contabili, in termini di fatturazione”, la CTR ha correttamente sussunto i fatti come pacificamente contestati nello schema legale dell’accertamento di cui all’art. 39, comma 1, lett. d) comma 2, cit. – e, dunque, nel novero degli accertamenti preclusi, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 33, comma 8, all’Ufficio nei confronti dei soggetti che si avvalgano del concordato preventivo – ritenendo – peraltro, con una valutazione in fatto non suscettibile di rivisitazione in questa sede di legittimità – che l’inesattezza/incompletezza della dichiarazione risultasse, nel caso di specie – non già in modo “certo e diretto” dai dati (domande di accatastamento e/o variazione acquisiti presso l’UTE) in possesso dell’Ufficio – ma da una serie di elementi presuntivi individuati, come precisato dalla CTR, non solo nei dati acquisiti presso l’UTE – utilizzati pure essi come presunzioni dei ricavi conseguiti – ma anche nella determinazione, sempre in via presuntiva, dell’ammontare dei ricavi omessi; da qui, stante l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 33 cit. comma 8, anche la corretta esclusione, da parte del giudice di appello, di ogni rilievo alla dedotta violazione del comma 8bis del medesimo art. 33, per superamento, nella specie, del 50% del reddito accertato rispetto a quello dichiarato;

– con il secondo motivo, proposto in subordine, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la CTR delineato l’iter logico-argomentativo in ordine alla qualificazione dell’accertamento in questione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in luogo dell’art. 39, comma 1, lett. c) del medesimo decreto, pur risultando l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione, in modo certo e diretto, dagli atti rinvenuti presso l’UTE;

– quanto al vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, questo può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. 30822 del 2017; Cass. n. 19547 del 2017; n. 15489 del 2007);

– nella specie, la CTR, con una motivazione congrua e scevra da vizi logici-giuridici, ha ricondotto l’accertamento in questione alla tipologia di cui all’art. 39 cit., comma 1, lett. d), parte 2, ritenendo – peraltro, con una valutazione in fatto non suscettibile di valutazione in sede di legittimità – che la rilevata incompletezza della dichiarazione in ordine ai ricavi non dichiarati fosse risultata – non già in modo certo e diretto dai soli dati in possesso dell’Ufficio – ma da una serie di elementi presuntivi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, quali sia i dati acquisiti presso l’Ufficio del territorio di Rieti (domande di accatastamento e/o variazione fatte nel 2003), quali indici presuntivi dei ricavi conseguiti che la determinazione, in via presuntiva, dell’ammontare dei compensi omessi, attraverso – come si evince avuto riguardo anche alla parte in fatto della sentenza – la quantificazione delle parcelle omesse, tenuto conto della diversa tipologia dell’atto, in applicazione della tariffa professionale;

– in conclusione, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore di S.A., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.100,00 a titolo di compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli altri oneri di legge;

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA