Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30220 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 20/11/2019), n.30220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13683-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA

VALENTE, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 922/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/11/2016 R.G.N. 1820/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/03/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MANUELA MASSA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, ha dichiarato illegittima, in applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 69 la compensazione in misura eccedente il quinto operata dall’Inps tra il credito vantato dall’Istituto nei confronti di C.G. per ricalcolo dell’assegno sociale di cui il C. era titolare, ed il debito dell’Inps verso il pensionato a titolo di arretrati per indennità di accompagnamento (per il periodo 1/10/2012-30/11/2013).

Secondo la Corte l’Inps, salvo il diritto di avvalersi dell’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., poteva recuperare l’indebito anche mediante trattenute sulla pensione in via di com pensazione sulla prestazione dovuta, fatto salvo, comunque, il trattamento minimo della pensione, nel limite del quinto in quanto tale limite operava anche sugli arretrati di pensione. Secondo la Corte l’Inps illegittimamente aveva trattenuto l’intero importo dell’indebito (pari ad Euro 5.056,96) in unica soluzione e non invece come dovuto entro i limiti del quinto.

2.Avverso la sentenza ricorre l’Inps. Il C. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.Inps denuncia violazione della L. n. 153 del 1969, art. 69. Rileva che nella specie la compensazione traeva origine da prestazioni assistenziali non dovute e prestazioni assistenziali dovute con la conseguenza che all’indebito assistenziale non erano applicabili i limiti posti alla ripetibilità dell’indebito previdenziale, stante la iiversità delle norme che disciplinano l’uno e l’altro e l’impossibilità di una loro applicazione in via analogica.

4.Pur essendo condivisibile quanto denunciato dall’Inps, il ricorso, con la diversa motivazione che di seguito si va ad esporre ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve essere rigettato.

5.Risulta accertato che il Conte era tenuto a restituire all’Inps Euro 5.056,96 a seguito di un indebito formatosi sull’assegno sociale di cui era titolare e che, tuttavia, il ricorrente, a seguito della sentenza del Tribunale di Palermo, aveva ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento con i relativi arretrati.

L’Inps ha proceduto alla compensazione in unica soluzione dell’indebito di Euro 5.056,96 sull’importo di Euro 6.970,88, dovuto per arretrati di indennità di accompagnamento al C. si duole che la compensazione non sia avvenuta solo nei limiti del quinto.

5.Ciò premesso va rilevato che secondo la Corte è applicabile la limitazione del quinto alla compensabilità in applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 69 ritenendo che tale limitazione ad un quinto della pensione pignorabile riguardasse anche i ratei arretrati.

6. la L. n. 153 del 1969, art. 69 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) dispone al comma 1 che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli assegni di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, art. 11 spettanti a carico dell’INPS “possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative”.

Il comma 2 fa comunque salvo, per le pensioni ordinarie, l’importo corrispondente al trattamento minimo.

Il significato delle disposizioni è chiaro: l’INPS, salvo il diritto di avvalersi, come ogni creditore, dell’azione di ripetizione di cui all’art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione (Cass., 4 aprile 1978 n. 1532; 23 gennaio 1989 n. 383).

7. La disposizione citata ed applicata dalla Corte territoriale riguarda,come risulta evidente dal tenore letterale, le prestazioni previdenziali prevedendo, in sostanza, il necessario recupero rateale e nei limiti del quinto.

Nessun riferimento contenuto nella norma autorizza un’estensione alle ipotesi di prestazioni assistenziali (cfr Cass. 27 luglio 2011, n. 16448, che ha rimarcato l’inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 262, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l’indebito si riferisce).

8.Nella fattispecie in esame, invece, sia l’indebito sia gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale (assegno sociale e indennità di accompagnamento) e dunque, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione.

9.L’istituto della compensazione di cui agli art. 1241 c.c. e seg. presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria allorchè i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.

10.Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell’esclusione dell’applicazione dell’intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dall’art. 1246 c.c., comma 3 con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. 20 giugno 2003, n. 9904, in motivazione);

11. Ritiene il collegio che nella fattispecie in esame non ricorra il requisito dell’identità di titolo tra le somme dovute dall’istituto per indennità di accompagnamento e quelle dovute dal ricorrente sull’assegno sociale non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto (in generale, sulla natura dell’assegno sociale, quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minimi di salute o gravi situazioni di urgenza, si rinvia a Cass. n. 22261 del 2015). L’identità del titolo non può essere affermato sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale dovendosi sottolineare l’assoluta diversità dei presupposti che giustificano l’erogazione dell’assegno sociale da quelli dell’indennità di accompagnamento.

12.La sentenza impugnata, pur con la diversa motivazione di cui sopra deve essere, pertanto, confermata. Non deve pronunciarsi sulle spese essendo il C. rimasto intimato.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio, il 5 marzo 2019 e il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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