Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30222 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. (c.f. (OMISSIS)), A.N.B.

(c.f. (OMISSIS)), B.M. (c.f.

(OMISSIS)), AI.GI. (c.f. (OMISSIS)),

C.M. (c.f. (OMISSIS)), GI.CO.

(c.f. (OMISSIS)), CO.ST. (c.f.

(OMISSIS)) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. DORIA

48, presso l’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

Nonchè da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.G., A.N.B., B.M.,

AI.GI., C.M., GI.CO.,

CO.ST., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. DORIA

48, presso l’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

03/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RANIERI RODA, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo;

assorbimento del secondo; assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G. più gli altri sei ricorrenti di cui in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Roma depositato il 3.4.08 con cui la PDCM veniva condannata ex L. n. 89 del 2001 al pagamento in favore di ciascuno di essi di un indennizzo di Euro 7000,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Lazio.

Che la PDCM a resistito con controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale al quale resistono con controricorso i ricorrenti.

La Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Diritto

OSSERVA

Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione per avere riconosciuto gli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda.

Con il secondo motivo si lamenta che la liquidazione delle competenze sia avvenuta in violazione dei minimi tariffali in ragione della pluralità dei ricorsi riuniti.

Con il ricorso incidentale la PDCM lamenta l’omessa motivazione sulla propria eccezione di insussistenza del danno non patrimoniale in ragione della consapevolezza da parte dei ricorrenti della infondatezza della azione da essi avanzata nel giudizio presupposto.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

Va esaminato per primo il ricorso incidentale che riveste carattere preliminare. Risulta dalla memoria difensiva di costituzione nel giudizio di merito della Presidenza del Consiglio, riportata integralmente nel ricorso in osservanza del principio di autosufficienza, che questa aveva eccepito la sussistenza della consapevolezza nei ricorrenti della infondatezza della propria azione relativa all’accertamento del diritto a percepire l’indennità giudiziaria in misura maggiorata e del diritto all’indennità di amministrazione durante il periodo di puerperio in virtù della L. n. 537 del 1993 e della successiva ordinanza della Corte Costituzionale del febbraio 1996 nonchè della L. n. 525 del 1996 che, introducendo una disciplina satisfattiva di gran parte delle richieste dei ricorrenti, aveva fatto venir meno ogni ansia ed incertezza. Su tale eccezione, non si rinviene nell’ordinanza impugnata alcuna motivazione.

Il ricorso è pertanto fondato poichè tale questione doveva essere preliminarmente esaminata dalla Corte d’appello investendo essa l’accertamento in concreto della esistenza del danno non patrimoniale.

Il ricorso incidentale va pertanto accolto, assorbito quello principale, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi , accoglie quello incidentale, assorbito il principale, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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