Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30222 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2021, (ud. 14/07/2021, dep. 27/10/2021), n.30222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35290-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CASTRO

PRETORIO, 122, presso lo studio dell’avvocato TONTO DI IACOVO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 368/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

1. V.A., cittadino svizzero e residente in (OMISSIS) (CH),

impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara

il provvedimento di diniego dell’istanza di rimborso delle

trattenute Irpef operate dall’Ufficio sul trattamento pensionistico

erogato per l’anno 2011.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la

Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello

rilevando che il contribuente aveva fornito la prova della residenza

effettiva sotto l’aspetto dell'”interesse vitale” ed aveva assolto

agli oneri, previsti dalla convenzione tra Italia e Confederazione

svizzera, art. 29, comma 2, depositando una attestazione

dell’autorità elvetica di assoggettamento all’imposizione fiscale

di quello stato.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione

l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Il contribuente si

e’ costituito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.

380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Il contribuente e l’Agenzia delle Entrate hanno depositato memorie

illustrative.

 

Fatto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione della convenzione Italia-Svizzera, artt. 4, 18 e 29, approvata e resa esecutiva in Italia con la L. n. 943 del 1978, e dell’art. 2697 c.c.; la sentenza viene criticata per aver fondato il diritto al rimborso in assenza di prova specifica e puntuale della effettiva tassazione nella Confederazione elvetica. L’attestazione depositata dalla controparte non si appalesava inidonea a dare dimostrazione della imposizione nello stato elvetico.

1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della convenzione Italia-Svizzera, artt. 4, 18 e 29, approvata e resa esecutiva in Italia con la L. n. 943 del 1978, degli artt 2697 e 2729 c.c., si sostiene che la CTR ha erroneamente ritenuto provata da parte del contribuente la residenza nel territorio elvetico sulla base di indici presuntivi non tenendo conto dei plurimi elementi di segno opposto dall’Agenzia.

1.2 Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa. L’articolazione della vicenda processuale nelle sue linee essenziali si desume dalla parte iniziale del ricorso.

2. Il primo motivo e’, in primo luogo, inammissibile per difetto dei necessari requisiti di specificità e autosufficienza.

2.1 La Convenzione, art. 29, stabilisce che “Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all’applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione”.

2.2 L’Ufficio con il motivo censura il giudizio espresso dal Giudice d’appello sull’idoneità e congruità probatoria del certificato rilasciato dall’autorità elvetica ma non ha prodotto o riportato nel ricorso i passi della motivazione dell’atto, né ha indicato il luogo del suo reperimento, onde consentire alla Corte di apprezzare la fondatezza della doglianza (cfr. negli stessi termini Cass. n. 10544/2019).

2.3 Il motivo e’, pure, infondato.

2.4 Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la CTR ha accertato che la certificazione dell’autorità svizzera non si è limitata a confermare la residenza in quel paese del contribuente ma ha attestato che lo stesso “e’ ivi assoggettato a imposte dirette e che, in particolare, i redditi Inps in esame corrisposti a titolo di trattamento di quiescenza saranno considerati ai fini dell’imposizione in quello stato”.

2.5 I giudici di seconde cure hanno, quindi, fatto buon governo dei principi elaborati alla giurisprudenza citata dalla stessa ricorrente secondo la quale “la certificazione prodotta dal ricorrente (semplicemente attestante la sua residenza fiscale nella Repubblica Argentina durante i periodi 2003-2004 e 2005) si rivela effettivamente inidonea nella prospettiva di cui alla Convenzione, art. 29, giacché questa richiede che le istanze di rimborso siano corredate di certificazione dell’altro Stato contraente attestante, non semplicemente la residenza fiscale, ma, in termini più pregnanti, “che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all’applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione”” (cfr. Cass. n. 1460/2016).

3 Il secondo motivo è infondato.

3.1 E’ pacifico che il ricorrente sia cittadino elvetico ed abbia formale residenza in (OMISSIS) presso l’abitazione di sua proprietà; anche a voler ritenere che il V. sia proprietario anche nel territorio italiano di un’abitazione permanente va rilevato che, secondo quanto stabilito dalla più volte citata Convenzione, art. 4, comma 2, “Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La stessa disposizione si applica alle società di persone e a quelle ad esse equiparate costituite ed organizzate in conformità della legislazione di uno Stato contraente.

3.2 Orbene – a fronte dell’articolata motivazione, in base alla quale il giudice a quo ha dato conto, attraverso la disamina degli elementi di valutazione disponibili, secondo un corretto ragionamento presuntivo del proprio convincimento circa il posizionamento in territorio elvetico delle relazioni personali ed economiche (i cosiddetti “interessi vitali”) – l’Agenzia delle Entrate, sotto l’apparente prospettazione del vizio di violazione delle disposizioni 4 e 18 della Convenzione e della normativa sulla ripartizione dell’onere della prova e del regime delle presunzioni, rimette, in realtà in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, espresso con motivazione esauriente, basato sulle risultanze delle acquisizioni documentali ed in sé coerente e, quindi, sottratto al sindacato di cui al presente giudizio di legittimità.

3.3 Resta, infatti riservata al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonché la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., tra le altre, Cass. n. 22901/05, n. 15693/04, n. 11936/03 e, più recentemente, n. 1460/2016 e n. 2935/2018).

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. 6 – Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016).

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300,00 oltre ad Euro 200,00 per spese, rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

 

 

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