Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3022 del 11/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3022 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SPIRITO ANGELO

Data pubblicazione: 11/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 10856-2008 proposto da:
POLTRONIERI SERGIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE TITO LABIENO 118, presso lo studio
dell’avvocato GIAMPAOLO FILIPPO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

UNAPASS UN NAZ AGENTI PROFESSIONISTI ASSIC, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante
MASSIMO CONGIU, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato FREZZA

1

A

ELIA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BIGNOTTI NIDIA giusta delega in atti;
– controricorrente non chè contro

MOMOLI PAOLO;

avverso la sentenza n. 124/2007 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 05/03/2007 R.G.N. 46/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
udito l’Avvocato FILIPPO GIAMPAOLO;
udito l’Avvocato ELIA FREZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

– intimato –

R.G. 10856/08

Svolgimento del processo

Il Momoli citò in giudizio il Poltronieri per ottenere la
sua condanna al pagamento del corrispettivo per l’opera

convenuto in una causa da questi introdotta contro una compagnia assicuratrice.
Il Poltronieri resistette, sostenendo di essere iscritto
alla UNIPASS (associazione di categoria), alla quale aveva
chiesto assistenza e che questa aveva designato, appunto,
il Momoli come suo consulente di parte nella menzionata
controversia.
Il giudice, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei
confronti dell’UNIPASS, accolse la domanda, riducendo
l’importo richiesto dall’attore da 20 milioni ad C
4500,00.
La Corte d’appello di Brescia ha ulteriormente ridotto la
pretesa ad C 1000,00, compensando le spese tra il Poltronieri ed il Momoli in ragione di 4/5 e condannando il Poltronieri a rifondere a Momoli il residuo 1/5. Ha, altresì,
condannato il Poltronieri a rifondere all’UNIPASS le ulteriori spese da questa sostenute in appello.
Propone ricorso per cassazione il Poltronieri attraverso
tre motivi, concernenti la liquidazione delle spese di li-

Cons.

:rito est

3

professionale che sosteneva d’aver svolto in favore del

R.G. 10856/08

te. Risponde il Poltronieri con controricorso. L’UNIPASS ha
depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione

La sentenza impugnata risulta depositata in data 5 marzo

ce alla disciplina dell’art. 366 bis c.p.c.
I tre motivi svolti censurano tutti la violazione di norme
di diritto (gli artt. 91 e 92 c.p.c.).
E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 366

bis

c.p.c.,

il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione
tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del
principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico,

ma deve essere calato nella fattìnpecie

concreta, per mettere la Corte in grado di comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene compiuto dal
giudice di merito e la regola applicabile (tra le varie,
Cass. n. 3530/12). In quest’ordine di idee, s’è, dunque,
affermato che il quesito di diritto deve compendiare: a) la
riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti
al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa
regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe
dovuta applicare al caso di specie (Cass. n. 19769/08).

Cons. j5irito est.

4

2007, sicché il ricorso diretto alla sua cassazione soggia-

R. G. 10856/08

Nella specie, il quesito correlato al primo motivo chiede
la pronunzia del principio di diritto secondo cui “il

rim-

borso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato
in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico

sura proporzionale alla soccombenza), ove la chiamata in
causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate anche parzialmente infondate”.
Il

quesito

correlato

al

secondo

motivo

tende

all’affermazione che “la quantificazione delle spese legali
liquidate ai fini della soccombenza deve essere operata
sulla base dell’effettivo valore della causa e non tanto
dalla quantificazione operata dall’attore con la propria
domanda poi respinta”.
Infine, il quesito di cui al terzo motivo chiede che si affermi che “nel caso in cui la domanda attorea sia esorbitante e la sentenza riduca il credito in misura di oltre
1/5, ai fini della condanna alle spese l’attore va considerato soccombente e tenuto alla rifusione delle spese legali
o, in ogni caso, ricorrono i giusti motivi per la compensazione delle spese”.

E’ palese che i quesiti proposti non soddisfano i requisiti
sopra evidenziati, manifestandosi assolutamente astratti ed
inidonei a mettere la Corte in grado di comprendere, dalla

Cons. SJ»filo est.

5

dell’attore (in tutto o in parte – in tal caso anche in mi-

( i.

I ()N) ()N

loro sola lettura, l’errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C 1700,00, di cui C
1200,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di
legge.

Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2013

UPREMADIC
SI attesta la registrazione press

Per questi motivi

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