Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30223 del 15/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30223 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

SENTENZA

sul ricorso 6181-2012 proposto da:
BECHINI FABRIZIO C.F. BCHFRZ56R16F384Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo
studio dell’avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI,
rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA BECONI,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

1428

BRACCO S.P.A. P.IVA 00825120157, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 19,

presso

lo studio

Data pubblicazione: 15/12/2017

dell’avvocato FEDERICA PATERNO’, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati PAOLA TRADATI e
FRANCO TOFFOLETTO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 872/2011 della CORTE D’APPELLO

1151/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA
DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine per il rigetto del
ricorso;
udito l’Avvocato FEDERICA PATERNO’.

di FIRENZE, depositata il 30/08/2011, R. G. N.

R.G.6181-2012

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza in data 30/08/2011, in riforma
della sentenza del Tribunale di Pistoia n.298/2008, ha negato a Fabrizio

indennità suppletiva di clientela, dovuta alla cessazione del rapporto per
recesso unilaterale a iniziativa del preponente. Il Bechini, agente promotore
per l’azienda farmaceutica Bracco s.p.a. per la zona di Pistoia e Provincia dal
1999, veniva licenziato nel 2004 dalla stessa Società per supposta crescente
trascuratezza e noncuranza nell’esecuzione del contratto di agenzia. La Corte
d’Appello, rigettando il ricorso principale, e accogliendo quello incidentale della
società, ha condannato il lavoratore a restituire quanto percepito in esecuzione
della sentenza di primo grado, statuendo contestualmente l’inefficacia del patto
di non concorrenza post contrattuale in virtù del legittimo esonero dallo stesso,
comunicato dalla Bracco al ricorrente tre mesi prima della cessazione del
rapporto.
Avverso il solo capo della sentenza, concernente la sussistenza del diritto
alla c.d. indennità suppletiva di clientela, interpone ricorso in Cassazione
Fabrizio Bechini, affidando le sue ragioni a due censure, essendosi con ciò
formato il giudicato sulla statuizione della sentenza d’Appello concernente la
pretesa sussistenza di un patto di non concorrenza post contrattuale tra le
parti. La Bracco S.p.a. resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nella prima censura parte ricorrente si duole che la sentenza gravata
abbia omesso di valutare, ovvero • non abbia valutato adeguatamente, le
risultanze istruttorie dalle quali sarebbe emersa l’esistenza dei due presupposti
richiesti dalla legge per poter godere – al momento della cessazione del
rapporto di agenzia – dell’indennità suppletiva di clientela di cui all’art. 1751
cod. civ.:

Bechini il diritto all’indennità prevista dall’art.1751 cod. civ., denominata

a) l’aver procurato nuovi clienti o l’aver sviluppato sensibilmente gli affari
con i clienti esistenti;
b) il ricevere, il preponente, ancora dopo la cessazione del rapporto,
sostanziali vantaggi derivanti da quegli stessi affari procacciati dall’agente (art.
360, co.1, n.5 cod. proc. civ.);
2. Nella seconda censura parte ricorrente contesta violazione di legge

più in generale, delle norme riguardanti i poteri istruttori riconosciuti al Giudice
d’Appello nel processo del lavoro (art. 437 cod. proc. civ.), avendo questi
erroneamente dichiarato inammissibili mezzi istruttori tempestivamente e
ritualmente dedotti dal ricorrente con il ricorso e con una memoria autorizzata
(art. 360, co.1, n.3, cod. proc. civ.).

Si deve osservare preliminarmente come la scelta – dichiarata – di parte
ricorrente di svolgere una trattazione congiunta dei due motivi di ricorso non
giova alla chiarezza delle indicate prospettazioni; a essa, va pertanto mosso un
rilievo di generale inammissibilità, per assenza di separatezza e specificità delle
censure dedotte (Cass. n.22534/2014)

In particolare, quanto al primo motivo, l’inammissibilità consegue dall’essersi,
parte ricorrente, limitata a denunciare genericamente il vizio di motivazione,
peraltro in tutte e tre le varianti considerate dalla norma processuale di
riferimento (art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ.), trascurando di indicare
l’anomalia motivazionale secondo la formulazione del n.5, introdotta dalla I. n.
40/2006, ratione temporis applicabile alla controver’sia in oggetto, per essere
stata – la sentenza impugnata – pubblicata il 30/08/2011. La citata novella,
infatti, riconduce il vizio di motivazione ammissibile non a una mera censura di
“un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile
d’ufficio”, com’era nell’originaria formulazione della norma processuale, bensì
specificamente a un “fatto controverso e decisivo per il giudizio”, escludendo,
in tal modo, ogni residua possibilità che la domanda rischi di sfociare in una
generica richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, inibita in sede di

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nell’applicazione della norma sull’allegazione probatoria (art.2697 co. civ.) e,

legittimità. Richiamando, poi, espressamente la caratteristica di decisività del
fatto deducibile, con riferimento alla valutazione dell’interesse ad agire del
ricorrente, la legge n.40/2006 conferisce a tale mezzo di ricorso un più incisivo
carattere di eccezionalità (Cass. n.21152/2014).

Neanche il secondo motivo sfugge alla censura d’inammissibilità per come esso

437 cod. proc. civ. (art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ.). Esso è generico, poiché
la ricorrente non provvede alla trascrizione delle circostanze oggetto della
prova né del contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato
dal giudice di merito (Cass. n. 4082/2012).
Anche con riferimento all’altro aspetto, rivolto alla richiesta di una rivalutazione
delle risultanze istruttorie, il ricorso presenta più di un profilo di
inammissibilità, il primo dei quali sicuramente attiene alla circostanza che,
prospettando una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella
accertata nella sentenza impugnata, esso mira a un riesame del merito, non
consentito in sede di legittimità (Cass. n.7972/2007; Cass. n.25332/2014).
Inoltre, ove anche il ricorrente avesse inteso dolersi dell’omessa o erronea
valutazione di un documento da parte del giudice di merito, egli sarebbe stato
gravato dal duplice onere – imposto dall’art. 366, co.1, n.6, cod. proc. civ. – di
produrlo agli atti e di indicarne il contenuto, così come vuole l’orientamento
ormai consolidato di codesta Corte (Cass. n.22534/2014).

Il ricorso presenta, altresì, motivi d’infondatezza. Sulla prima censura, quanto
alla presunta apoditticità della sentenza gravata, l’iter logico – argomentativo
seguito dalla Corte territorile, si palesa, al contrario, chiaro e coerente nel
ritenere che il Tribunale abbia accordato l’indennità suppletiva di clientela,
senza che fosse stata provata in giudizio la contemporanea sussistenza dei due
requisiti, richiesti dall’art. 1751 cod. civ.: nuovi clienti o incremento dei vecchi
e permanenza dei vantaggi in capo all’azienda dopo la cessazione del rapporto.
Quanto al secondo motivo, quella che il ricorrente censura come probatio
diabolica, ossia l’ammissione, da parte del secondo Giudice, di una difficoltà

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è prospettato, quale violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e

ricostruttiva del giudizio di primo grado, nonostante l’ausilio della CTU, va
evidenziato come esso ricada, invece, sulla stessa struttura del diritto
all’indennità in oggetto e sui requisiti per avvalersene. Sotto tale profilo non
appare contestabile l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello, nel ritenere
provato in giudizio che il primo presupposto, ossia l’aumento del fatturato e
delle provvigioni – considerato dal primo giudice da solo sufficiente a fondare

un aumento del numero dei prodotti da piazzare e dell’ampliamento della zona
geografica di azione, così come dedotto dal preponente e non smentito
dall’agente, e non invece, come si vorrebbe sostenere da parte di quest’ultimo,
dovuto alla propria operosità.
Sulla sussistenza del secondo requisito, relativo alla permanenza dei vantaggi,
anche dopo la conclusione del contratto, la Corte territoriale, ha ritenuto invece
non raggiunta la prova, per essersi il primo giudice basato sull’errato
presupposto che l’art. 1751 cod. civ. ritenesse sufficiente il verificarsi anche di
uno soltanto dei due requisiti ai fini del riconoscimento del diritto dell’indennità
suppletiva di clientela in capo all’agente promotore.
Al contrario, va in questa sede riaffermato come, con il d.lgs. n.65/1999 di
adeguamento alla Direttiva comunitaria 86/653/CEE, che tenta una parziale
armonizzazione dei modelli retributivi del contratto d’agenzia applicati dalle
legislazioni nazionali, in ossequio al principio, adottato anche dal nostro
ordinamento, di riconoscere un’indennità in favore dei soli agenti “più
meritevoli”, quest’ultima, prima affidata alla ricorrenza di almeno una delle
condizioni previste dal primo comma dell’art. 1751 cod. proc. civ., ora è
condizionata alla presenza di entrambi i requisiti contemplati dalla norma
civilistica. (Cass. n.15203/2010; Cass. n.23996/2008).
Ciò rileva anche ai fini della determinazione quantitativa dell’indennità,
calcolata percentualmente sull’allegazione dell’elenco dei nuovi clienti ovvero
dell’incremento del fatturato dei vecchi, nonché, sull’allegazione del vantaggio
derivante all’azienda dall’apporto del medesimo agente, desunto
dall’articolazione dei predetti mezzi istruttori nei confronti della clientela.

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l’esistenza del diritto in capo al Bechini – fosse prevalentemente il risultato di

Censurata dal ricorrente come probatio diabolica,

l’accertata difficoltà di

dimostrare lo sviluppo degli affari e il mantenimento dei vantaggi successivi nel
senso sopra delineato, è conclusivamente giudicata dalla Corte d’Appello, con
accertamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, quale
conferma del mancato raggiungimento della prova sull’esistenza del diritto del
ricorrente a percepire l’indennità in questione.

spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della
controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200
per esborsi, in Euro 4.000 per competenze professionali, oltre che delle spese
forfettarie nella misura del 15%, e degli accessori di legge.

Così deciso nell’Udienza del 4/04/2017

In definitiva, essendo entrambi i motivi infondati, il ricorso va respinto. Le

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