Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30220 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30220 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 20496-2016 proposto da:
BANCA MONTE DEI RASCHI DI SIENA S.P.A. C.F.00884060526,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in RONL1, VIA BENACO n.5/7, presso lo studio
dell’avvocato ‘ARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa
dall’avvocato VILLEADO CRAIA;

– ricorrente –

FALLIMENTO SPINA GINO E GEOMETRA SERGIO S.R.L. fall.
n.33/2014 C.F./P.I.0119740044, in persona del curatore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE G. MAZZINI n.112, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 15/12/2017

FRANCESCO CANDREVA, rappresentato e difeso dall’avvocato
ENRICO PIERMARTIRI;

controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FERMO del 03/07/2016,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Fermo, con il decreto n. 971 del 2015
(pubblicato il 13 luglio 2016), nel procedimento di opposizione
allo stato passivo del fallimento della Spina Gino e geom.
Sergio srl, ha ammesso la Banca MPS SpA al passivo del
fallimento per una somma (relativa al saldo debitore del conto
n. 781.21) in via privilegiata, con esclusione degli interessi,
rigettando ogni altra domanda.
Contro tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione, in
via principale, la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, con
quattro mezzi, e in via incidentale la Curatela, con due mezzi.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della
controversia notificata alle parti costituite nel presente
procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni
critiche.
Il quarto motivo del ricorso principale per cassazione, avente
priorità logica rispetto a tutti gli altri, con il quale si lamenta
«la mancata enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione», risulta manifestamente fondato in quanto, al
riguardo, la motivazione del provvedimento impugnato dalle
parti, privo com’è di una sia pur sintetica premessa in fatto (al
punto che esordisce entrando in medías res e tratta di
un’eccezione il cui rilievo non è dato comprendere nel difetto di
un sintetico compendio dei fatti processuali), pur contenendo
14 righe di motivazione, risulta del tutto incomprensibile sicché
essa palesa una sostanziale mancanza di motivazione, che
costituisce propriamente un vizio di violazione di legge.
Di conseguenza il detto mezzo di ricorso deve essere accolto
(con assorbimento dei tre restanti e dei due recati dal ricorso
incidentale della Curatela) e, cassato il decreto impugnato, con
rinvio della causa allo stesso Tribunale, in diversa
Ric. 2016 n. 20496 sez. M1 – ud. 21-11-2017
-2-

emessa sul procedimento iscritto al n°2019/2015 R.G.;

composizione, affinché – riesaminandq, la controversia anche
alla luce dei proposti mezzi di ricorso -, renda comprensibile ai
suoi destinatari quale sia stato l’iter decisorio.
PQM
La Corte,
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia la
causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al
Tribunale di Fermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a
sezione civile della Corte di cassazione, il 21 novembre 2017
Il Presidente

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