Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30220 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.L., nella qualità di legale rappresentante della

società NEVEMA B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l’avvocato POTTINO GUIDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAULI CARLO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– Intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

23/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Ancona, con decreto del 23 maggio 2008, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere a S.L., anche n.q. di legale rappresentante della soc. Nevema B.V. un indennizzo di Euro 9.000,00 per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare a carico della s.n.c. Eurotorf in cui la Nevema si era insinuata con istanza del 23 gennaio 1995;conclusa il 3 aprile 2007, osservando: a) che il giudizio avrebbe dovuto avere durata complessiva di 5 anni, laddove si era protratto per circa 12 anni; b) che tale durata eccedeva di circa 7 anni quella ritenuta ragionevole dalla CEDU; per cui doveva essere liquidato il danno non patrimoniale in misura equitativa corrispondente ad Euro 1285,71 per anno;

Che la società Nevema per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato a 7 motivi, con i quali,deducendo violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli art. 6 e 13 della Convenzione CEDU, degli art. 1223 e 1226 cod. civ. nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione, hanno censurato la decisione:

sia nel calcolo della durata irragionevole del processo sia nella liquidazione del quantum nell’importo di soli Euro 9.000,00, sia per il rigetto della richiesta di danni patrimoniali, osserva:

A) Non è esatto che in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il periodo ragionevole sia stato predeterminato nella consueta misura di anni 3, avendo la giurisprudenza di questa Corte, proprio in forza di quella della Corte europea, ripetutamente affermato che: a) il giudizio in ordine alla violazione del relativo termine richiede un adattamento dei criteri previsti dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, e quindi un esame delle singole fasi e dei subprocedimenti in cui la procedura si è in concreto articolata, onde appurare se le corrispondenti attività siano state svolte senza inutili dilazioni o abbiano registrato periodi di stallo non determinati da esigenze ben specifiche e concrete, finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali; b) a tal fine, occorre, in materia di procedura fallimentare, tener conto innanzitutto del numero dei soggetti falliti, della quantità dei creditori concorsuali, delle questioni indotte dalla verifica dei crediti, delle controversie giudiziarie innestatesi nel fallimento, dell’entità del patrimonio da liquidare e della consistenza delle operazioni di riparto; c) in applicazione di tali principi, in mancanza dell’acquisizione di elementi rilevanti al riguardo, la durata di un procedimento fallimentare deve essere ragionevolmente contenuta in cinque anni; salvo restando il potere del richiedente di documentare che il notevole protrarsi della procedura sia dipeso dalla condotta inerte ed ingiustificata dei suoi organi, o dalla neghittosità nello svolgimento delle varie attività di rispettiva pertinenza, o nel seguire i processi che si siano innestati nel tronco della procedura (Cass. 2207/2010; 8497/2008; 24040/20006).

Proprio a questi principi si è attenuto il decreto impugnato che, dopo aver ricordato tutti i menzionati elementi ha concluso che nella procedura in esame il termine di durata ragionevole era quello normale: perciò gravando sul ricorrente, l’onere invece non assolto, di documentare a sua volta che tale durata era dovuta alla condotta inerte ed ingiustificata degli organi fallimentari e comunque a taluna delle altre ragioni avanti indicate;

B) Ancor più inconsistenti sono le censure che si appuntano sulla insufficienza del ristoro del danno non patrimoniale: è ben vero, infatti, che il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto.

Ma nel caso concreto la Corte di appello si è puntualmente attenuta a questi principi in quanto ha, anzitutto, liquidato il danno non patrimoniale per il fatto in sè della violazione della durata irragionevole del processo, quale evento che si verifica normalmente, e cioè di regola per effetto della violazione stessa: senza bisogno di alcun sostegno probatorio relativo al singola fattispecie (Cass. sez. un. 1239, 1240 e 1241/2004 e successive).

Questa Corte, poi, ha più volte rilevato che la valutazione equitativa del danno morale per tale genere di controversie oscilla nella giurisprudenza della Corte europea tra “i 1000,00 e 1500,00 Euro per anno di durata della procedura”, menzionando anche numerose decisioni della CEDU in materia di obbligazioni; per cui il decreto impugnato che ha determinato l’indennizzo nella misura di Euro 1.285,71 per anno, ha applicato rigorosamente proprio i parametri elaborati da detta Corte.

C) Inammissibile è infine la censura relativa al danno patrimoniale avendo il decreto impugnato respinto la relativa richiesta in quanto:

a) non sussisteva alcun nesso di causalità tra la mancata realizzazione di quanto di spettanza della Nevema, dipendente dall’incapienza del patrimonio della società fallita e la durata del processo,che su quest’ultima non ha influito sotto alcun profilo; b) che non risultava dimostrato il prospettato pregiudizio costituito dal venir meno della possibilità di agire nei confronti di altri soggetti. Per cui le censure della società dovevano essere rivolte a dimostrare sussistenza e ragioni del nesso di causalità negato dalla Corte di appello; nonchè gli elementi probatori effettivamente forniti nel giudizio di merito comprovanti che l’eccessiva durata della procedura aveva pregiudicato l’esercizio di altre azioni nei confronti di soggetti terzi. Laddove neppure di dette azioni e dei rapporti con questi ultimi è stata data notizia dal ricorrente che non ha peraltro colto le rationes decidendi del decreto sul diniego dei danni patrimoniali: perciò rimaste incensurate, per avere la società ritenuto di contestarle chiedendo l’ammissione di consulenza contabile, o comunque la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. proc. civ. invocabili soltanto quando ne sia dimostrata la sussistenza.

Nessuna pronuncia va emessa in ordine al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte,rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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