Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30220 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina M. – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 13616 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.N.G.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n.

236/34/2011, depositata il 18 aprile 2011, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 ottobre 2018 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera

Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

che

-con sentenza n. 236/34/2011, depositata il 18 aprile 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di D.N.G., avverso la sentenza n. 59/04/2008 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa: 1) dichiarando, in parziale riforma di quest’ultima, la legittimità dell’avviso di contestazione n. (OMISSIS) limitatamente alla irrogazione della sanzione pecuniaria per violazione del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 5,avendo la contribuente, esercente attività di autotrasporto in conto terzi, nel richiedere la fruizione dei benefici fiscali di cui al di. n. 265 del 2000, convertito dalla L. n. 343 del 2000, documentato i consumi di gasolio, relativi alle dichiarazioni periodiche degli anni 2001-2002, utilizzando le schede carburanti in luogo delle fatture di acquisto;2) confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato la sanzione pecuniaria irrogata, con il medesimo atto di contestazione, del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, per omesso versamento delle imposte, stante l’indebita compensazione da parte della contribuente di un credito di imposta ritenuto ab origine inesistente, relativo alla agevolazione fiscale di cui al D.L. n. 265 del 2000 cit.;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che la compensazione del credito di imposta – relativo all’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci di cui al D.L. n. 265 del 2000 e al D.P.R. n. 277 del 2000 – era stata effettuata dalla contribuente legittimamente, in costanza del silenzio-assenso di cui al D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 2, per cui, essendo stato quest’ultimo revocato, seppure legittimamente, solo successivamente in sede di verbale di constatazione, era giustificato solo il recupero del credito compensato non già la sanzione per la compensazione, essendosi quest’ultima palesata legittima nel momento in cui era stata effettuata;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a un motivo; rimane intimata D.N.G.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che

– con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, per avere la CTR erroneamente confermato la illegittimità dell’atto di contestazione impugnato quanto alla sanzione pecuniaria irrogata per violazione dell’art. 13 cit., sul presupposto della sussistenza al momento della effettuazione della compensazione del credito di imposta – relativo all’agevolazione in tema di accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci di cui al D.L. n. 265 del 2000 e al D.P.R. n. 277 del 2000 – del silenzio-assenso, del D.P.R. n. 277 del 2000, ex art. 4, comma 2, solo successivamente, sebbene legittimamente, revocato; tutto ciò senza considerare che, poichè il credito di imposta è determinabile in funzione della mera quantità di gasolio consumato, la compensazione di un credito di imposta, successivamente ritenuto dall’Amministrazione ab origine insussistente, costituisce omesso versamento sanzionabile ex art. 13 cit., a nulla rilevando l’effettuazione della compensazione in costanza di silenzio-assenso formatosi sull’istanza, per essere stato quest’ultimo poi legittimamente annullato con provvedimento motivato, non avendo la contribuente provato con le fatture i consumi di gasolio relativi alle dichiarazioni degli anni 2001-2002;

– il motivo è fondato;

– ai sensi del D.L. n. 265 del 2000, art. 1, comma 1, convertito dalla L. n. 343 del 2000: “Al fine di compensare le variazioni dell’incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, derivante dall’andamento dei prezzi internazionali del petrolio, (…) l’aliquota prevista nell’allegato 1^ annesso al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta (…) “;

– il D.L. 26 settembre 2000, n. 265, art. 2 stabilisce che, per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, i destinatari del beneficio di cui all’art. 1, commi 1 (…), devono presentare apposita dichiarazione con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8, comma 13, e successive modificazioni. Il regolamento in questione è stato emanato col D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277;

– l’art. 4, comma 2, del suddetto decreto stabilisce che “Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell’ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l’istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l’importo del credito spettante in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, qualora ne abbia fatto richiesta. In tali casi l’ufficio competente può annullare, con provvedimento motivato, l’atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissatogli dall’ufficio stesso.”;

– in proposito, è sufficiente ricordare che: a) l’istituto del silenzio assenso è previsto dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, art. 4, comma 2 prescrivendo la norma che decorsi giorni 60 dal ricevimento della dichiarazione del contribuente (con la quale viene formulata la opzione per la compensazione in luogo del rimborso del credito d’imposta) corredata della documentazione necessaria, ove l’Ufficio non abbia comunicato il provvedimento di diniego, “l’istanza si considera accolta” ed il contribuente “può utilizzare l’importo del credito spettante in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 247, art. 17”; b) il decorso del termine di gg. 60 dalla presentazione della dichiarazione con la documentazione allegata non esaurisce affatto, nè tanto meno impedisce, l’esercizio del potere di controllo ed impositivo della Amministrazione finanziaria che, infatti, “può annullare con provvedimento motivato l’atto di assenso illegittimamente formato” salvo che il contribuente, nel termine assegnatogli, provveda a sanare i vizi riscontrati (D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, art. 4, comma 2), ove la infelice formulazione lessicale della norma non può evidentemente essere intesa come sdoppiamento di un potere di annullamento distinto dal potere di accertamento impositivo, tenuto conto che – in assenza di un formale atto viziato emesso dalla PA – manca lo stesso oggetto dell’annullamento ed il “provvedimento motivato di annullamento”, richiesto dal D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 2, non può che coincidere con lo stesso “avviso di accertamento” con il quale l’Amministrazione è legittimata a procedere al recupero del credito d’imposta indebitamente compensato o rimborsato (Cass. n. 9562 del 2013); il che, nella specie, è avvenuto con recupero, a seguito di motivato provvedimento di annullamento del silenzio-assenso, del credito indebitamente compensato dalla contribuente, avendo quest’ultima allegato, in violazione del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 5, a dimostrazione dei consumi di gasolio, per gli anni 2001-2002, le schede carburante in luogo della fatture;

– per costante giurisprudenza di questa Corte in materia, ” in tema diva, l’errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d’imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poichè comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, per cui è sanzionabile ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 (Cass., n. 23755 del 2015; n. 16504 del 2016; n. 4555 del 2017; n. 10191 del 2018);

– nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, avendo ritenuto erroneamente non sanzionabile la compensazione di un credito di imposta – relativo all’agevolazione fiscale sul trasporto merci di cui al D.L. n. 265 del 2000- in quanto effettuata in costanza di silenzio-assenso dell’Amministrazione, solo successivamente, sebbene legittimamente, revocato, senza considerare che l’errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica per essere stato recuperato, a seguito di motivato provvedimento di annullamento del silenzio-assenso, il credito d’imposta, indebitamente compensato dalla contribuente, per gli anni 2001-2002

– aveva comportato il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, con conseguente legittima applicazione della sanzione ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13;

– in conclusione, il ricorso va accolto, cassata la sentenza impugnata e, poichè non appaiono necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c., va rigettato il ricorso introduttivo della contribuente avverso l’avviso di contestazione n. 18456 dell’11.10.2006 quanto alla sanzione pecuniaria irrogata per violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente avverso l’avviso di contestazione n. (OMISSIS); condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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